Gazzetta n. 52 del 1 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 19 dicembre 2007 |
Recepimento della direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, di recepimento della direttiva 97/28/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 76/756/CEE; Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 137 del 30 maggio 2007; Vista la direttiva 2007/35/CE della Commissione del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 17 del 19 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). Art. 1. 1. Il decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, e' modificato come segue: a) l'allegato II, riguardante le prescrizioni tecniche, e' sostituito dall'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante; b) l'allegato III, riguardante le prescrizioni tecniche del regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di cui al testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 203 del 30 luglio 1997, e' abrogato. |
| Art. 2. 1. A decorrere dal 10 luglio 2011, se non sono rispettate le prescrizioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977 come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi connessi con l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo. |
| Art. 3. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 10 luglio 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2007 Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 90 |
| Allegato L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, e' sostituito come segue: «Allegato II 1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 e agli allegati 3-9 del regolamento UN/ECE n. 48 (*). 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue: a) per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo la cui massa e' descritta al punto 2.6 dell'appendice 1, allegato I della presente direttiva, ma senza conducente; b) per "modulo di comunicazione" si intende la "scheda di omologazione" (appendice 2, allegato I della presente direttiva); c) per "parti contraenti dei rispettivi regolamenti" si intende "Stati membri"; d) per "regolamento n. 3" si intende "la direttiva 76/757/CEE"; e) la nota 2 al paragrafo 2.7.25 non si applica; f) la nota 8 al paragrafo 6.19 non si applica; g) la nota 1 dell'allegato 5 va intesa come segue: "Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE". 3. Fatte salve le prescrizioni dell'art. 8, paragrafo 2, lettere a) e c) e del paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE e del presente allegato nonche' le eventuali prescrizioni delle direttive particolari, e' vietata l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa diversi da quelli di cui al paragrafo 2.7 del regolamento UN/ECE n. 48». ---------- (*) G.U. L 137 del 30 maggio 2007, pag. 1. |
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