Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 febbraio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Deck Malgorzata, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio 1982, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo» sezione A dell'albo;
Preso atto che e' in possesso del titolo accademico quinquennale di «Dyplom Psychologia», conseguito presso la «Uniwersytet Warsawski» a Varsavia (Polonia) nel settembre 2006;
Considerato che detto titolo e' attualmente di per se' abilitante all'esercizio della professione in Polonia, come attestato da certificazione dell'Autorita' competente polacca;
Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi del 7 dicembre 2007;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Deck Malgorzata, nata a Varsavia (Polonia) il 26 maggio 1982, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova, ove oggetto di scelta della richiedente, verte sulle seguenti materie: 1) psicologia clinica, 2) psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 3) legislazione e deontologia professionale.
Roma, 12 febbraio 2008
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
1. Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di esami orali da svolgersi in lingua italiana.
2. Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dello psicologo tutor. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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