IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Milano dell'8 febbraio 2008, protocollo n. 8.1/198805672//Gab/Area II, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale ordinario di Milano, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 9653/06 R.G. GIP, a carico del consigliere regionale Gianluca Rinaldin ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990; Vista l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale ordinario di Milano, del 2 febbraio 2008 per i reati di cui agli articoli 110, 61, n. 2, 48, 479, 640-bis, 319, 319-bis, 81 cpv. e 640 cpv. del codice penale nonche' per il reato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195; Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «... consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003; Rilevato, pertanto, che dalla data del 2 febbraio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno; Decreta: A decorrere dal 2 febbraio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Gianluca Rinaldin dalla carica di consigliere regionale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 5 marzo 2008 Il Presidente: Prodi |