Gazzetta n. 57 del 7 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 25 gennaio 2008
Atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 692, secondo comma, 693, terzo comma, e 698, primo comma;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze. delle amministrazioni pubbliche;
Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra il Ministro della difesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al Demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della Difesa;
Vista la proposta del Capo dello stato maggiore dell'Aeronautica, di cui alla nota n. MD AAVSMA 0023420 del 4 aprile 2007, condivisa dal Capo di stato maggiore della Difesa, con l'appunto n. 1/101/AM del 10 aprile 2007, concernente l'Atto d'indirizzo degli aeroporti militari a doppio uso militare-civile;
Considerato che l'elevata sofisticazione tecnologica dei sistemi d'arma aerei implica un elevato livello di complessita' del supporto tecnico e logistico, nonche', di specializzazione dei sedimi ed infrastrutture aeroportuali dedicate;
Considerato che l'efficacia dello strumento aereo puo' essere perseguita solo salvaguardando il binomio aeromobile aerobase;
Considerato che, in tale contesto e in ragione delle limitate risorse disponibili, lo sviluppo degli aeroporti militari deve avvenire in modo selettivo e che, pertanto, in relazione alle esigenze di mantenere, a scopo di difesa nazionale, alcuni aeroporti ad uso esclusivamente militare per evitare di compromettere l'assolvimento dei compiti istituzionali militari, si rende necessario armonizzare le pianificazioni dell'Amministrazione della difesa e, in particolare, dell'Aeronautica militare, con quelle dei piani di sviluppo dell'Aviazione civile, per pervenire all'elaborazione di un piano generale di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale complessivo;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Il presente decreto e' volto a definire e a individuare:
a) gli aeroporti dell'Aeronautica militare strettamente destinati alle esigenze di difesa nazionale;
b) gli aeroporti militari utilizzabili anche per esigenze di traffico civile sulla base di intervenute intese tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti, tenuto conto anche del Piano nazionale dei trasporti civili.
 
Art. 2.
Categorie di aeroporti
1. Ai fini del presente decreto, si considerano le seguenti categorie di aeroporti ad uso militare;
a) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), l'aeroporto ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attivita' fondamentali dell'Aeronautica militare, che non possono essere riallocate pena il decadimento operativo della funzione assolta;
b) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), l'aeroporto militare nel quale l'apertura al traffico civile in atto e' espansibile a condizione che dall'espansione non derivino limitazioni allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa;
c) aeroporto militare ove sono schierati reparti di volo sia dell'Aeronautica militare sia delle altre Forze armate e delle Capitanerie di porto, nel quale l'attivita' del traffico civile e' mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti;
d) aeroporto militare destinato al ruolo di Deployement Operating Base (DOB), l'aeroporto che mantiene una presenza militare minimale per sostenere rischieramenti operativi temporanei e che puo' essere aperto al traffico civile, alle seguenti condizioni:
1) le aree date in concessione ad uso civile sono separate da quelle militari;
2) l'eventuale traffico civile e' contingentato e subordinato alle prioritarie esigenze militari;
3) le societa' di gestione degli scali coprono i costi di esercizio d'apertura e di attivita' dello scalo, subentrando all'Aeronautica militare nella fornitura dei servizi di aerodromo;
e) aeroporto militare la cui cessione e' in programma o in corso ai sensi del «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, citato in premessa, per il quale non sussiste l'interesse ad uso militare e ricorrono le condizioni per l'immediato cambio di status da aeroporto militare a civile, previa cessione delle attivita' militari e il conferimento delle strutture e relativi servizi all'Aviazione civile.
 
Art. 3.
Individuazione
1. Gli aeroporti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 sono individuati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
M o d i f i c h e
1. Con successivi decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, possono essere adottate modifiche al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il controllo.
Roma, 25 gennaio 2008
Il Ministro della difesa: Parisi Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2008 Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 2, foglio n. 141
 
Allegato
----> Vedere allegato a pag. 23 <----
 
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