Gazzetta n. 53 del 3 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sebino" e proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;
ESAMINATA la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del Franciacorta intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografico tipica "Sebino":
VISTE le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Erbusco (Bs) il giorno 4 dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;
HA ESPRESSO, nella riunione del giorno 13 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "SEBINO"
Articolo 1 (tipologia dei vini)
1. L'indicazione geografica tipica "Sebino" e' riservata. ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: - bianco - rosso - novello - passito e con il nome di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo, Barbera. |
| Articolo 2 (base ampelografica)
1. I vini di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
1.1 "Sebino" bianco: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Provincia di Brescia. 1.2 "Sebino" rosso: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Provincia di Brescia. 1.3 "Sebino" novello: deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Provincia di Brescia. 1.4 "Sebino" passito; deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella Provincia di Brescia.
2 "Sebino'", accompagnato da uno dei seguenti nomi di vitigno: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Carmenere, Nebbiolo e Barbera purche' ottenuto per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini. le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%. |
| Articolo 3 (zona di produzione delle uve)
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica Sebino comprende l'intero territorio comunale di Capriolo, Paratico, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Gussago, Coccaglio, Cologne, Rovato, Cazzago S. Martino, Brione, e la parte ovest del territorio comunale di Brescia, meglio identificato come zona della collina di S. Anna, fra il confine comunale di Brescia, a sud la ex s.s. n. 11 e la strada provinciale per il paese di Cellatica ad est, fino ad innestarsi prima sul confine amministrativo del comune di Cellatica il cui territorio comunale e' escluso dalla delimitazione e poi il confine del comune di Gussago. |
| Articolo 4 (norme per la viticoltura)
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 2. La produzione massima di uva per ettaro, in vigneto con coltura specializzata, per i vini ad indicazione geografica tipica "Sebino" non deve essere superiore a: 2.1 Bianco: 13 tonnellate 2.2 Rosso: 13 tonnellate 2.3 Novello: 13 tonnellate 2.4 Passito: 13 tonnellate 2.5 con nome di vitigno: 13 tonnellate
3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sebino" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 3.1 Bianco: 10% 3.2 Rosso: 10% 3.3 Novello: 10% 3.4 con nome di vitigno: 10,5% |
| Articolo 5 (norme per la vinificazione)
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore a: bianco 70%; rosso 70%; novello 70%; passito 50%; con nome di vitigno 70%. |
| Articolo 6 (caratteristiche dei vini al consumo)
1. I vini ad indicazione geografica tipica "Sebino", all'atto dell'immissione al consumo devono avere: 6.1 bianco: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%; 6.2 rosso: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%; 6.3 novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%; 6.4 passito: titolo alcolometrico volumico totale minimo 14%; 6.5 con nome di vitigno: titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%. |
| Articolo 7 (etichettatura, designazione e presentazione)
1. Alla indicazione geografica tipica "Sebino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati perche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
2. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Sebino" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
| Articolo 8 (confezionamento)
1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi in commercio in contenitori di qualunque capacita' prevista per legge: Tutti i vini di cui all'art. 1, se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro. |
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