Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 28 gennaio 2008 |
Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of traning, certification and watchkeeping for seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 relativo all'approvazione del regolamento della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e successive modificazioni; Vista la Risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopraccitata Convenzione del 1978; Vista la Risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il Codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (CODE STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW); Vista la Regola VI/2 della suddetta Convenzione relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneita' per i mezzi di salvataggio; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1998 con il quale e' stato istituito il corso di addestramento per i marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV); Viste le direttive 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 recante il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 recante regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE; Vista la Risoluzione MSC. 203 (81) adottata il 18 maggio 2006, con la quale vengono adottati gli emendamenti di modifica al Capitolo VI della Convenzione internazionale STCW concernente tra l'altro gli standard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardia occupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenza in vigore dal 1° gennaio 2008; Vista la Risoluzione MSC. 209 (81) adottata il 18 maggio 2006, con la quale vengono adottati gli emendamenti di modifica alla parte A del Codice STCW, Capitolo VI, Sezione A-VI/2-2 concernente gli standard relativi alle funzioni di emergenza, di salvaguardia occupazionale, di sicurezza, di assistenza medica e di sopravvivenza in vigore dal 1° gennaio 2008; Visto l'art. 70, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerata la necessita' di adeguare i programmi di esame per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci ai nuovi emendamenti adottati con le Risoluzioni sopraccitate;
Decreta: Art. 1.
Campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento teorico pratico che il marittimo addetto ai mezzi di salvataggio veloci deve effettuare per ottenere la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci. 2. Tutti i marittimi che nel ruolo di appello delle navi battenti bandiera italiana risultano addetti ai battelli di salvataggio veloci devono essere addestrati ed essere in possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci. 3. L'addestramento teorico pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW e' svolto a bordo di una nave dotata di mezzi di salvataggio veloci. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresi' copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico, Parte II vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilita' pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio veloce attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza. |
| Art. 2.
Requisiti 1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS); b) essere in possesso di un attestato di superamento del corso di addestramento di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni; c) essere in possesso di un addestramento sulle conoscenze e abilita' pratiche sull'utilizzo di un mezzo di salvataggio veloce di cui al comma 3, dell'art. 1; d) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico secondo il programma di esame di cui all'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 3.
Commissione di esame 1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloce e' sostenuto davanti alla commissione nominata dal capo compartimento marittimo e composta da: a) un ufficiale di porto di grado non inferiore a tenente di vascello (CP), presidente; b) un comandante di navi di stazza superiore a 3000 GT ovvero un comandante di navi di stazza fino a 3000 GT membro; c) un sottoufficiale di porto membro cui sono assegnate anche funzioni di segretario della commissione. 2. La commissione potra' essere integrata, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti in qualita' di esperto. 3. Qualora per particolari esigenze, derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente. |
| Art. 4.
Programma di esame Sezione A/VI-2/2 del Codice STCW 1. L'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci e' sostenuto davanti alla commissione di esame, di cui all'art. 3 del presente decreto, che dovra' valutare la preparazione teorico-pratica del candidato, accertando mediante simulazione o se del caso con descrizioni teoriche le sue conoscenze e le sue abilita' nell'ammainare, manovrare e nel recupero di un mezzo di salvataggio veloce. 2. In particolare l'esame consiste nelle seguenti prove: prova teorica 60 minuti: a) caratteristiche costruttive generali dei mezzi di salvataggio veloci, attrezzature e relativo equipaggiamento individuale; b) limiti operativi dei mezzi di salvataggio veloci; c) precauzioni di sicurezza durante l'ammainata ed il recupero di un mezzo di salvataggio veloce; d) conoscenza della manutenzione, delle riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio veloci e sgonfiamento dei compartimenti di galleggiabilita' dei mezzi di salvataggio veloci gonfiabili; e) l'ammainata e recupero di un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse; f) valutazione della velocita' dei mezzi di salvataggio veloci e dei relativi equipaggiamenti per le operazioni immediate di lancio; g) procedure per raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto; h) schemi di ricerca e fattori ambientali che possono influenzare la loro esecuzione; i) metodi di avvio e conduzione di un motore di un mezzo di salvataggio veloce; prova pratica 60 minuti: a) identificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti di un mezzo di salvataggio veloce; b) conoscere ed applicare le procedure della manutenzione e delle riparazioni di emergenza; c) dimostrare un'appropriata valutazione dei tempi per una corretta e veloce preparazione ed ammainata di un mezzo di salvataggio veloce; d) dimostrare abilita' nella conoscenza di verricelli, freni, e paranchi ammainata, barbetta ormeggio/rimorchio e distribuzione dei pesi a bordo; e) saper controllare correttamente il lancio ed il recupero sicuro di un mezzo di salvataggio veloce con l'equipaggiamento idoneo; f) il modo corretto di raddrizzare un mezzo di salvataggio veloce capovolto; g) saper manovrare un mezzo di salvataggio veloce in condizioni meteo-marine avverse; h) nuotare con gli speciali equipaggiamenti; i) gestire in modo corretto comunicazioni (VHF/GMDSS) e segnali tra un mezzo di salvataggio veloce, l'elicottero e la nave; l) trasferire ove necessario ed usare correttamente l'attrezzatura di emergenza; m) recuperare un naufrago in acqua e provvedere al suo trasferimento sull'elicottero o ad altra posizione concordata; n) usare schemi di ricerca, tenendo conto dei fattori ambientali; o) dimostrare abilita' nell'avvio, la conduzione e le manovre da effettuare con un mezzo di salvataggio veloce. |
| Art. 5.
Rilascio e rinnovo del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci 1. Ai candidati che abbiano superato con esito favorevole l'esame, la commissione di esame rilascia il certificato di marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci, sottoscritto dal presidente della commissione conforme al modello B allegato al presente decreto. 2. Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci ha validita' quinquennale. 3. Per ottenere il rinnovo del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto mediante la frequenza, negli ultimi cinque anni, di almeno un ciclo di addestramento di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto. |
| Art. 6.
Norme transitorie 1. I marittimi in possesso del certificato di marittimo abilitato alla conduzione di mezzi di emergenza veloci di cui al decreto ministeriale 7 aprile 1998 per convertire il loro certificato con il modello di cui all'allegato B, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno effettuare, davanti alla commissione di esame, la prova pratica di cui all'art. 3 del presente decreto. |
| Art. 7.
Norme abrogate 1. Il decreto ministeriale 7 aprile 1998 e' abrogato. Roma, 28 gennaio 2008 Il direttore generale: Provinciali |
| Allegato A
----> Vedere immagini a pag. 29 <---- |
| Allegato B
----> Vedere immagine a pag. 30 <---- |
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