Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI,
ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato».
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi su indicazione della Camera di commercio di Alessandria presso la sede del Castello di Marengo (Alessandria) il giorno 12 dicembre 2007 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;
Ha espresso nella riunione del 12 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione
 
Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «BARBERA DEL MONFERRATO»
Art.1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Barbera del
Monferrato» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o
menzioni:
Vini rossi:
- Barbera del Monferrato;
- Barbera del Monferrato frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
1. Il vino «Barbera del Monferrato» deve essere ottenuto dalle
uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
- Barbera: Minimo 85%;
- Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente:
massimo 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione del vino Barbera del Monferrato
comprende i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Alessandria:
a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte,
Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata
d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto
d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore,
Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero,
Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo,
Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara
Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa,
Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano
d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio,
Visone,
b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato,
Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli,
Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo,
Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu
Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato,
Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande,
Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro
Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura,
Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone,
Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga
di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale,
Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale
Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione e'
limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e
che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale
uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante
il colle di S. Anna, attraversante il rione Valentino e la
frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di
produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita
anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato,
sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine
amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano
d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio,
Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco,
Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione,
Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone,
Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco,
Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro,
Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo,
Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone,
Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San
Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio,
Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto,
Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero
Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone,
Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso
d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza
Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino
d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano,
Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San
Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San
Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio,
Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale
d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo,
Vinchio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Barbera del Monferrato» devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente
disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni
di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente
soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di
esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord;
- densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere
composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di
impianto, non inferiore a 3500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli
tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con
vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot
tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque
atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve);
- e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a d.o.c Barbera del
Monferrato ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali
delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente le seguenti:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... | 10000 | 11% vol --------------------------------------------------------------------- Barbera del Monferrato | | frizzante.... | 10000 | 11% vol

Le uve destinate alla produzione del vino Barbera del Monferrato
che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna»
debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 12,00%.
La specificazione aggiuntiva «vigna» non e' prevista per la
tipologia Barbera del Monferrato frizzante.
La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» con
la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve
essere di 9.000 kg per ettaro di coltura specializzata.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiutiva
«vigna», il vigneto di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere
una resa ettaro ulteriormente ridotta:
* Al terzo anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... | 5.400 | 12,00% vol.

* Al quarto anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... | 6.300 | 12,00% vol.

* Al quinto anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... | 7.200 | 12,00% vol.

* Al sesto anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... | 8.100 | 12,00% vol.

* Dal settimo anno di impianto in poi:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... | 9.000 | 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Barbera del Monferrato» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione
Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente
disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non
superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data
di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data,
la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per
consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del
consiglio interprofessionale, puo' fissare limiti massimi di uva
da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al
comma 5.
7. I vigneti iscritti all'albo del Barbera d'Asti non possono
fare parte dell'albo dei vigneti del Barbera del Monferrato.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Per il vino a denominazione di origine controllata Barbera del
Monferrato le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di
cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:

=====================================================================
| | Produzione max di vino
Vini |Resa (uva/vino)| (litri ad ettaro) ===================================================================== Barbera del | | Monferrato.... |non sup. al 70%| 7.000 --------------------------------------------------------------------- Barbera del Monferrato | | frizzante.... |non sup. al 70%| 7.000

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la
produzione massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in
base alle rispettive rese uva in kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i
criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche
enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di
qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione
zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
4. Per le uve «Barbera del Monferrato» la scelta vendemmiale e'
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto
verso le denominazioni di origine controllate «Monferrato» rosso,
«Monferrato» chiaretto o Ciaret e «Piemonte» barbera.
5. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata
«Barbera del Monferrato» puo' essere riclassificato con la
denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso e
«Piemonte» Barbera purche' corrisponda alle condizioni ed ai
requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini Barbera del Monferrato all'atto dell'immissione al
consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbera del Monferrato:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto, mediamente di corpo, talvolta vivace;
- titolo alcolomentrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per
la «Barbera del Monferrato» con indicazione di «vigna» 12,00% vol;
- estratto non riduttore minimo: 23g/l;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l.
Barbera del Monferrato frizzante:
- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- spuma: fine, persistente;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di
corpo;
- titolo alcolomentrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l.
2. La denominazione di origine controllata «Barbera del
Monferrato» puo' essere utilizzata per designare un vino frizzante
qualora sia prodotto alle condizioni di cui al presente
disciplinare, rispetti le caratteristiche al consumo di cui al
comma precedente e sia elaborato secondo quanto previsto dalla
vigente normativa per i vini frizzanti.
3. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore
minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita Barbera del Monferrato e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato,
«vecchio» e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Barbera del Monferrato» e' consentito l'uso
di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo, non
traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine controllata «Barbera del Monferrato», la denominazione di
origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita
dal corrispondente toponimo purche':
- le uve provengano totalmente del medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita
dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia
riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o
inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di
origine controllata Barbera del Monferrato.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine Barbera del Monferrato di cui all'art. 1 e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all'art.
1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e
colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi,
ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del
contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie
che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque
tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui
all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal
toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacita'
inferiore o uguale a 500 cl.
 
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