Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 18 febbraio 2008
Regolamento concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attivita', di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 14).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 191, comma 1, lettere e) ed i), 196, comma 1, 197, commi 3 e 4, 198, comma 1, 200, comma 1 e 201, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
b) «fondo interno»: il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;
c) «gestione separata»: il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione; per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;
f) «portafoglio»: l'insieme dei contratti di assicurazione, compresi i debiti e crediti collegati a tali contratti, che presentano un comune elemento distintivo quale puo' rinvenirsi nell'appartenenza ad un medesimo o piu' rami, nel canale distributivo di raccolta, nella tipologia del contraente, nell'area territoriale e in qualunque elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; il portafoglio non puo' essere costituito da soli sinistri;
g) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
h) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo.
 
Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di:
a) approvazione delle modifiche degli statuti delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
b) approvazione delle modifiche del programma di attivita' delle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
c) autorizzazione delle operazioni di trasferimento di portafoglio, di fusione e di scissione di cui al titolo XIV, capo III, del decreto.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
 
Art. 4.

Modifiche dello statuto

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, entro quindici giorni dalla adozione della delibera di modifica dello statuto, invia all'ISVAP il relativo verbale, corredato dagli eventuali allegati, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 196 del decreto.
2. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con una sana e prudente gestione, in particolare che non vi siano elementi ostativi ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale.
 
Art. 5.

Procedura di approvazione

1. L'ISVAP rilascia l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione e ne da' comunicazione all'impresa.
2. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.
3. L'impresa, dopo il deposito presso il registro delle imprese, trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dal deposito, lo statuto modificato con la prova dell'avvenuta iscrizione.
 
Art. 6.

Diniego dell'approvazione

1. Nel caso in cui le modifiche statutarie non soddisfino le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'approvazione.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa puo' trasmettere la nuova proposta di modifica dello statuto o le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione all'impresa.
 
Art. 7.

Relazione semestrale sull'esecuzione del programma di attivita'

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' tenuta a presentare all'ISVAP, per i primi tre esercizi successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attivita' assicurativa, una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita' presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto.
2. La relazione semestrale descrive l'evoluzione della gestione tecnica, economica e finanziaria rispetto alle ipotesi formulate nel programma di attivita' e illustra le variazioni dell'ammontare dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, al fine di consentire la valutazione sulla congruita' di tali mezzi.
3. La relazione prende a riferimento il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre ed e' trasmessa entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ogni semestre. La prima relazione si riferisce al periodo intercorrente tra la ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attivita' assicurativa e la prima chiusura semestrale.
 
Art. 8.

Modifiche al programma di attivita'

1. L'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica e la sede secondaria di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nel corso del primo triennio di attivita', comunicano preventivamente all'ISVAP, ai fini della relativa approvazione, ogni variazione che intendono apportare al programma di attivita' presentato ai sensi degli articoli 14 o 15 del decreto, specificando le ragioni e gli effetti delle modifiche.
2. L'impresa non puo' attuare le modifiche al programma di attivita' se non consti l'approvazione dell'ISVAP.
3. Ai fini del rilascio dell'approvazione, l'ISVAP verifica che le modifiche non contrastino con gli articoli 14 e 15 del decreto e con le relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 9.

Procedura di approvazione

1. L'ISVAP approva le modifiche al programma di attivita' entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza e ne da' comunicazione all'impresa.
2. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa informazioni o documentazione ulteriori. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta.
 
Art. 10.

Diniego dell'approvazione

1. Nel caso in cui le modifiche al programma di attivita' non soddisfino le condizioni di cui all'art. 8, comma 3, l'ISVAP, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa puo' trasmettere la nuova proposta di modifica del programma di attivita' o le proprie osservazioni.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della nuova proposta di modifica o delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o se permangono i presupposti per il diniego dell'approvazione, l'ISVAP emana il provvedimento definitivo di diniego e ne da' comunicazione all'impresa.
 
Art. 11.

Modalita' di trasferimento del portafoglio

1. Il trasferimento di portafoglio puo' essere attuato mediante contratto di cessione o mediante conferimento in natura con corrispondente aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria.
 
Art. 12.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o alla sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.
3. Quando il portafoglio da trasferire comprende rischi assunti in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi al di fuori del territorio della Repubblica, l'istanza di autorizzazione contiene, distintamente per ciascuno Stato in cui l'impresa opera, l'indicazione del numero dei contratti oggetto di trasferimento nonche' dell'ammontare dei premi, dei sinistri e delle relative riserve tecniche.
 
Art. 13.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati
terzi

1. L'operazione di trasferimento di tutto o parte del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo ad altra impresa di assicurazione con sede legale in Italia o in uno Stato membro o ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e' sottoposta all'autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'istanza di autorizzazione e' presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dall'impresa cedente e dall'impresa cessionaria, unitamente alla documentazione di cui all'art. 14.
 
Art. 14.

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione

1. All'istanza di autorizzazione di cui agli articoli 12 e 13 e' allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di trasferimento assunta dagli organi societari dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria in base alle competenze previste dallo statuto;
b) relazione contenente la descrizione del portafoglio oggetto di cessione, le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento nonche' l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione;
c) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita':
1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data;
2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine disponibile ed all'ammontare del margine richiesto; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alle medesime date;
d) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche:
1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
e) situazioni patrimoniali:
1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatte con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;
f) conto economico:
1) dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria ante trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
2) dell'impresa cessionaria post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del trasferimento di portafoglio e al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento di portafoglio; qualora l'impresa cessionaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
g) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di trasferimento. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa cedente allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruita' delle riserve tecniche cedute; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di trasferimento;
h) relazione concernente gli effetti dell'operazione di trasferimento sulla struttura organizzativa direzionale e periferica dell'impresa cessionaria. Quando il portafoglio trasferito riguarda il ramo 10 - Responsabilita' civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;
i) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio;
j) piano di integrazione dei sistemi informatici, nel quale sono indicati:
1) ambiti, funzioni, procedure, applicazioni e basi dati interessate dal processo di integrazione;
2) la tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione, con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sara' completata;
3) le unita' ed i presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;
k) copia della comunicazione che l'impresa cessionaria intende inviare agli assicurati trasferiti, riportante l'informativa sulla denominazione sociale e sede dell'impresa cessionaria e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto;
l) indicazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa cedente a seguito dell'operazione di trasferimento.
2. Quando il trasferimento di portafoglio e' attuato mediante aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza e' allegata copia della delibera di aumento del capitale adottata dagli organi societari dell'impresa cessionaria e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale attestante la congruita' del conferimento.
3. Quando il trasferimento di portafoglio e' attuato mediante contratto di cessione, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, all'istanza e' allegata copia del contratto sottoposto alla condizione sospensiva dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP, riportante le informazioni riguardanti i contratti e le poste dell'attivo e del passivo oggetto di trasferimento, nonche' l'eventuale perizia di stima redatta da un perito terzo ovvero, in assenza, illustrazione dei criteri di determinazione del prezzo.
4. La documentazione allegata alle istanze di cui agli articoli 12 e 13 e' redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di impresa cedente con sede legale in uno Stato terzo, la documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.
5. Nel caso in cui l'impresa cessionaria abbia sede in un altro Stato membro, la documentazione di cui al presente articolo ad essa riferita e' sostituita dalla attestazione resa dalla Autorita' di vigilanza della cessionaria ai sensi dell'art. 16.
 
Art. 15.

Trasferimento di portafoglio comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o gestione separata ad altro fondo interno
o gestione separata

1. Nel caso di trasferimento di portafoglio tra imprese di assicurazione comportante il trasferimento parziale di attivi da un fondo interno o da una gestione separata ad un altro fondo interno o un'altra gestione separata, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.
 
Art. 16.

Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di
imprese di assicurazione italiane

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a una impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a condizione che:
a) l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attivita' trasferite, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto tenuto conto del trasferimento;
b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo II, titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti fuori dal territorio della Repubblica; le condizioni devono essere soddisfatte con riguardo agli Stati e ai rami cui si riferisce il portafoglio oggetto di trasferimento;
c) consti il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro dell'obbligazione o del rischio, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti in uno Stato membro in libera prestazione di servizi;
d) consti il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro dove si trova la sede secondaria dell'impresa cessionaria con sede legale nel territorio della Repubblica, a partire dalla quale sono stati assunti le obbligazioni o rischi, se il trasferimento comprende il portafoglio di sede secondaria situata in altro Stato membro;
e) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica costituita in uno Stato terzo.
2. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:
a) l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro attesti che l'impresa cessionaria dispone dell'autorizzazione all'esercizio dei rami relativi alle attivita' trasferite, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento;
b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo III, titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, se il portafoglio comprende obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica;
c) il portafoglio non venga trasferito alla sede secondaria di un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato membro costituita in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica a un'impresa con sede legale nel territorio di uno Stato terzo a condizione che:
a) il portafoglio sia trasferito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
b) l'impresa cessionaria soddisfi le condizioni previste dal capo IV, titolo II, del decreto per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
c) il portafoglio comprenda obbligazioni o rischi assunti nel territorio della Repubblica o nel territorio dello Stato terzo di origine dell'impresa cessionaria;
d) l'impresa cessionaria disponga di attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento.
 
Art. 17.

Condizioni per l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio di
imprese di assicurazione di Stati terzi

1. L'ISVAP autorizza il trasferimento del portafoglio di una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo:
a) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 1;
b) se il portafoglio viene trasferito ad un'impresa con sede legale in uno Stato membro, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 2;
c) se il portafoglio viene trasferito alla sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 16, comma 3.
 
Art. 18.

Attivita' istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 198 e 200 del decreto e di cui al presente capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati all'art. 14, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione scritta alle imprese con tempestivita', e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere alle imprese informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento e' chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse.
6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere ad Autorita' nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 198, commi 2 e 3 del decreto e degli articoli 16 e 17 del presente regolamento e' prevista l'acquisizione del parere di un'Autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorita' di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorita' degli altri Stati membri, fornendo prova all'ISVAP.
 
Art. 19.

Provvedimento di autorizzazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 18.
2. Il provvedimento e' trasmesso alle imprese e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'esecuzione del trasferimento di portafoglio entro trenta giorni dalla conclusione dell'operazione ovvero l'eventuale mancata esecuzione.
 
Art. 20.

Diniego di autorizzazione

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 198 o 200 del decreto e di cui al presente capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.
 
Art. 21.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa

1. L'impresa che trasferisce l'intero portafoglio decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera d), del decreto. Nel caso in cui permanga un'attivita' di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
2. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con lo stesso provvedimento che autorizza il trasferimento del portafoglio. Il provvedimento di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.
3. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.
 
Art. 22.

Trasferimento di ramo d'azienda

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche al trasferimento, totale o parziale, di ramo d'azienda, che comporti un trasferimento di portafoglio.
2. Nel caso in cui l'operazione comporti il trasferimento solo parziale del portafoglio, all'istanza di autorizzazione, oltre alla documentazione indicata nell'art. 14, e' allegata anche la seguente documentazione:
a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' della cedente post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data;
b) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche della cedente post trasferimento, redatto con riferimento alla data di valutazione del portafoglio;
c) situazione patrimoniale e conto economico della societa' cedente post trasferimento, redatta con riferimento alla data di valutazione del portafoglio ed al 31 dicembre dell'anno di efficacia del trasferimento; qualora l'impresa cedente sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data.
 
Art. 23.

Fusioni e scissioni oggetto di autorizzazione dell'ISVAP

1. Le fusioni e le scissioni alle quali prende parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e che danno luogo ad una o piu' imprese con sede nel territorio della Repubblica sono autorizzate dall'ISVAP, fermo restando quanto previsto dall'art. 201, comma 4 del decreto.
2. Sono sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione di fusione o scissione comporta.
3. Nel caso di fusioni e scissioni tra imprese di assicurazione comportanti la fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.
 
Art. 24.

Istanza di autorizzazione della fusione

1. L'istanza di autorizzazione della fusione e' presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese interessate prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.
 
Art. 25.

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione della
fusione

1. All'istanza di cui all'art. 24 e' allegata la seguente documentazione:
a) progetto di fusione;
b) relazione redatta dall'organo amministrativo, diversa da quella di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, che illustri il progetto di fusione e fornisca adeguate informazioni sugli obiettivi che le imprese interessate intendono conseguire con l'operazione e i relativi vantaggi e costi, nonche', con riferimento alla societa' incorporante o a quella risultante dalla fusione, informazioni sugli effetti che l'operazione determina sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa direzionale e periferica, sulle procedure contabili e sul personale. Quando il portafoglio trasferito a seguito della fusione riguarda il ramo 10 - Responsabilita' civile autoveicoli terrestri, la relazione indica le eventuali variazioni intervenute in relazione ai mandatari designati per la liquidazione dei sinistri negli Stati membri;
c) modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante oppure lo statuto della nuova impresa risultante dalla fusione;
d) relazione sulle modifiche apportate ai sistemi di controllo interno e risk management e alle procedure antiriciclaggio;
e) piano di integrazione dei sistemi informatici nel quale sono specificati:
1) ambiti, funzioni, procedure e basi dati interessati dal processo di integrazione;
2) tempistica associata a ciascuna fase dell'integrazione con particolare riguardo alla migrazione delle basi dati ed alle date a partire dalle quali l'integrazione dei portafogli (premi, sinistri, ecc.) sara' completata;
3) unita' e presidi organizzativi ai quali sono affidati i controlli ed il monitoraggio dell'intero processo di integrazione;
f) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruita' del patrimonio netto dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, alla data di effetto contabile della stessa;
g) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita':
1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data;
2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della fusione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilita' richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto del margine di solvibilita' corretto alle medesime date;
h) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche:
1) delle imprese partecipanti all'operazione redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile dell'operazione;
2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione redatto con riferimento alla data successiva a quella di effetto contabile della fusione;
i) situazione patrimoniale:
1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
2) dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;
j) conto economico:
1) delle imprese partecipanti alla fusione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della fusione; qualora l'impresa incorporante sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
2) previsionale dell'impresa incorporante o risultante dalla fusione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile dell'operazione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;
k) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto della fusione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare le riserve tecniche non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruita' delle riserve tecniche oggetto della fusione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto della fusione;
l) informazioni in merito all'utilizzo dei segni distintivi dell'impresa incorporanda; in particolare, quando l'operazione riguarda imprese operanti nel ramo 10, fac-simile del contrassegno di assicurazione che la societa' incorporante o risultante dalla fusione intende adottare;
m) copia della comunicazione che l'impresa incorporante o risultante dalla fusione intende inviare agli assicurati interessati dall'operazione, riportante la specifica informativa sulla denominazione sociale e sede della societa' incorporante o risultante dalla fusione e sull'intermediario cui viene assegnato il contratto.
2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'art. 24 e' redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.
 
Art. 26.

Istanza di autorizzazione della scissione

1. L'istanza di autorizzazione della scissione e' presentata all'ISVAP, congiuntamente o disgiuntamente, dalle imprese di assicurazione interessate prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.
 
Art. 27.

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla
scissione

1. Le societa' partecipanti alla scissione, oltre alla equivalente documentazione richiesta dall'art. 25, comma 1, lettere a), b), c), d), e), k), l) e m) allegano all'istanza di autorizzazione la seguente documentazione:
a) prospetto dimostrativo del margine di solvibilita':
1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alla medesima data;
2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione, con indicazione delle ipotesi adottate nello sviluppo delle previsioni relative agli elementi costitutivi del margine di solvibilita' richiesto e del margine disponibile ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta al calcolo della solvibilita' corretta ai sensi dell'art. 217 del decreto, il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' corretto alle medesime date;
b) prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche:
1) delle imprese partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione;
2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione;
c) situazione patrimoniale:
1) delle imprese partecipanti alla scissione redatte con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alla medesima data;
2) dell'impresa beneficiaria o risultante dalla scissione, redatta con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la situazione patrimoniale consolidata alle medesime date;
d) perizia asseverata redatta da un esperto indipendente attestante la congruita' del patrimonio netto della societa' beneficiaria alla data di effetto contabile della stessa;
e) conto economico:
1) delle societa' partecipanti alla scissione, redatto con riferimento alla data antecedente a quella di effetto contabile della scissione; qualora l'impresa beneficiaria sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alla medesima data;
2) previsionale della societa' beneficiaria o risultante dalla scissione, redatto con riferimento alla data di effetto contabile della scissione ed al 31 dicembre successivo; qualora la stessa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il conto economico consolidato alle medesime date;
f) perizia asseverata di stima delle riserve tecniche oggetto di scissione. In assenza di una perizia asseverata, qualora la data presa a riferimento per valutare il valore del portafoglio non coincida con quella di chiusura dell'esercizio, l'impresa allega all'istanza la relazione dell'attuario revisore che attesti la congruita' delle riserve tecniche oggetto di scissione; nel caso in cui la data di riferimento risulti successiva a quella dell'istanza, la relazione illustra tutte le ipotesi e metodologie impiegate e ne attesta la coerenza per la determinazione delle riserve tecniche oggetto di scissione.
2. La documentazione allegata all'istanza di cui all'art. 26 e' redatta conformemente ai modelli previsti dalla normativa vigente e, nel caso di imprese con sede legale in altro Stato, la documentazione, se redatta in lingua straniera, e' accompagnata dalla traduzione in lingua italiana.
 
Art. 28.

Condizioni per l'autorizzazione della fusione e della scissione

1. L'ISVAP verifica che:
a) la fusione o la scissione non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione delle imprese interessate;
b) nel caso di fusione per incorporazione o scissione totale, l'impresa incorporante o beneficiaria disponga delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto dell'operazione;
c) nel caso di fusione o di scissione con costituzione di una o piu' nuove imprese, l'impresa risultante dall'operazione disponga delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa per i rami oggetto dell'operazione, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto dell'operazione.
2. Nel caso in cui all'operazione partecipino imprese con sede legale nel territorio di uno Stato membro, e' condizione necessaria per l'autorizzazione il parere favorevole dell'Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine.
3. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, devono sussistere le condizioni per l'approvazione di cui all'art. 4.
 
Art. 29.

Attivita' istruttoria

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 201, commi 1 e 2, del decreto e di cui al presente capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica alle imprese l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o piu' dei documenti o delle informazioni indicati agli articoli 25 o 27, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne da' comunicazione scritta alle imprese con tempestivita', e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarita'. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere alle imprese istanti informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione del termine per provvedere.
5. Trascorsi novanta giorni senza che le imprese abbiano prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, il procedimento e' chiuso con un provvedimento di archiviazione per carenza di interesse.
6. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere ad Autorita' nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso sino alla data di ricevimento di quanto richiesto. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del decreto e dell'art. 28, comma 2 del presente regolamento, e' previsto il parere dell'Autorita' di vigilanza di un altro Stato membro, il termine fissato per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento di tale parere. Trascorso il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si considera che l'Autorita' di vigilanza abbia reso parere favorevole. L'ISVAP comunica alle imprese la sospensione e la riapertura del termine per provvedere. Le imprese effettuano gli adempimenti eventualmente richiesti dalle Autorita' degli altri Stati membri, fornendone prova all'ISVAP.
 
Art. 30.

Provvedimento di autorizzazione

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'art. 29. Il provvedimento autorizza anche le eventuali modifiche statutarie che l'operazione comporta.
2. Il provvedimento e' trasmesso alle imprese istanti e pubblicato nel Bollettino e nel sito dell'ISVAP.
3. Le imprese comunicano all'ISVAP l'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'avvenuto deposito, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso all'operazione. Nel caso in cui l'operazione determini modifiche statutarie delle imprese interessate, si applica l'art. 5, comma 3.
 
Art. 31.

Effetti della fusione sulle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita' assicurativa

1. Nel caso di fusione attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. L'impresa incorporata e le imprese oggetto di fusione nel caso di costituzione di nuova impresa decadono dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa.
3. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza degli Stati membri e degli Stati terzi interessati.
4. L'impresa dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.
 
Art. 32.

Effetti della scissione sulle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita' assicurativa

1. Nel caso di scissione totale o parziale attuata mediante costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, questa deve essere contestualmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 13 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso di scissione totale l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa. Nel caso in cui permanga un'attivita' di gestione di sinistri, l'impresa trasmette all'ISVAP un bilancio di chiusura alla data di decadenza.
3. Nel caso di scissione parziale, l'impresa scissa decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami conferiti integralmente.
4. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con il provvedimento che autorizza le operazioni di cui al presente capo. Il provvedimento di decadenza e' comunicato alle Autorita' di vigilanza degli Stati membri e Stati terzi interessati.
5. L'impresa dichiarata decaduta da ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e' cancellata dall'albo delle imprese di assicurazione.
 
Art. 33.

Diniego dell'autorizzazione

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 201 del decreto e di cui all'art. 28 del presente regolamento, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica alle imprese istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandole a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le imprese possono presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.
 
Art. 34.

Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni
separate

1. L'impresa puo' effettuare fusioni o scissioni di gestioni separate o di fondi interni esclusivamente quando queste siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti, vale a dire, tra l'altro, quando la fusione e' motivata da esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione o del fondo, ovvero di efficienza gestionale, con particolare riferimento alla riduzione dei costi per i contraenti.
2. L'impresa comunica preventivamente all'ISVAP l'intenzione di procedere ad una fusione o scissione di gestioni separate e di fondi interni.
3. La fusione o la scissione possono essere attuate qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) la fusione dei fondi e delle gestioni separate persegua l'interesse dei contraenti coinvolti nell'operazione;
b) il regolamento delle gestioni separate e dei fondi interni preveda l'ipotesi di fusione o scissione, salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 4;
c) le caratteristiche delle gestioni separate e dei fondi interni oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate e dei fondi interni siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione o fondo interno e la nuova gestione o fondo interno avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuita' nella gestione dei fondi interni o delle gestioni separate.
4. La comunicazione di cui al comma 2 e' accompagnata da una relazione dell'organo amministrativo che indichi:
a) gli obiettivi perseguiti dall'operazione, con particolare riferimento all'interesse dei contraenti;
b) gli eventuali profili di diversita' tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni separate o fondi interni interessati alla operazione;
c) gli eventuali effetti sui costi a carico del fondo interno o della gestione separata;
d) le varie fasi dell'operazione, con l'indicazione dei tempi necessari e della data di efficacia prevista;
e) le modalita' e la bozza di comunicazione da inviare a ciascun contraente che dovra' illustrare le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, dell'operazione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni interessati all'operazione, la data di effetto della stessa;
f) per i fondi interni:
1) la composizione analitica degli attivi dei fondi interessati alla fusione riferita alla piu' recente chiusura mensile con evidenza delle caratteristiche per comparto, mercato geografico di riferimento, valuta e rating;
2) i criteri seguiti per l'attribuzione ai contraenti delle quote del nuovo fondo;
3) i criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio;
g) per le gestioni separate:
1) l'evidenza delle plusvalenze e delle minusvalenze latenti delle gestioni interessate alla fusione riferita alla piu' recente chiusura mensile;
2) i rendimenti attesi delle gestioni separate coinvolte nell'operazione e i rendimenti attesi della gestione risultante dalla fusione con riferimento ad un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;
3) la composizione analitica degli attivi delle gestioni interessate riferita alla piu' recente chiusura mensile;
4) l'ammontare delle riserve tecniche dei contratti presenti nelle gestioni separate, distinto in base al livello di tasso di interesse minimo garantito.
5. L'impresa allega alla comunicazione di cui al comma 2 il regolamento delle gestioni separate o dei fondi interni interessati dall'operazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo regolamento, copia dello stesso.
 
Art. 35.

Condizioni per l'attuazione della fusione o della scissione di fondi
interni o di gestioni separate

1. L'ISVAP, sulla base della documentazione di cui all'art. 34, valuta che il progetto di fusione o scissione delle gestioni separate o dei fondi interni persegua l'interesse dei contraenti, che le modifiche ai regolamenti siano conformi alle disposizioni vigenti e alle condizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 34 e che l'informativa di cui all'art. 34, comma 4, lettera e) sia chiara e completa e che siano congrue le modalita' di comunicazione prescelte.
2. La fusione o la scissione puo' essere attuata decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34, comma 2, fatto salvo il termine di cui al comma 3.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP puo' richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento e' sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.
4. In assenza della clausola di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), l'impresa comunica ai contraenti, nella comunicazione di cui all'art. 34, comma 4, lettera e), la facolta' del contraente di esercitare, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra gestione separata o fondo interno istituito presso l'impresa senza l'applicazione di alcun onere. L'operazione di fusione potra' essere effettuata decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del contraente.
 
Art. 36.

Informativa agli assicurati

1. L'impresa comunica agli assicurati la variazione, determinata da una modifica statutaria, della denominazione sociale e della sede legale entro dieci giorni dalla data di efficacia della modifica stessa. L'informativa e' pubblicata nella home-page del sito internet dell'impresa.
2. Nel caso di trasferimento di portafoglio, fusione o scissione le imprese comunicano agli assicurati l'operazione intervenuta e le generalita' dell'intermediario cui il contratto e' stato assegnato; l'impresa cedente, incorporanda o scissa inserisce nella home page del proprio sito internet, per almeno sei mesi, la notizia dell'operazione con l'inserimento di un link che rimanda al sito dell'impresa cessionaria, incorporante o beneficiaria o di quella risultante dalla fusione.
 
Art. 37.

Disciplina dei procedimenti

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
 
Art. 38.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l'art. 4, commi 2 e 3, della circolare n. 533 del 4 giugno 2004;
b) l'art. 33 della circolare n. 551 del 1° marzo 2005.
 
Art. 39.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2008
Il presidente: Giannini
 
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