Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007 |
Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, a norma dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 96, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere alle assunzioni nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007); Visto, in particolare l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che destina una quota pari a 8 milioni di euro per l'anno 2007 e a 24 milioni di euro a regime a decorrere dall'anno 2008, corrispondente al 20 per cento del fondo di cui all'art. 1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive; Visto il citato art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui prevede che le assunzioni previste sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 39 comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 940 che prevede, al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, l'erogazione a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di Euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti, attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 27-bis che dispone che, nei limiti dell'importo stanziato dall'art. 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei Monti della Laga, sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva; Vista la direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, riguardante l'applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonche' di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione; Vista la nota circolare Uppa n. 10/2007 elaborata dall'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della funzione pubblica e dall'Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di ripartizione del fondo relativo alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007, ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e dei commi 513, 519 e 940 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Viste le richieste di stabilizzazione di personale a tempo determinato pervenute dalle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006; Viste le richieste di stabilizzazione di personale a tempo determinato pervenute dagli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ai sensi dell'art. 1, comma 940, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 27-bis del citato decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Visto l'art. 1, commi 408 e 410, della legge n. 296 del 2006 che dispongono il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto, per le amministrazioni che non abbiano provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della medesima legge n. 296 del 2006; Considerato che dall'istruttoria prevista dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, risulta che le richieste di assunzioni pervenute dalle amministrazioni interessate alle stabilizzazioni, nel corso dell'anno 2007, comporterebbero una spesa annua lorda a regime non compatibile con le risorse finanziarie previste dal fondo di cui al citato art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 e che, pertanto, non possono essere interamente accolte; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente l'autorizzazione alle assunzioni, per l'anno 2007, per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, nonche' gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposti al blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 95, della citata legge n. 311 del 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, concernente l'autorizzazione, per l'anno 2007, alle stabilizzazioni di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca e alle assunzioni di vincitori di concorso, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca; Tenuto conto dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1, comma 519, della predetta legge n. 296 del 2006, nonche' delle priorita' di assunzione indicate dalla citata Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007; Visto l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, e prioritariamente del personale di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione; Visto l'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 nella parte in cui prevede che la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; Visto che, per gli anni 2008 e 2009, l'art. 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono procedere, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519, dell'art. 1, della medesima legge, favorendo, pertanto, le amministrazioni che avranno maggiore turn-over; Ritenuto di dover ripartire il fondo previsto dall'art. 1, comma 519, della predetta legge n. 296 del 2006, autorizzando, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004, le amministrazioni che ne hanno fatto richiesta ad effettuare stabilizzazioni per un contingente complessivo di personale pari a n. 719 unita' e nel limite di spesa pari 66.609 di euro per l'anno 2007 e a 23.998.603 di euro a regime a decorrere dall'anno 2008, corrispondente al 20 per cento del fondo di cui all'art. 1, comma 513, della medesima legge, ovvero del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Le amministrazioni di cui all'allegata tabella sono autorizzate, per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, alle stabilizzazioni, mediante assunzione a tempo indeterminato, indicate nella medesima tabella allegata che e' parte integrante del presente decreto, per un contingente complessivo di n. 719 unita' di personale, corrispondente ad una spesa complessiva di 66.609 euro per l'anno 2007 e ad una spesa complessiva annua lorda a regime di 23.998.603 euro a decorrere dall'anno 2008. 2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 31 dicembre 2007. 3. Nell'ambito del contingente autorizzato gli enti dovranno stabilizzare secondo le priorita' individuate dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, fermo restando che si potra' dare corso alla stabilizzazione soltanto nel caso in cui sia stato maturato il requisito temporale del triennio e siano state svolte, con esito positivo, le prove selettive. 4. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a qualifiche diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione. 5. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti disposti dall'art. 1, commi 404 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 6. Le risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 940, della legge n. 296 del 2006, sono ripartite tra il Parco nazionale della Maiella ed il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga secondo quanto risulta dalla tabella di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dal predetto comma 940, nonche' dell'art. 27-bis del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. 7. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute entro e non oltre il 31 maggio 2008, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione distinti per qualifiche, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, ivi inclusa la spesa per l'anno 2007, nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione, va altresi' fornita dimostrazione da parte degli enti interessati del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 8. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 249 |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 9-10 <---- |
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