Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. 276
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e in particolare gli articoli 56, e 58;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e successive modificazioni;
Considerato che la missione del Fondo edifici di culto consiste nella conservazione, nel restauro, nella tutela e nella valorizzazione degli edifici di culto che gli appartengono; che l'adempimento della missione si fonda in gran parte sulla regolare, costante e integrale riscossione dei proventi derivanti dai beni fruttiferi del Fondo; che in tale senso assumono rilievo, da un lato il buono stato di manutenzione dei predetti beni fruttiferi, dall'altro, la circostanza che i criteri e le modalita' per il loro affidamento in locazione ad uso abitativo siano confacenti al peculiare regime a cui i medesimi sono assoggettati ai sensi delle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure per la scelta del contraente
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti.
2. Si procede a licitazione privata:
a) quando la locazione riguarda immobili per i quali sussiste la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) in ogni altro caso in cui per ragioni particolari, da menzionare nel decreto di approvazione del contratto, il FEC non trovi conveniente esperire i pubblici incanti.
3. Si procede a trattativa privata, quando:
a) la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata e' andata deserta o comunque e' stata esperita infruttuosamente;
b) il canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione non supera l'importo di 60.000 euro;
c) un soggetto gia' locatario di un immobile di proprieta' del FEC chiede l'affidamento in locazione di un altro immobile costituente pertinenza del bene gia' locato ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie dell'immobile confinante da locare non puo' essere superiore ad un terzo della superficie totale originariamente locata;
d) un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio nella provincia in cui e' ubicato l'immobile, chiede l'affidamento del medesimo in locazione, anche in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra il FEC e il dipartimento competente per l'amministrazione del predetto personale; tale disposizione non si applica al personale destinatario di alloggio di servizio;
e) quando, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 4, il costo degli interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro dell'immobile e' pari ad almeno il venti per cento dell'importo complessivo del canone previsto per l'intera durata della locazione.
4. Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 3, la trattativa privata e' preceduta da un'adeguata pubblicita' delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalita' di scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera a), del comma 3, la trattativa privata non puo' concludersi a condizioni piu' favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata e' altresi' preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 56 e 58 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 56. - Il Fondo edifici di culto ha personalita'
giuridica ed e' amministrato in base alle norme che
regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i
privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse
riconosciuti.».
«Art. 58. - I proventi del patrimonio del Fondo edifici
di culto, integrati nella misura di cui al terzo
comma dell'art. 50, sono utilizzati per la conservazione,
il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di
culto appartenenti al Fondo, nonche' per gli altri oneri
posti a carico del Fondo stesso.
La progettazione e l'esecuzione delle relative opere
edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero
per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori
pubblici.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1987, n. 33, reca: «Approvazione del
regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n.
222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi».
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato».
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato».
- La legge 9 dicembre 1988, n. 431, reca: «Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a
tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono
mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».



 
Art. 2.
Criteri di aggiudicazione
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile avviene con il criterio dell'offerta del canone piu' alto. In questo caso, qualora piu' soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, si procede all'aggiudicazione al richiedente che fornisce maggiori garanzie di solvibilita' finanziaria.
2. Quando ricorre la fattispecie di cui all'articolo 4, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile puo' avvenire con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
 
Art. 3.
Stipula del contratto di locazione
1. Concluse le procedure di cui agli articoli 1 e 2, la stipula del contratto di locazione interviene nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del locatario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipula del contratto di locazione, il soggetto aggiudicatario della locazione dell'immobile non compaia, il FEC, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani):
«Art. 11 (Deposito cauzionale). - Il deposito
cauzionale non puo' essere superiore a tre mensilita' del
canone. Esso e' produttivo di interessi legali che debbono
essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.».



 
Art. 4.
Particolare modalita' di prestazione del corrispettivo
1. In sostituzione parziale del pagamento del canone, puo' essere previsto tra le condizioni contrattuali l'obbligo a carico del locatario di sostenere i costi di interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro da effettuare da parte del FEC per una piu' proficua manutenzione o valorizzazione dell'immobile. La detrazione apportata al canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione, in connessione con l'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo, non puo' comunque essere superiore al costo degli interventi effettuati. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative alle opere di manutenzione a carico del locatario.
2. La prestazione del corrispettivo secondo la modalita' di cui comma 1 e' resa nota con il bando di gara ovvero, se si procede a trattativa privata, all'avvio della trattativa medesima.
 
Art. 5.
Durata e rinnovo della locazione
1. La durata del contratto di locazione e' stabilita in conformita' alle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Alle scadenze del contratto di locazione successive alla prima, e' esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito del contratto medesimo. In tal caso e' facolta' del FEC rinnovare il contratto in favore del soggetto locatario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 3, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica:
a) del comportamento tenuto dal locatario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di manutenzione necessarie;
b) dell'impossibilita', accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione, di conseguire una piu' proficua valorizzazione dell'immobile o una maggiore remunerativita' della locazione.
3. La domanda di rinnovo ai sensi del comma 2 e' presentata al FEC non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Per la stipula del contratto di rinnovo si applicano le disposizioni dell'articolo 3.



Nota all'art. 5:
- Per l'argomento della legge 9 dicembre 1988, n. 431,
v. nelle note alle premesse.



 
Art. 6.
Canone della locazione
1. Fatti salvi i contratti di locazione a canone concordato stipulati in adesione agli accordi locali di cui agli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni di uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.
2. Nelle ipotesi di rinnovo della locazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, puo' essere prevista, a titolo di mancata alea di gara, una congrua maggiorazione del canone di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'andamento congiunturale del mercato delle locazioni immobiliari.
3. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 5,
comma 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431:
«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, che provvedono alla definizione di
contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.».
3. E' facolta' dei comuni sede di universita' o di
corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con
comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per
la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
del comma 2 dell'art. 4, di contratti-tipo relativi alla
locazione di immobili ad uso abitativo per studenti
universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle
organizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, le aziende
per il diritto allo studio e le associazioni degli
studenti, nonche' cooperative ed enti non lucrativi
operanti nel settore.».



 
Art. 7.
Risoluzione e disdetta della locazione
1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalita' di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.
2. Il FEC puo' disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, nonche' all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalita' di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalita', gli incaricati del FEC hanno facolta' di accesso all'immobile nei tempi e con le modalita' stabilite nel contratto.
3. Il contratto di locazione prevede in ogni caso la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del FEC.
4. Alla prima scadenza del contratto di locazione, ciascuna delle parti puo' avvalersi della facolta' di procedere alla disdetta con le modalita' e per i motivi indicati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1456 del Codice civile:
«Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - 1. I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
2. In questo caso, la risoluzione si verifica di
diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che
intende valersi della clausola risolutiva.».
- Per l'argomento della legge 9 dicembre 1988, n. 431,
v. nelle note alle premesse.



 
Art. 8.
Effetti della locazione e divieto di sublocazione
1. Sono a carico del locatario gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilita' civile connessi all'utilizzo dell'immobile, con esclusione di quelli derivanti da causa a lui non imputabile, e per gli accertamenti esperiti dall'Agenzia del territorio ai fini della determinazione del canone.
2. Senza il consenso del FEC, non possono essere eseguite addizioni o migliorie sull'immobile locato. Alla cessazione della locazione, eventuali addizioni o migliorie eseguite sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprieta' del FEC, se non e' stato pattuito diversamente. In mancanza del preventivo assenso all'esecuzione delle medesime, il FEC puo' richiedere al locatario il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Non e' ammessa la sublocazione dell'immobile locato, salvo patto contrario.
4. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative agli oneri di manutenzione ricadenti, rispettivamente, sul locatario e sul conduttore.
 
Art. 9.
Locazione di immobili di interesse culturale
1. Nel caso in cui la locazione riguardi immobili per i quali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sussista la dichiarazione di interesse culturale ovvero operi, in attesa della dichiarazione, il regime cautelare prescritto, si applicano le disposizioni di tutela di cui al medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».



 
Art. 10.
Locazione per esigenze abitative contingenti
1. Nell'ipotesi in cui siano state esperite infruttuosamente le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, e' consentita la destinazione dell'immobile alla locazione per esigenze abitative connesse al turismo, agli affari e a visite. Tale contratto non puo' avere comunque durata superiore a sei mesi, se stipulato per turismo, a dodici mesi, se stipulato per affari o visite.
2. Il contratto di locazione per finalita' di turismo, affari e visite, qualora riguardi immobili situati in zone a spiccata vocazione turistica o ad alta concentrazione di affari, puo' essere stipulato senza dover esperire in via preventiva le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3.
3. Al fine di conseguire una piu' elevata remunerativita' delle locazioni di cui al presente articolo, il relativo canone, come accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e' maggiorato in corrispondenza con i periodi di incremento stagionale della domanda delle locazioni immobiliari di analoga tipologia e comunque al verificarsi di un favorevole andamento congiunturale del mercato delle locazioni medesime.
4. Alle locazioni stipulate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 5, 6, comma 2, e 7, comma 4.
 
Art. 11.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ne' minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 79
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone