Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 1 febbraio 2008 |
Riconoscimento, alla sig.ra Obkircher Maria Anna, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Obkircher Maria-Anna, nata a Bolzano (Italia) il 4 gennaio 1981, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive modifiche, il riconoscimento del titolo accademico professionale austriaco, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo professionale; Preso atto che ha conseguito presso la «Leopold-Franzes-Universitat Innsbruck» il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften» nel marzo 2007; Preso atto che detto titolo configura una «formazione direttamente orientata all'esercizio della professione» ai sensi dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE, come attestato dal certificato rilasciato dal «Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung» austriaco nell'agosto 2007; Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 25 ottobre 2007; Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria; Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - sezione A dell'albo, non e' necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Obkircher Maria Anna, nata a Bolzano (Italia) il 4 gennaio 1981, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 1° febbraio 2008 Il direttore generale: Papa |
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