Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 febbraio 2008 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 1486/04 del 20 agosto 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 2 aprile 2005, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, con sede in Latina, via Umberto I n. 80, e' stata designata quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla ad effettuare i controlli della indicazione geografica protetta «Kiwi Latina»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 25 febbraio 2005, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Kiwi Latina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; Considerato che la regione Lazio, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 15 febbraio 2005, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina, con sede in Latina, via Umberto I n. 80, con decreto 10 marzo 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Kiwi Latina», registrata con regolamento (CE) n. 1486/04 del 20 agosto 2004, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 marzo 2005. Roma, 25 febbraio 2008 Il direttore generale: La Torre |
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