Gazzetta n. 52 del 1 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 13 dicembre 2007
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei soci lavoratori delle cooperative operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. (Decreto n. 42244).

IL DIRETTORE GENERALE
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il verbale di accordo stipulato, in data 14 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale, considerate le difficolta' ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2007, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riferiti a CIGS, a contratti di solidarieta' e alla mobilita', in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/199l e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i Soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianita' di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilita' assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007 di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;
Considerato che con il predetto provvedimento e' stata impegnata la somma di euro 11.700.000,00 (undicimilionisettecentomila/00) a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;
Vista la nota, pervenuta in data 6 dicembre 2007, con la quale il Consorzio nazionale cooperative pluriservizi della rete ferroviaria, ha comunicato l'esatta quantificazione dei soci lavoratori del Consorzio nazionale cooperative portabagagli, aventi diritto al trattamento di mobilita' per l'anno 2007;
Visto il decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007 con il quale e' stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' per l'anno favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Ritenuto di poter autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, anche senza soluzione di continuita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 14 giugno 2007, in favore dei soci lavoratori dipendenti dalle Cooperative, operanti nel settore degli appalti delle Ferrovie dello Stato e soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
I predetti lavoratori, individuati nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:
a) sette unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2006, sulla base del decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 100.458,96.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%;
b) quindici unita', aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2006, sulla base del decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 228.405,60.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
c) quattro unita' aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in quanto gia' fruitori del medesimo trattamento fino al 31 dicembre 2006, sulla base del decreto direttoriale n. 40169 del 22 gennaio 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 67.914,24.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%;
d) ventuno unita' per le quali il trattamento di mobilita' ordinaria, ai sensi della legge n. 223/1991, e' scaduto o scadra' nel corso dell'anno 2007. Ai predetti lavoratori il trattamento di mobilita' e' autorizzato dalla data di scadenza del trattamento di mobilita' ordinaria fino al 31 dicembre 2007.
Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 95.667,81.
 
Art. 2.
L'onere complessivo, pari ad euro 492.446,61, e' autorizzato nei limiti delle disponibilita' finanziarie stabilite dal citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 41826 del 3 ottobre 2007.
 
Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2007
Il direttore generale: Mancini
 
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