Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2008 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 4 marzo 2008 |
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Cassa di risparmio di Firenze Spa della percentuale prevista dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 16368). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108; Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971; Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i «criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'offerta pubblica di acquisto residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto»; Vista la comunicazione del 4 febbraio 2008 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.; Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 20 febbraio 2008, con la quale la stessa ha segnalato il ricorrere per Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. delle condizioni per l'innalzamento dal 90 per cento al 90,5 per cento del relativo capitale ordinario della percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini dell'obbligo di acquisto delle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa' non portate in adesione alla citata offerta pubblica di acquisto; Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2007 ed il 24 luglio 2007, pari a circa 455 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. la percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del medesimo decreto e' elevata al 90,5 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 4 marzo 2008 Il Presidente: Cardia |
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