Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2008
Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto di cui all'art. 191, comma 1, lettera b), nonche' la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2590).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;
Ritenuta la necessita' di modificare il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 alla luce delle nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilita' civile auto di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40;
A d o t t a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 4
del 9 agosto 2006
1. All'art. 4, comma 1, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione".
2. Il comma 4 dell'art. 4 e' abrogato.
3. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera h), le parole denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone" sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilita' principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilita' non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«2. Ai sensi del comma 1, lettera h), per responsabilita' principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilita' prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con piu' di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilita' principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilita' superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilita' sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subira' l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilita' paritaria dara' luogo ad annotazione del grado di responsabilita' nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilita' del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri, la percentuale di responsabilita' cumulata" che puo' dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita'.
3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovra' contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo".».
4. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.».
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprieta' da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato" sono sostituite dalle seguenti: In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprieta' precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprieta'".
 
Art. 2.
Modifiche all'allegato n. 1
1. All'Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, parte 2. Informazioni sulla disdetta contrattuale", le parole entro 15 giorni dalla scadenza del contratto" sono sostituite dalle seguenti: almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza."
 
Art. 3.
Modifiche all'allegato n. 2
1. All'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte «Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale», punto 1., lettera a), le parole: «di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persona, riservati con danni a cose)» sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo parziale, con responsabilita' principale;
b) alla parte «Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale», punto 1, lettera b), le parole: «pagati o riservati con danni a persone sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo parziale, con responsabilita' principale»;
c) alla parte «disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche», lettera h), le parole: «su un veicolo di nuova acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «su altro veicolo di proprieta' dello stesso soggetto»;
d) alla parte «Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche", lettera, lettera i), le parole: «Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario» sono sostituite dalle seguenti: Nel caso del proprietario di un veicolo»;
e) alla parte «Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche», lettera i), le parole: «di nuova proprieta» sono soppresse.
 
Art. 4.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 2, comma 1, ed all'art. 3, comma 1, che entrano in vigore il 31 luglio 2008.
Roma, 8 febbraio 2008
Il Presidente: Giannini
 
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