Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2008 |
Semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a SGR, SICAV e SIM. |
|
|
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Visti gli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludere i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Visto il provvedimento del 4 agosto 2000 (Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare); Visto il provvedimento del 14 aprile 2005 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio); Considerata l'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e alle societa' di intermediazione mobiliare; Sentita la Consob;
E m a n a
l'unito provvedimento contenente disposizioni volte a modificare i provvedimenti del 4 agosto 2000 e del 14 aprile 2005. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2008 Il Governatore: Draghi |
| Allegato Art. 1.
Modifiche al provvedimento del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare
1. Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 1.1 e' aggiunto, dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso: «Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le societa' facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SIM, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.». 2. Al titolo II, capitolo 3, sezione I, paragrafo 4, dopo il secondo capoverso e' aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti di cui all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 1.1 inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive secondo le modalita' previste dal presente paragrafo.».
Art. 2.
Modifiche al provvedimento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio
1. Il titolo II, capitolo V, sezione V, paragrafo 3.1 e' sostituito dal seguente: «Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi: a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia; b) le passivita' subordinate. In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle SGR anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nonche' le possibilita' di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'allegato II.5.1.». 2. All'allegato II.5.1, il paragrafo 3 e' soppresso. 3. Il titolo III, capitolo III, paragrafo 3 e' sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonche' la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. titolo V, capitolo I, sezione II). Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d'Italia.». 4. Al titolo IV, capitolo I, sezione II, paragrafo 1.3 e' aggiunto il seguente capoverso: «Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le societa' facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SGR, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo.». 5. Al titolo IV, capitolo I, sezione III, paragrafo 8, dopo l'ultimo capoverso e' aggiunto il seguente capoverso: «I soggetti di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 1.3 della precedente sezione II inviano alla Banca d'Italia le comunicazioni successive secondo le modalita' previste dal presente paragrafo.». 6. Al titolo V, capitolo V, sezione II, paragrafo 2 e' aggiunto, dopo l'ultimo capoverso, il seguente capoverso: «La comunicazione preventiva di cui al presente paragrafo non e' dovuta nel caso di operazioni di fusione tra fondi comuni della medesima SGR i cui regolamenti sono approvati in via generale secondo quanto previsto nel titolo V, capitolo II, sezione II, paragrafo 2. Di tali operazioni e' fornita notizia alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di perfezionamento della fusione medesima.». 7. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.1, e' sostituito dal seguente: «La SGR che intende insediare una succursale in un paese comunitario invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni: 1) lo Stato dell'Unione europea nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale; 2) il programma di attivita', nel quale sono indicati i servizi e le attivita' che la SGR intende svolgere nel paese ospitante; 3) la struttura organizzativa che assumera' la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SGR; 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi di attivita); 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del paese ospitante. Tale comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SGR (1) e, conseguentemente, rifiutare la notifica all'autorita' competente del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre novanta giorni da tale data. ----------- (1) Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.
Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta' che la SGR puo' incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del paese ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. La SGR puo' stabilire la succursale e iniziare l'attivita' dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorita' competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale. La SGR da' tempestiva notizia alla Banca d'Italia dell'effettivo inizio e della cessazione dell'attivita' della succursale.». 8. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.2 e' soppresso. 9. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 1.3 e' sostituito dal seguente: «1.2 Modifica delle informazioni comunicate. La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorita' del paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al precedente paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del paese ospitante. Tale comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorita' competente del paese ospitante per le ragioni indicate nel precedente paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del paese ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata.». 10. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 2.1 e' sostituito dal seguente: «La SGR che intende operare per la prima volta in un altro paese comunitario senza stabilimento di succursali invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni: 1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attivita'; 2) un programma di attivita' nel quale sono indicati le attivita' e i servizi che la SGR intende prestare nel paese ospitante; 3) le modalita' con le quali la SGR intende operare. La predetta comunicazione e' inviata alla Banca d'Italia almeno un mese prima dell'inizio dell'attivita'. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del paese ospitante. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del paese ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata.». 11. Il titolo VI, capitolo II, paragrafo 5.1 e' sostituito dal seguente: «La SGR puo' svolgere in uno Stato comunitario attivita' diverse da quelle previste dalla direttiva, con o senza stabilimento di succursali. Lo svolgimento di tali attivita' e' sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 2.1 - a seconda che le attivita' in questione siano svolte con o senza stabilimento di una succursale - nonche' le date di avvio e di cessazione delle attivita'. Sono altresi' trasmesse le modifiche delle informazioni comunicate, secondo le modalita' previste nei paragrafi 1.2 e 2.2.». 12. Il titolo VI, capitolo III, paragrafo 1.1, e' sostituito dal seguente: «Le SGR e le SICAV possono offrire rispettivamente quote di fondi comuni o proprie azioni in altri Stati dell'Unione europea. L'offerta e' subordinata all'invio all'autorita' del paese ospitante di un'apposita comunicazione, nel rispetto delle previsioni della direttiva. A tal fine, le SGR o le SICAV inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente l'indicazione del fondo o dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le quote o le azioni e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta (2). --------- (2) Tale comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia rilascia alla SGR o alla SICAV un'attestazione in cui si certifica che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente, a meno che non abbia avviato un procedimento d'ufficio di divieto, che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data, comunicando alla SGR o alla SICAV le motivazioni del rifiuto.». 13. Il titolo VI, capitolo III, paragrafo 1.2 e' sostituito dal seguente: «Previa comunicazione alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire in un altro Stato dell'Unione europea quote di fondi comuni non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. La comunicazione contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui si intende offrire le quote e dello Stato in cui si intende effettuare l'offerta. Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva possono offrire le proprie azioni in un altro Stato dell'Unione europea previa comunicazione alla Banca d'Italia, contenente l'indicazione dello Stato dove si intende effettuare l'offerta e dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni. L'offerta puo' essere avviata trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia, a meno che la stessa non abbia avviato un procedimento d'ufficio di divieto, che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data, comunicando alla SGR o alla SICAV le motivazioni del rifiuto. L'offerta e' soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante.». |
|
|
|