Gazzetta n. 55 del 5 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 19 febbraio 2008 |
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»; Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Considerato che la Oripavina e' un alcaloide a nucleo fenantrenico contenuto nella pianta di Papaverum somniferum ed e' il principale metabolita della Tebaina; Considerato che la Oripavina puo' essere trasformata in Tebaina mediante un processo di sintesi molto semplice e che la Tebaina e' un diretto intermedio per la produzione della codeina e della morfina; Considerato che la Commissione sulle sostanze stupefacenti (Commission on Narcotics Drugs CND) presso l'Organizzazione delle nazioni unite, durante la 50ª sessione tenutasi nel marzo 2007, con decisione 50/1 ha stabilito di iscrivere la Oripavina nella tabella I delle sostanze narcotiche di cui alla Convenzione Singola del 1961 ed ha invitato gli Stati firmatari di detta Convenzione a provvedere all'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti vigenti a livello nazionale; Considerato che la Oripavina non risulta essere usata in terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti Oripavina autorizzati all'immissione in commercio; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che, nella seduta del 23 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della Oripavina nella tabella I allegata al testo unico; Sentito il Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota prot. n. 04S/000133/DR.I in data 24 gennaio 2008, ha fornito parere favorevole all'inserimento della Oripavina nella tabella I allegata al testo unico; Decreta: Art. 1. 1. Nella tabella I allegata al testo unico e' aggiunta la seguente sostanza: denominazione comune: oripavina; denominazione chimica: 3-O-demetiltebaina; oppure: 6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6-metossi-17-metilmorfinan- 3-olo; altra denominazione: -. 2. La sostanza di cui al comma 1 e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Oppio e Paglia di papavero. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2008 Il Ministro: Turco |
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