Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 dicembre 2007 |
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri, personale affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti di concerto con IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 9, comma 6-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono stati fissati i requisiti e le modalita' concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, le modalita' di effettuazione della stessa, nonche' l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta; Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto che, per aumentare i livelli di sicurezza delle competizioni ciclistiche che impegnano un numero elevato di partecipanti e che, percio', richiedono provvedimenti di sospensione della circolazione di durata particolarmente lunga, e' necessario prevedere che la scorta tecnica effettuata con autoveicoli e motoveicoli sia integrata e adeguatamente supportata dalla presenza di personale a terra che segnali agli altri utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti; Ritenuto che il personale di supporto della scorta tecnica debba essere adeguatamente formato per svolgere le funzioni che gli sono affidate e che debba essere abilitato dal Ministero dell'interno come gia' previsto per gli altri addetti alle scorte tecniche; Considerato che tutti i soggetti che svolgono scorte tecniche, in quanto chiamati a svolgere funzioni ausiliari a quelle di polizia stradale, debbano possedere almeno i requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione e che, di conseguenza, sia necessario prevedere, in capo al Ministero dell'interno, la facolta' di revocare l'abilitazione alle persone che non possiedono piu' tali requisiti; Considerato che, per semplificare le procedure di rinnovo delle abilitazioni a svolgere scorte tecniche, rilasciate ai sensi dell'art. 2 del soprarichiamato disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche, sia necessario sostituire la prova orale gia' prevista con un esame a quiz a risposta sintetica; Considerato che la nuova figura di personale di supporto della scorta tecnica, come previsto per gli altri soggetti che della scorta fanno parte, richiede una puntuale regolamentazione dell'equipaggiamento, delle attrezzature e dei compiti dei soggetti abilitati; Determina: 1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. 2. Per le persone abilitate ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3-bis, trovano applicazione in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2007 Il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti Fumero Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno Manganelli Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 83 |
| Allegato MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE NELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002. 1. All'art. 1, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attivita' di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, e' sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'eta' non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.». 2. All'art. 2, nel titolo, dopo la parola «abilitazione» sono aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta». 3. All'art. 3: a) nel titolo, dopo la parola «attestato» sono aggiunte le seguenti: «per il servizio di scorta»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.». 4. Dopo l'art. 3, sono aggiunti i seguenti: Art. 3-bis Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, e' rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validita', che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalita' e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto. 2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un ente di promozione sportiva riconosciuto. 3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'archivio degli abilitati. Art. 3-ter. Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta 1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis e' revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha piu' i requisiti richiesti per il suo rilascio.». 5. All'art. 6, la lettera d), del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8». 6. Dopo l'art. 6, e' aggiunto il seguente: Art. 6-bis. Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature: a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4; c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8; d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa. 2. Il personale di cui al comma 1 quando non e' impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di segnalazione. 7. All'art. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.»; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta e' ridotto a otto». 8. Dopo l'art. 7, e' aggiunto il seguente: Art. 7-bis. Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di «fondo o gran fondo» e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso. 2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva puo' essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilita' e numerosa presenza di pubblico, nonche' i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui e' presente numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non e' necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non puo' invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti. 4. La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non puo' comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo». 9. All'art. 8, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonche' per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente e' stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.». 10. Dopo l'art. 8, e' aggiunto il seguente: Art. 8-bis Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis, la presenza del personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui e' sospesa o limitata la circolazione nonche' per almeno i 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello «INIZIO GARA CICLISTICA» e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo recante il cartello «FINE GARA CICLISTICA». 2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art. 10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non puo' trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilita' per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimita' dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m di distanza. 11. All'art. 10, comma 3, le parole «all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 2 o 3-bis.». 12. All'art. 11, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, al primo rigo, dopo le parole «che effettuano la scorta» sono aggiunte le seguenti: «con veicoli»; b) al comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli articoli 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti;»; c) al comma 3, dopo le parole «di cui all'art. 7, comma 1» sono aggiunte le seguenti parole: «e all'art. 7-bis, commi 1 e 2,». 13. All'art. 12, nel titolo, dopo la parola «tecnica» sono aggiunte le seguenti parole: «con veicoli». 14. Dopo l'art. 12, e' aggiunto il seguente: Art. 12-bis. Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva 1. Tutte le persone che effettuano attivita' di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al direttore dell'organizzazione o di corsa il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile nonche' le generalita' complete ed il numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis. 2. Le persone che effettuano l'attivita' di segnalazione di cui al comma 1 devono: a) comunicare al direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio; b) concordare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalita' di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono sul tratto interdetto; c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione. 3. Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni situazione che necessiti di attivita' di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della circolazione. 4. Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera c). 5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata dalla manifestazione da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi piu' opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a). 6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera b), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato. 15. Dopo l'allegato 1, e' aggiunto il seguente: Allegato 1-bis MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3-BIS a) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni; b) segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico; c) servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi; d) regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva; e) obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche; f) impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione; g) modalita' di svolgimento dei servizi di segnalazione; h) impiego degli apparati radio per i collegamenti. Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore. Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima. L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione sportiva che ha organizzato il corso di formazione. L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dalla societa' ovvero dall'Associazione o ente di promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni. 16. Dopo l'allegato 2, e' aggiunto il seguente: Allegato 2-bis ATTESTATO DI ABILITAZIONE Intestazione dell'ufficio Si attesta che, in data odierna, il sig. .... nato a.... il.... dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche, ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale. Data.... (Timbro della Repubblica) Firma.... (Il dirigente del compartimento di Polizia stradale) |
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