Gazzetta n. 57 del 7 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2008
Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all'attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2001, recante «organizzazione del Dipartimento della protezione civile ed in particolare l'art. 34 ove e' previsto che il dipartimento, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale, sviluppi e mantenga relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile»;
Vista la «Hyogo Declaration» firmata dall'Italia in occasione della «Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri» svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 e il piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali, denominato «Hyogo Framework for Action» che si inserisce nel contesto della International Stategy for Disaster Reduction (ISDR) che e' stato approvato nella stessa occasione;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, prot.149/2007 P.C.M., con la quale viene confermato al Dipartimento della protezione civile il coordinamento della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;
Ravvisata l'urgenza di istituire la Piattaforma nazionale;
Tenuto conto della necessita' di costituire un Nucleo di coordinamento a cui affidare la progettazione della struttura organizzativa della Piattaforma nazionale, nonche' i compiti di seguito indicati;
Decreta:
Art. 1. Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio
da disastri
1. E' istituita la Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, a cui sono affidati i seguenti compiti:
porre in essere le attivita' necessarie per realizzare gli indirizzi previsti dalla «Hyogo Declaration» e lo «Hyogo Framework for Action»;
costituire il punto di riferimento nazionale per il Sistema «International Strategy for Disaster Risk Reduction» - ISDR;
rappresentare la posizione nazionale in tema di riduzione del rischio da disastri nelle istanze internazionali preposte;
facilitare la collaborazione ed il coordinamento per la definizione e la sostenibilita' delle attivita' di riduzione del rischio attraverso un processo consultivo e partecipativo, utilizzando idonei strumenti operativi e favorendo in particolare attivita' di resilienza;
promuovere il rafforzamento e la diffusione della cultura di prevenzione e consapevolezza del rischio;
facilitare l'integrazione delle attivita' di riduzione del rischio delle politiche nazionali di sviluppo, previste nei programmi di sviluppo internazionali o bilaterali;
favorire la realizzazione di programmi dedicati alla riduzione del rischio in collaborazione con altre piattaforme nazionali.
 
Art. 2.
Nucleo di coordinamento
1. Per la realizzazione della citata Piattaforma nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, e' istituito un nucleo di coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti ministeri: Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero per lo sviluppo economico, Ministero delle comunicazioni, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture, Ministero dei trasporti, Ministero della salute, Ministero dell'universita' e della ricerca e Ministero affari regionali e autonomie locali. Fanno, inoltre, parte del Nucleo di coordinamento un rappresentante designato dalla Conferenza Stato regioni e uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI.
2. Il Nucleo di coordinamento provvede alla definizione della struttura organizzativa e del funzionamento della Piattaforma nazionale alla quale potranno partecipare soggetti pubblici e privati secondo le modalita' che saranno definiti dal nucleo stesso.
3. Entro novanta giorni dall'insediamento il Nucleo di coordinamento formula una proposta relativa alla struttura organizzativa ed al funzionamento della Piattaforma nazionale da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione.
4. Il coordinamento del nucleo e della Piattaforma nazionale e' affidato al Dipartimento della protezione civile che assicura anche la rappresentanza internazionale in materia, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri.
5. Gli oneri relativi alla partecipazione dei componenti alle riunioni del Nucleo di coordinamento sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Roma, 18 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
 
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