Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2007
Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, recante «Recepimento della direttiva n. 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del-l'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Vista la direttiva della Commissione 2006/63/CE del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva della Commissione 2006/63/CE del 14 luglio 2006 sopracitata;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 settembre 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 30 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto ha per oggetto il recepimento della direttiva 2006/63/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che modifica gli allegati da II a VII della direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
2. Il presente decreto stabilisce i provvedimenti di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana per la lotta all'organismo nocivo Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., gia' noto come Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agente dell'avvizzimento batterico delle solanacee, con specifico riferimento alle piante ospiti elencate nell'allegato I, sezione 1.
3. La lotta a Ralstonia solanacearum ha lo scopo di:
a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;
b) prevenirne la comparsa e la disseminazione;
c) prevenirne la propagazione ed attuare misure fitosanitarie ai fini della sua eradicazione qualora venga individuato.
 
Art. 2.
Monitoraggio ufficiale
1. Ogni anno i Servizi fitosanitari regionali effettuano accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza di Ralstonia solanacearum nel materiale vegetale elencato in allegato I, sezione I. Nei casi in cui i Servizi fitosanitari regionali valutino elevato il rischio della presenza di Ralstonia solanacearum in una certa zona di produzione e vi sia la concreta possibilita' di disseminazione del patogeno da quella stessa zona, i Servizi fitosanitari regionali estendono i controlli sistematici ufficiali anche ad altri vegetali, comprese le solanacee spontanee ospiti, nonche' alle acque superficiali usate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale in questione e a quelle reflue di impianti di trasformazione o di confezionamento.
2. La portata degli accertamenti mirati e' definita in funzione dei rischi identificati. I Servizi fitosanitari regionali possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca di Ralstonia solanacearum in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di confezionamento.
3. Gli accertamenti ufficiali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati:
a) per il materiale vegetale elencato nell'allegato I, sezione I, secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1;
b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonche' per le acque, comprese le acque reflue, in base a metodi appropriati e, se del caso, sono prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;
c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati.
Inoltre i Servizi fitosanitari regionali, se del caso, stabiliscono per tali accertamenti specifiche procedure di ispezione concernenti il numero, l'origine, la distribuzione ed il momento del prelievo dei campioni, sulla base di fondati principi scientifici e statistici nonche' in relazione alla biologia di Ralstonia solanacearum, a specifici sistemi di produzione del materiale vegetale elencato e delle altre piante ospiti dell'organismo nocivo.
4. I Servizi fitosanitari regionali notificano annualmente al Servizio fitosanitario centrale le specifiche modalita' ed i risultati degli accertamenti ufficiali di cui ai commi 1 e 2.
Dette notifiche sono effettuate dai Servizi fitosanitari regionali entro il 30 aprile, ad eccezione di quelle relative alle patate usate come sementi ottenute dall'agricoltore e utilizzate nella sua azienda, da comunicare entro il 1° agosto.
Il Servizio fitosanitario centrale provvede a notificarli, entro il 1° giugno ed il 1° settembre rispettivamente, agli altri Stati membri e alla Commissione U.E., secondo le prescrizioni dell'allegato I, sezione II, punto 2. Le modalita' specifiche e i risultati concernenti le colture si riferiscono alla produzione dell'anno precedente.
 
Art. 3.
Denuncia obbligatoria
1. Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della presenza di Ralstonia solanacearum ne da comunicazione immediata al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 4.
Casi sospetti
1. In caso di presenza sospetta del patogeno, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2.
2. I Servizi fitosanitari regionali, in attesa della conferma o della smentita della presenza sospetta di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella quale:
i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure,
ii) il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo;
per quanto riguarda le partite in questione:
a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche' sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione di Ralstonia solanacearum;
b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della presenza sospetta;
c) adottano altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle di cui alla lettera a), prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera a), onde scongiurare la disseminazione di Ralstonia solanacearum.
3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o piu' regioni, il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza e' stata segnalata la presenza sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed agli altri Servizi fitosanitari regionali interessati le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato; detti Servizi fitosanitari regionali collaborano opportunamente tra loro.
4. Nei casi in cui il rischio coinvolga altri Stati membri della U.E., i Servizi fitosanitari regionali segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che provvede a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati.
 
Art. 5.
Casi accertati
1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale applicando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II oppure, in tutti gli altri casi, un qualsiasi metodo ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione prelevato a norma del presente decreto, i Servizi fitosanitari regionali, sulla base di fondati principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione e commercializzazione delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detta regione:
a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I:
i) avviano un accertamento per determinare l'entita' della contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, ai sensi delle disposizioni dell'allegato IV ed eseguono ulteriori esami a norma dell'art. 4, punto 1, almeno su tutte le scorte di tuberi-seme di patata che hanno una relazione clonale, e
ii) dichiarano contaminati il materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui e' stato prelevato il campione, nonche' i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o le relative parti e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato da cui e' stato prelevato il campione; dichiarano altresi' contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione del vegetale nonche' il luogo o i luoghi di produzione dove e' stato raccolto il materiale vegetale elencato e da cui e' stato prelevato il campione; inoltre, per i campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione e, se del caso, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto coltura protetta del vegetale da cui e' stato prelevato il campione;
iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile derivante da contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo produttivo, l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, e
iv) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, paragrafo 2, punto i);
b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate nella lettera a), dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio per la produzione del materiale vegetale elencato:
i) avviano una ricerca ai sensi della lettera a), punto i), e
ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui e' stato prelevato il campione, e
iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona, ai sensi, rispettivamente, della lettera a), punti iii) e iv) e in rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato;
c) per le acque superficiali (comprese le acque reflue di lavorazione industriali o di stabilimenti di confezionamento che manipolano materiale vegetale elencato) e per le piante spontanee ospiti, dove sia stato riconosciuto che la produzione del materiale vegetale elencato e' esposta ad un rischio di contaminazione attraverso l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione con acque superficiali:
i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da effettuare nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonche' sulle piante spontanee ospiti eventualmente presenti, per determinare l'entita' della contaminazione, e
ii) dichiarano contaminate le acque superficiali da cui sono stati prelevati campioni, nella misura appropriata e in base all'accertamento di cui al punto i), e
iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), e alla possibile propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V.
2. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 3, i casi di contaminazione dichiarata ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), nonche' i dati specifici relativi alla delimitazione della zona di cui al comma 1, lettera a), punto iv), e, se del caso, al comma 1, lettera c), punto iii). Contemporaneamente il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione la notifica supplementare di cui al punto 4 dell'allegato V.
3. In seguito alla notifica di cui al comma 2 e in base agli elementi ivi menzionati, i Servizi fitosanitari regionali che hanno notificato al Servizio fitosanitario centrale avviano un accertamento a norma del comma 1, lettera a), punto i), e, dove applicabile, del comma 1, lettera c), punto i), e, se del caso, intraprendono ulteriori azioni a norma dei commi 1 e 2.
 
Art. 6.
Interventi fitosanitari
1. I Servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), e dispongono che detto materiale, sotto il loro controllo, sia soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto 1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.
2. I Servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii) - compreso il materiale vegetale elencato per il quale e' stato individuato un rischio, prodotto in luoghi ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) - e dispongono che, sotto il loro controllo, sia destinato ad un impiego appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.
3. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) e lettera c), punto iii), siano distrutti o decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI, punto 3.
4. Fatte salve le misure attuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, i Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), sia applicata una serie di misure come precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2.
5. I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.
 
Art. 7.
Interventi su cloni di patata da seme
1. I tuberi-seme di patata devono essere conformi ai requisiti della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e derivare direttamente da materiali, ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II. Dette prove sono eseguite dai Servizi fitosanitari regionali:
a) qualora sia stata confermata la presenza di Ralstonia solanacearum nella produzione di tuberi-seme di patate nel territorio di propria competenza:
i) mediante saggi effettuati sulle precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e saggi sistematici effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure
ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale, mediante saggi effettuati su tutti i cloni di tuberi seme di patate di base o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e
b) negli altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni.
 
Art. 8.
Divieti
1. E' vietata la detenzione e la manipolazione dell'organismo nocivo Ralstonia solanacearum.
 
Art. 9.
Deroghe
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.
 
Art. 10.
Interventi supplementari
1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o piu' rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreche' siano conformi alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE.
2. Tali misure sono notificate agli altri Servizi fitosanitari regionali ed al Servizio fitosanitario centrale che provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E.
 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000 e' abrogato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 208
 
Allegati

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