Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 dicembre 2007
Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;
Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche;
Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;
Considerato che la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza, adottate a partire dal 2005, per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N 1 ad alta patogenicita', linea asiatica e visti i recenti focolai di influenza aviaria dal suddetto virus verificatisi in Regno Unito, Romania e Polonia in allevamenti di pollame domestico;
Rilevato che le misure previste dalla ordinanza in premessa sono finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia e volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale;
Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2008 il termine del 31 dicembre 2007 previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, per continuare ad applicare le misure di protezione e sorveglianza contro l'influenza aviaria e garantire quindi la salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio avicolo nazionale e comunitario;
Acquisito il parere espresso dal Centro di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Ordina:

Articolo unico

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche, fissato al 31 dicembre 2007, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Turco Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48
 
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