Gazzetta n. 55 del 5 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 14 dicembre 2007 |
Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CE relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2000, di recepimento della direttiva 1999/101/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 70/157/CE; Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di seguito denominata (UN/ECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 137 del 30 maggio 2007; Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326 del 24 novembre 2006; Vista la direttiva 2007/34/CE della commissione del 14 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 155 del 15 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; Adotta il seguente decreto: Art. 1. 1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, relativo al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, sono sostituiti dagli allegati I, II e III al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 6 luglio 2008 e fino al 6 luglio 2010 il veicolo da omologare e' soggetto alla prova di cui all'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51 esclusivamente ai fini di monitoraggio. I risultati di tale prova sono aggiunti ai documenti di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto, conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 51. Tali documenti d'informazione sono inviati, a cura dell'autorita' d'omologazione, alla Commissione europea. Tali obblighi non si riferiscono ai casi di estensione delle omologazioni esistenti in conformita' con il presente decreto. Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 6 luglio 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2007 Il Ministro dei trasporti: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 96 |
| Allegato I
----> Vedere allegato da pag. 22 a pag. 30 <---- |
| Allegato II
----> Vedere allegato da pag. 31 a pag. 37 <---- |
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