IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche; Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche; Visto l'art. 30 del trattato del 25 marzo 1957 e successive modifiche, che istituisce la Comunita' europea; Vista la direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, n. 425 e successive modifiche, recepita in Italia con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e, in particolare l'art. 10 relativo al principio di salvaguardia; Visto il regolamento della Commissione del 26 ottobre 2007, n. 1266 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla blue tongue, in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a); Tenuto conto che la presenza della malattia nel territorio nazionale fin dal 2000, in particolare dei sierotipi della Blue tongue BTV 2, BTV 4, BTV 9, BTV 16, ha consentito al nostro Paese di acquisire una notevole esperienza nel campo della lotta e controllo alla Blue tongue attraverso l'applicazione di programmi di sorveglianza e di vaccinazione tali da permettere il mantenimento dello stato di indennita' nelle zone a piu' alta vocazione zootecnica; Considerato che l'Italia ad oggi risulta indenne dal sierotipo BTV 8, responsabile, al momento, della ingente e diffusa epidemia di Blue tongue nel nord Europa, nonche' dal sierotipo BTVl, ad esclusione della Sardegna; Tenuto conto che attualmente la Francia risulta essere, per la gran parte del territorio, coinvolta dall'epidemia, ivi incluse le aree da cui provengono gli animali destinati all'Italia, con una progressione della malattia di difficile contenimento; Rilevato che allo stato attuale le condizioni per l'ingresso di tali animali dalla Francia nel territorio italiano relativamente alle misure di profilassi nei confronti della Blue tongue si basano esclusivamente sugli esiti negativi dei controlli diagnostici previsti dal citato regolamento; Rilevato, altresi', che dal mese di novembre 2007, diversi bovini di origine e provenienza francese, sebbene certificati in conformita' a quanto prescritto dal citato regolamento, ad un successivo controllo diagnostico sierologico e virologico sono stati riscontrati positivi; Constatato pertanto che le garanzie attestate non consentono l'introduzione in Italia di animali infetti; Considerato in proposito che il consistente e consolidato flusso commerciale di animali sensibili alla Blue tongue provenienti dalla Francia determina quindi un concreto e reale pericolo per la diffusione di tali sierotipi BTV8 e BTVl al patrimonio zootecnico nazionale; Tenuto conto, altresi', delle caratteristiche geografiche e ambientali sussistenti in Italia, che potrebbero favorire una rapida diffusione della citata malattia; Rilevato che nel citato regolamento gli animali immunizzati sono considerati sicuri ai fini della movimentazione, indipendentemente dalla circolazione del virus nel luogo di origine e dall'attivita' dei vettori nel luogo di destinazione; Rilevato che nelle conclusioni della Conferenza Internazionale sulle «Strategie di vaccinazione contro la Blue tongue», tenutasi a Bruxelles il 16 gennaio 2008, e' stato ribadito, tenuto conto anche dell'esperienza italiana e spagnola nella profilassi vaccinale, che la vaccinazione di massa rappresenta uno dei pilastri per la prevenzione alla diffusione della infezione e per la sicurezza dei flussi commerciali; Tenuto conto che il 3 marzo 2008 ha termine il «periodo stagionalmente libero da vettori» nei territori italiani indenne dalla malattia; Considerato che il Ministero della salute ha informato preventivamente del contenuto della presente ordinanza sia le Regioni e Province autonome che le associazioni di categoria coinvolte, nonche' le autorita' francesi; Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre disposizioni specifiche relative a misure di polizia veterinaria in materia di introduzione sul territorio italiano di animali da vita sensibili alla febbre catarrale degli ovini (Blue tongue); Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per provvedere nei termini indicati; Ordina: Articolo unico 1. A partire dal 4 marzo 2008, termine del «periodo stagionalmente libero da vettori», gli animali da vita sensibili alla Blue tongue provenienti da zone del territorio francese sottoposte a misure di restrizione, anche se transitati prima dell'invio in centri di raccolta posti in zone libere, possono essere introdotti sul territorio italiano se vaccinati in conformita' a quanto previsto dall'Allegato III, lettera A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007. 2. A partire dalla medesima data riportata al precedente comma, l'introduzione degli animali da vita provenienti dalle zone della Francia indenni, e' subordinata almeno all'applicazione dei piani di sorveglianza della malattia rilevabile attraverso il sistema EU BT - Net di cui al Regolamento(CE) n. 1266/2007, anche al fine di conoscere quali sierotipi di virus della Blue tongue circolino nei territori di origine degli animali. 3. Le previste certificazioni sanitarie di scorta degli animali sensibili alla Blue tongue introdotti in Italia dalle zone soggette a restrizione della Francia, devono riportare l'attestazione relativa alla avvenuta vaccinazione in conformita' a quanto previsto dall'Allegato III, lettera A, punto 5) del regolamento (CE) n. 1266/2007, con la specifica relativa al sierotipo o ai sierotipi nei confronti dei quali gli animali sono stati vaccinati, al tipo di vaccino impiegato e alla data di somministrazione dello stesso. 4. Il riscontro di animali non vaccinati provenienti dalle zone soggette a restrizioni della Francia sul territorio nazionale, comporta l'immediata assunzione, da parte dell'Autorita' competente che ha disposto i controlli, del provvedimento di rispedizione della partita o, laddove cio' non fosse possibile, l'abbattimento degli animali medesimi senza alcuna corresponsione di indennizzo per i proprietari; le spese relative alla rispedizione, all'abbattimento e alla distruzione sono a carico dell'importatore o del suo mandatario o della persona che ha in carico gli animali. 5. La presente ordinanza, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed e' efficace fino alla dichiarazione del successivo periodo stagionalmente libero 2008/2009. Roma, 14 febbraio 2008 Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226 |