Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 13 febbraio 2008
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum per il distacco del comune di Pedemonte (Vicenza) dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, del comune di Sappada (Belluno) dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia, del comune di Monte Grimano Terme e del comune di Mercatino Conca (Pesaro Urbino) dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 9 e 10 marzo 2008. (Deliberazione n. 28/08/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2008;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo"», e successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 8, recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007, recante «Indizione dei referendum, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione per i distacchi e relative aggregazioni dei seguenti comuni: Pedemonte dalla regione Veneto alla regione Trentino Alto Adige, Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca dalla regione Marche alla regione Emilia - Romagna"»;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai referendum ex art. 132, secondo comma della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei seguenti comuni: Pedemonte (provincia di Vicenza) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Sappada (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca (provincia di Pesaro e Urbino) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia - Romagna, fissati per i giorni 9 e 10 marzo 2008, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 marzo 2008.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
Roma, 13 febbraio 2008
Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Sortino
 
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