Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 4 febbraio 2008 |
Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2005, n. 25 ed in particolare l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che siano stabiliti valori limite di esposizione professionale tenendo conto dei valori limite indicativi fissati dalla Commissione della Unione europea; Visto il decreto del 26 febbraio 2004 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, con cui e' stato sostituito l'Allegato VIII-ter del decreto legislativo n. 626/1994; Vista la direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 che stabilisce una seconda lista di valori limite indicativi; Ritenuto necessario procedere all'integrazione dell'Allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'Allegato della direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006 al fine di elevare il livello di tutela della salute dei lavoratori; Sentito il Ministero dello sviluppo economico; Sentite le parti sociali; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 dicembre 2007;
Decretano:
Art. 1. 1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dal decreto 26 febbraio 2004, e' integrato dall'unito elenco di valori limite di esposizione professionale che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per i seguenti agenti chimici: Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico (II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), per i quali e' previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva 2006/15/CE della Commissione del 7 febbraio 2006, il termine di adeguamento e' differito di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione di cui all'art. 72-sexies, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Roma, 4 febbraio 2008
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro della salute Turco |
| Allegato
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