Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 febbraio 2008 |
Riconoscimento, al sig. Funk Henner Andreas, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/ CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza del sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur Elektrotechnik» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»; Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl.Ing.) in Elektrotechnik», presso la «Universitat Stuttgart» in data 1° luglio 1991; Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 25 ottobre 2007; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A, settore industriale, e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) tecnologia meccanica; 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;
Decreta:
Art. 1. Al Sig. Funk Henner Andreas, nato a Esslingen (Germania) il 5 ottobre 1964, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A, settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su: 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido, 3) tecnologia meccanica; 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di due anni; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 12 febbraio 2008 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sezione A, settore industriale. e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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