Gazzetta n. 52 del 1 marzo 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 febbraio 2008 |
Modalita' di attuazione dei commi da 228 a 232, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi. |
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IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Il credito d'imposta previsto dall'art. 1, com-ma 228, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica ai soggetti esercenti attivita' commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attivita' di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005. 2. Ai soggetti rientranti in tale definizione, ma che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, si applica il credito di imposta previsto nei successivi commi da 233 a 237 del citato art. 1 della legge n. 244 del 2007. Ai fini del presente decreto, si considera prevalente l'attivita' in relazione alla quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi, assunti al lordo del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale e' richiesto il credito d'imposta. |
| Art. 2. Spese agevolabili e importo massimo del beneficio 1. Sono agevolabili le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell'attivita', di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalita' di prevenire furti, rapine e altri atti illeciti. Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica. 2. Il credito di imposta e' riconosciuto per un importo pari all'80 per cento delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 3.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun periodo d'imposta. 3. In caso di acquisizione mediante contratto di locazione finanziaria, ai fini della determinazione delle spese agevolabili, rileva il costo dei beni sostenuto dal concedente. |
| Art. 3. Presentazione dell'istanza 1. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'istanza dovra' comunque prevedere l'indicazione degli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese agevolabili e l'attestazione del rispetto della condizione di cui al successivo art. 7. |
| Art. 4. Concessione del credito di imposta 1. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilita' delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato. 2. La data dell'accertato esaurimento dei fondi e' resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia. 3. Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina. |
| Art. 5. Utilizzo del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di concessione. 2. Il credito d'imposta spettante e' indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito e' utilizzato. |
| Art. 6. Controlli e revoca del beneficio 1. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato e' effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. |
| Art. 7. Regola de minimis 1. Il credito di imposta in applicazione della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 non puo' essere cumulato con altri sostegni de minimis se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi. 2. Il credito d'imposta, inoltre, non puo' essere cumulato con altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo al superamento delle intensita' massime stabilite per tali altre misure da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione europea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2008 Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 186 |
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