Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 gennaio 2008 |
Disposizioni contabili per il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose; Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed in particolare l'art. 17, comma 3-ter, che stanzia risorse per l'attivita' ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto; Visto l'art. 3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 182, recante regolamento contabile della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le indennita' e gli oneri per il peronale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica. |
| Art. 2. Indennita' 1. Al presidente della Consulta, al segretario generale, al presidente del comitato scientifico ed al segretario del comitato scientifico sono corrisposte, con cadenza mensile, le indennita' annue rispettivamente spettanti, negli importi di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 182, richiamato in premessa. |
| Art. 3. Oneri per il personale 1. Con decreto del presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, e' individuato il personale del Ministero dei trasporti assegnato alla Consulta medesima, in misura non superiore a quindici unita', di cui non piu' di cinque unita' inquadrate in fascia 1 della tabella riportata a successivo comma 5. 2. Al personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria, da corrispondere mensilmente, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario. 3. L'indennita' accessoria e' articolata in una parte fissa ed una parte variabile e spetta secondo i medesimi criteri applicati per la corresponsione dell'indennita' di amministrazione di cui all'art. 34, comma 2, del CCNL 1994-1997 - comparto Ministeri. 4. La spesa derivante dal presente articolo valutata in complessivi euro 60.000,00 e' fronteggiata mediante l'utilizzo dello stanziamento sul capitotolo 1330.2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti «Spese per l'attivita' ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica». 5. L'indennita' accessoria, parte fissa, e' determinata nella misura annua lorda individuata dalla seguente tabella: Fascia 1 Euro 5.000,00; Fascia 2 Euro 3.500,00. 6. Il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica che svolge, con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, un'attivita' con contenuti di altra professionalita' e specializzazione e' inserito nella fascia 1. 7. Il restante personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e' inserito in fascia 2. 8. L'indennita' accessoria, parte variabile, e' finanziata dalle eventuali economie determinatesi a fine di ciascun esercizio finanziario nella parte fissa per effetto delle assenze del personale, secondo i criteri di cui al precedente comma 3 e del minor numero di posizioni conferite nel decreto di assegnazione del personale alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica. 9. Il sessanta percento dell'intero ammontare delle risorse di cui al precedente comma 8, sara' ripartito in quote uguali, e comunque non superiori a Euro 3.000,00 pro-capite, da attribuire al personale di fascia 1. 10. Il quaranta percento dell'intero ammontare delle risorse di cui al precedente comma 8, sara' ripartito in quote uguali, e comunque non superiori a Euro 2.000,00 pro-capite, da attribuire al personale di fascia 2. |
| Art. 4. Rimborsi spese 1. Per i rimborsi spese di viaggio e pernottamento previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 182 si provvede con le risorse assegnate al gia' citato capitolo 1330.2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Roma, 24 gennaio 2008 Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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