Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogate: la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» limitatamente all'art. 9, comma 6 il cui testo letterale e' il seguente «Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma quinto per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili, per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.»; la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa» limitatamente all'art. 11, comma 10 il cui testo letterale e' il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge e che nell'ultima elezione abbiano conseguito almeno un seggio al Parlamento europeo, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.»?» Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1 int. 14 - 16121 Genova. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito: «Volete Voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»?». Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1 int. 14 - 16121 Genova. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 febbraio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione sul seguente quesito: «Volete Voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»?». Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Enrico Grillo - via Roccatagliata Ceccardi n. 1 int. 14 - 16121 Genova. |