Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PADOVA |
DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2008 |
Emanazione dello statuto. |
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IL RETTORE Visto l'art. 6 della legge n. 168/1989; Visti gli art. 57 e 65 dello Statuto di Ateneo; Preso atto del parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso con delibera rep.n. 257/2007 avente ad oggetto le modifiche di Statuto di Ateneo; Preso atto della delibera del Senato accademico allargato del 7 dicembre 2007 con la quale e' stato approvato il nuovo Statuto di Ateneo; Viste le note del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. n. 4699 del 24 gennaio 2008 e prot. n. 285 del 29 gennaio 2008 aventi ad oggetto i rilievi allo Statuto a seguito del prescritto controllo; Vista la delibera del Senato accademico allargato del 1° febbraio 2008 con la quale l'organo si e' uniformato ai rilievi formulati dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca nelle sopra citate note; Decreta: Art. 1. Di emanare il nuovo statuto di Ateneo, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; |
| Art. 2. Di incaricare il servizio statuto e regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verra' registrato nel Repertorio generale dei decreti. Padova, 5 febbraio 2008 Il rettore: Milanesi |
| Allegato STATUTO Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Fini e principi Art. 1. Principi fondamentali 1. L'Universita' degli studi di Padova e' un'istituzione pubblica di alta cultura, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di scienza. 2. L'Universita' degli studi di Padova, in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed e' riassunta nel motto «Universa Universis Patavina Libertas», afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarieta' internazionale. 3. L'Universita' degli studi di Padova - nel seguito denominata Universita' o Ateneo - e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'Ordinamento universitario. 4. L'Universita', in un quadro di riferimento comunitario e internazionale, opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative e valorizza rapporti di collaborazione con le realta' associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo 5. L'Universita' degli studi di Padova si configura come universita' policentrica, operante oltre che nella sua sede storica e istituzionale di Padova, anche in altre sedi nel Veneto e nelle regioni limitrofe, nel rispetto delle esigenze di unita' dell'Ateneo. Sedi decentrate possono essere istituite in altre regioni e all'estero con le modalita' e le procedure specificamente stabilite nella relativa deliberazione. Art. 2. Ricerca 1. L'Universita' riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, ne garantisce la piena liberta' e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici e privati. 2. L'Universita' favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione delle attivita' di ricerca con l'attivita' didattica. Essa garantisce l'autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca. Favorisce l'accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze di tutti. 3. Individua nei Dipartimenti le strutture deputate alla promozione ed organizzazione della ricerca ed affida alle facolta' il compito di assicurare la stretta connessione fra ricerca e attivita' didattica anche attraverso la programmazione delle risorse umane. 4. L'Universita' si impegna nella formazione alla ricerca con il concorso dei Dipartimenti ed in collaborazione con le facolta', in particolare attraverso l'istituzione delle Scuole di Dottorato promosse e sostenute da uno o piu' Dipartimenti. 5. L'Universita' valuta la qualita' della ricerca tenendo conto dei criteri generalmente accettati dalle comunita' scientifiche nazionali ed internazionali, utilizzandone i risultati anche ai fini della distribuzione delle risorse, e si adopera per la massima diffusione dei relativi risultati. 6. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli, demandandone la valutazione agli organismi competenti. 7. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' promuove le attivita' di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli. Art. 3. Didattica 1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo, le attivita' necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento nazionale. 2. Individua nelle facolta' le strutture deputate all'organizzazione della didattica ed alla allocazione delle risorse. Affida ai Dipartimenti il compito di collaborare con le facolta' per la gestione delle risorse per la didattica. 3. L'Universita' promuove: l'interscambio di studenti, anche in ambito internazionale; iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza; corsi intensivi; corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti. 4. L'Universita', inoltre, puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, Master, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Puo' infine promuovere ed organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati. 5. E' possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai Consigli di facolta'. Compiti didattici integrativi e di supporto deliberati dal competente Consiglio di corso di studio possono essere assolti da titolari di assegni di studio post-dottorato e, altresi', da dottorandi. 6. E' garantita al singolo docente la liberta' di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici. 7. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della didattica nell'Universita', il docente e' tenuto ad osservare in tutte le proprie prestazioni didattiche le modalita' organizzative definite dal regolamento didattico di Ateneo e determinate dalle singole strutture competenti. 8. L'Universita' verifica la correttezza della gestione e la produttivita' delle risorse destinate all'attivita' didattica. Valuta la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica utilizzandone i risultati anche ai fini della distribuzione delle risorse. 9. Gli studenti partecipano alla valutazione delleattivita' didattiche, secondo modalita' indicate dal regolamento didattico di Ateneo. Art. 4. Diritto allo studio, tutorato, orientamento, attivita' studentesche 1. L'Universita', in attuazione dell'art. 34 della Costituzione e della vigente normativa sul Diritto allo studio, favorisce, per quanto di sua competenza, l'accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi piu' alti degli studi. 2. Assicura inoltre servizi di tutorato per i propri studenti nonche' attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, anche collaborando con enti pubblici e privati. 3. L'Universita', anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti disabili. 4. L'Universita' riconosce e agevola, secondo modalita' dettate dai regolamenti dell'Ateneo e delle singole strutture, le attivita' dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere piu' proficuo lo studio e a migliorare la qualita' della vita universitaria, in particolare favorendo le attivita' formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Art. 5. Partecipazione 1. Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed e' aperta a contributi esterni. 3. La partecipazione al governo dell'Universita' e' determinata dai principi del vigente Ordinamento universitario e dal presente Statuto. 4. Il numero di tutte le rappresentanze degli studenti, nei vari organi in cui e' prevista la loro presenza, sara' rapportato al numero complessivo dei componenti, di diritto o elettivi, facenti parte dell'organo medesimo, secondo la proporzione prescritta dalla normativa vigente. Art. 6. Informazione 1. L'Universita' adotta il principio della pubblicita' e della trasparenza della propria attivita', fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona. 2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente. 3. L'Universita' opera inoltre per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attivita', avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa. Art. 7. Adeguatezza e salubrita' degli spazi 1. L'Universita' opera per garantire spazi idonei, salubri e dotati delle necessarie attrezzature. 2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso ed il movimento autonomo anche ai disabili. Capo II Fonti normative Art. 8. Fonti normative 1. L'Universita' e' disciplinata dalle leggi che vi facciano espresso riferimento, dal presente Statuto e dai connessi regolamenti, dalle altre norme di carattere generale in quanto compatibili con lo specifico ordinamento Art. 9. regolamenti 1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze a maggioranza assoluta dei propri componenti. 2. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme relative all'organizzazione dell'Universita' e fissa le modalita' di elezione degli organi centrali di Ateneo nonche' i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso e' deliberato dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti. 3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli con valore legale. Esso indica inoltre i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attivita' formative e del Tutorato. Contiene altresi' le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti. Esso e' deliberato dal Senato accademico, tenuto conto delle proposte delle strutture didattiche e sentito il Consiglio degli studenti. 4. Il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' - denominato anche regolamento amministrativo - disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale. Detta altresi' disposizioni sull'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fatti salvi i principi generali della materia. Esso e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico, i Consigli di facolta' e la Consulta dei Direttori di dipartimento. 5. Il regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi e' deliberato dal Consiglio di amministrazione. 6. Il regolamento di Ateneo per il personale tecnico amministrativo e' deliberato dal Consiglio di amministrazione sentiti il Senato accademico, la Consulta dei direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge. 7. I regolamenti delle facolta', Dipartimenti e Centri disciplinano, attenendosi alle disposizioni dei regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse nonche' le materie a queste demandate dall'Ordinamento universitario e dallo Statuto. I regolamenti, predisposti dall'organo deliberante della Struttura, sono sottoposti al previo esame del Senato accademico o di apposita commissione all'uopo delegata, e del Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora tale esame si sia concluso con esito positivo e comunque trascorsi 60 giorni dalla trasmissione del regolamento senza che sia stata espressa alcuna pronuncia, i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante della Struttura. 8. Qualora il Senato accademico o il Consiglio di amministrazione abbiano espresso dei rilievi nei confronti di un regolamento sottoposto ad esame, il Rettore rinvia il regolamento all'organo deliberante della struttura, con i rilievi formulati e le conseguenti proposte di modifica, entro 60 giorni dalla loro determinazione. Qualora il regolamento venga approvato dall'organo deliberante della Struttura, con la maggioranza stabilita dal precedente comma, esso deve essere emanato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione, fatta eccezione per le parti che contrastino con norme di legge o statutarie, o che comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario. 9. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore. In base alla vigente normativa il regolamento generale, il regolamento amministrativo e il regolamento didattico non possono essere emanati prima che siano trascorsi 60 giorni dalla loro trasmissione al Ministero competente, i primi due per i prescritti controlli di legittimita' e di merito, il regolamento didattico per la prescritta approvazione. 10. Qualora entro i predetti 60 giorni, il Ministero esprima rilievo e formuli proposte di modifica, il regolamento generale e il regolamento di amministrazione devono essere nuovamente deliberati dall'organo competente, che potra' anche riadottarli senza accogliere in tutto o in parte i rilievi e le proposte del Ministero. Il regolamento didattico non puo' essere emanato qualora non abbia ricevuto la prescritta approvazione. Non e' richiesta una nuova adozione quando l'organo deliberante si sia pienamente adeguato a quanto rilevato e proposto dal Ministero. 11. Tutti i regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione. Titolo II. ORGANI DI ATENEO Capo I. Organi di governo Sezione I IL RETTORE Art. 10. Rettore - Funzioni 1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 2. In particolare il Rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea costituente di Ateneo, coordinandone le attivita' e vigilando sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva; c) emana lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo nonche' quelli interni delle singole Strutture; d) vigila su tutte le Strutture ed i Servizi di Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'Ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione; e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; f) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza; g) presenta annualmente una relazione generale sullo stato dell'Ateneo e invia al Ministero competente le relazioni previste dalla legge. 3. Il Rettore esercita inoltre tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 4. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonche' in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario fa parte di diritto, con voto deliberativo, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore puo' avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I Prorettori e i Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere invitati dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. 6. Il Rettore e il Prorettore vicario sono, a loro scelta, con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica. Art. 11. Rettore - Elezione 1. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potra' assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori; c) ai componenti del Consiglio degli studenti; d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 7 % dei professori e dei ricercatori aventi diritto. 3. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel corso del quarto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro il novantesimo giorno successivo. 4. La votazione e' valida se partecipa almeno la meta' degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con minore anzianita' anagrafica. 5. La nomina a Rettore del candidato che, ottenuta la prescritta maggioranza, sia stato proclamato eletto dal Decano o da chi ne fa le veci, ai sensi del comma 3, e' effettuata dal Ministro competente. Il Rettore proclamato eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero. Sezione II IL SENATO ACCADEMICO Art. 12. Senato accademico - Funzioni 1. Il Senato accademico e' l'organo di indirizzo e programmazione dello sviluppo dell'Universita', sulle cui attivita' esercita funzioni di alta vigilanza. Esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' istituzionali dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole Strutture didattiche e scientifiche. 2. In particolare il Senato accademico delibera: a) il piano strategico anche pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle Strutture didattiche e scientifiche, nonche' delle relazioni del Nucleo di Valutazione, e dopo aver sentito il Consiglio degli studenti e acquisito il parere del CdA; b) le linee guida per la formulazione, da parte del CdA, del bilancio di previsione annuale; c) la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo; d) l'offerta didattica complessiva e, in particolare, l'attivazione di nuovi corsi di studio, su parere conforme del CdA per quanto riguarda la compatibilita' di bilancio; e) la distribuzione tra le facolta' delle risorse per la docenza, definendo i criteri per la loro utilizzazione, e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di amministrazione; f) le linee guida per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le Strutture dell'Ateneo; g) le linee guida per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le Strutture didattiche e scientifiche, promuovendo e coordinando le attivita' di ricerca e di didattica dell'Universita' e definendo la ripartizione dei relativi finanziamenti; h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione; i) la designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, su parere conforme del Consiglio di amministrazione; l) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti, sentito il CdA; m) il regolamento generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione; n) il regolamento didattico di Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti, e ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attivita' autogestite degli studenti, nonche' i regolamenti elaborati dalle facolta' o dai Dipartimenti o Centri; o) la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, per quanto di propria competenza, dirimendo eventuali controversie in materia tra Strutture e con i singoli; p) il numero programmato degli studenti nei casi previsti dall'art. 53 del presente Statuto, su proposta delle facolta' interessate; q) i criteri per la stesura del calendario accademico. 3. Il Senato accademico inoltre: a) sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici disciplinandone la gestione da parte delle competenti Strutture; b) compatibilmente con la specifica legislazione concede, su richiesta dei singoli interessati, a docenti chiamati ad incarichi organizzativi di Ateneo particolarmente gravosi, l'esenzione parziale, che dovra' essere rinnovata di anno in anno, dai compiti didattici per la durata dell'incarico. 4. Il Senato accademico esprime inoltre parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione: a) sul bilancio di previsione annuale; b) sul piano triennale e annuale degli investimenti edilizi e l'assegnazione delle relative risorse; c) sui regolamenti di ateneo deliberati dal CdA; d) in tema di tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti, specializzandi e dottorandi; e) sugli schemi tipo per la stipula di contratti e convenzioni riguardanti l'attivita' istituzionale e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi. 5. Fatte salve le attribuzioni specificamente elencate nei commi precedenti, il Senato accademico puo' delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Senato stesso, al Rettore e al Direttore Amministrativo. Art. 13. Senato accademico - Composizione 1. Il Senato accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore vicario; c) i Presidi; d) il Direttore amministrativo, e) sei Direttori di dipartimento, afferenti ad Aree scientifiche diverse, designati all'interno della Consulta dei Direttori di Dipartimento in modo da assicurare una rappresentanza equivalente per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C; f) tre coordinatori di Area scientifica, designati all'interno della Commissione Scientifica di Ateneo in modo da assicurare la rappresentanza a ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C; g) il Coordinatore della Consulta delle Scuole di dottorato; h) due rappresentanti del personale T.A.; i) cinque rappresentanti degli studenti. 2. Partecipano inoltre, su invito del Rettore e senza diritto di voto, un rappresentante dei Dottorandi di ricerca e un rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione per le discussioni su temi di specifico interesse delle rispettive categorie. 3. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle discussioni e deliberazioni del Senato accademico implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli o delle strutture. 4. I componenti del Senato accademico di cui alla lettera h) durano in carica quattro anni. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I rappresentanti degli studenti durano in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I componenti di cui alle lettere e), f) e g) decadono con la cessazione dalla rispettiva carica. 5. La Consulta dei Direttori di Dipartimento fa proprie le designazioni deliberate dai Direttori all'interno di ciascuna delle tre Macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai Direttori della Macroarea di riferimento. 6. La Commissione scientifica di Ateneo fa proprie le designazioni deliberate dai coordinatori di area all'interno di ciascuna delle tre Macroaree scientifiche, con elettorato attivo e passivo limitato ai coordinatori della Macroarea di riferimento. 7. Qualora tra i rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera i) del comma 1, non ci fosse alcun dottorando di ricerca, il rappresentante di cui al comma 2 e' individuato nel primo dottorando tra i non eletti. Parimenti, se tra i rappresentanti degli studenti, di cui alla lettera i) del comma 1, non ci fosse alcun rappresentante degli studenti delle Scuole di specializzazione, il rappresentante di cui al comma 2 e' individuato nel primo studente delle Scuole di specializzazione tra i non eletti. Art. 14. Senato accademico - Funzionamento 1. I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione. L'ordine del giorno e' predisposto dal Rettore secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno. 2. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto. 3. Funge da Segretario il Direttore amministrativo che potra' avvalersi di idonei collaboratori. 4. Le altre modalita' di funzionamento del Senato accademico sono stabilite da apposito regolamento interno. Sezione III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 15. Consiglio di amministrazione - Funzioni 1. Il Consiglio di amministrazione ha funzioni di gestione e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli indirizzi programmatici e le linee guida espresse dal Senato accademico definendone le modalita' di concreta realizzazione, nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, nonche' nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto alle Strutture didattiche, di ricerca e di gestione e di quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attivita' didattiche e di ricerca, il Consiglio di amministrazione deve sentire il Senato accademico. 2. In particolare il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, delibera: a) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentite le facolta' e la Consulta dei Direttori di Dipartimento; b) il regolamento per il personale tecnico amministrativo, sentiti i Presidi, la Consulta dei Direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge; c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; d) il piano finanziario di attuazione del piano strategico di sviluppo dell'Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti; e) sulla base delle indicazioni contenute nel piano strategico di sviluppo, il piano annuale e triennale degli investimenti edilizi e l'assegnazione delle relative risorse; elaborando altresi' le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' ed adottando i relativi provvedimenti, fatte salve le competenze demandate ad altre Strutture; f) il bilancio di previsione e i relativi assestamenti, sentito il Consiglio degli studenti ed in coerenza con il piano strategico di sviluppo, enucleando all'interno del bilancio, sulla base di apposita relazione consuntiva e programmatica del Senato accademico, un fondo per la docenza, da affidare per l'utilizzazione allo stesso Senato accademico. Tale fondo congloba la spesa di tutto il personale di ruolo e non di ruolo che svolge attivita' didattica e di ricerca; g) il conto consuntivo; h) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, in armonia con le linee guida stabilite dal Senato accademico; i) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in coerenza con i criteri generali formulati dal Senato accademico e sentite le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge; l) gli schemi tipo per la stipula di contratti e convenzioni riguardanti l'attivita' istituzionale e per lo svolgimento delle attivita' per conto terzi; m) l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione con strutture pubbliche e private; n) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio, per quanto di competenza dell'Ateneo, nonche' le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio, sentito il Consiglio degli studenti. 3. Il Consiglio di amministrazione inoltre: a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza; b) conferisce e revoca l'incarico di Direttore amministrativo e le funzioni dirigenziali o assimilate; c) compatibilmente con la legislazione di specie puo' stabilire un'indennita' di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni; d) delibera in ordine alla promozione di controversie giudiziarie e nomina per le stesse procuratori e difensori; delibera eventuali transazioni; e) individua l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari; f) esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame. 4. Fatte salve le attribuzioni specificamente elencate nei commi precedenti, il Consiglio di amministrazione puo' delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Consiglio stesso, al Rettore e al Direttore amministrativo. Art. 16. Consiglio di amministrazione - Composizione 1. il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore vicario; c) il Direttore amministrativo; d) un rappresentante dei Presidi; e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento; f) un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore per ciascuna delle tre Macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella C; g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo; h) tre rappresentanti degli studenti. 2. I componenti di cui alle lettere da e) a h) non possono far parte del Senato accademico. 3. I componenti di cui alle lettere da d) a h) sono eletti dalle rispettive categorie secondo il regolamento generale di Ateneo. 4. I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f) e g) durano in carica quattro anni. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I rappresentanti degli studenti durano in carica secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I componenti di cui alle lettere d) ed e) decadono con la cessazione dalla rispettiva carica. 5. I rappresentanti delle Macroaree scientifiche, di cui alla lettera f) del comma 1, non possono essere Direttori di Dipartimento e devono appartenere ad Aree scientifiche diverse. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori delle Aree Scientifiche afferenti alla Macroarea. Art. 17. Consiglio di amministrazione - Funzionamento 1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 16. L'ordine del giorno e' predisposto dal Rettore secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno. 2. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto. 3. Funge da segretario il Direttore amministrativo che potra' avvalersi di idonei collaboratori. Art. 18. Consulta del Territorio - Funzioni 1. La Consulta del Territorio, composta da rappresentanti di realta' sociali, istituzionali e culturali esterne all'Universita', e' organo di riferimento e di consultazione per la definizione delle strategie complessive, del bilancio dell'Ateneo, dei piani di sviluppo delle Strutture e della gestione dell'Ateneo. 2. La Consulta del Territorio esprime il parere obbligatorio sulle deliberazioni del Senato accademico di cui al comma 2 dell'art. 12, lettere a), c), d), h) ed m). 3. La Consulta del Territorio esprime il parere obbligatorio sulle deliberazioni del CdA di cui all'art. 15, comma 2, lettere d), e) e f), nonche' sul piano triennale degli investimenti edilizi. 4. La Consulta del Territorio formula proposte agli Organi di governo dell'Ateneo per favorire le risposte piu' opportune alle esigenze di ricerca, innovazione e formazione della societa'. Art.19. Consulta del Territorio - Composizione e funzionamento 1. La Consulta del Territorio e' costituita da un rappresentante dei seguenti Enti: a) regione del Veneto; b) provincia di Padova; c) comune di Padova; d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova; e) direzione scolastica regionale; f) enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate; g) associazioni imprenditoriali di categoria del Veneto, h) ordini professionali del Veneto; i) organizzazioni sindacali dei lavoratori del Veneto; l) enti culturali del Veneto di riconosciuta rappresentativita' e rilevanza. m) un rappresentante per ciascuno degli Enti che finanziano le attivita' dell'Ateneo con un contributo annuo superiore ad un minimo fissato dal Senato accademico, su parere conforme del CdA. 2. La mancata designazione dei rappresentanti degli Enti di cui al comma precedente non impedisce l'insediamento della Consulta. Non possono far parte della Consulta dipendenti dell'Universita' anche in aspettativa 3. Per gli Enti di cui al comma 1, lettere da a) ad e), partecipa alla Consulta del Territorio il legale rappresentante dell'Ente o un suo delegato permanente scelto di concerto con il Rettore dell'Universita'. Gli Enti chiamati ad esprimere le rappresentanze di cui al comma 1, lettere da f) ad l), sono individuati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. La scelta dei rispettivi rappresentanti e' effettuata da parte del Senato accademico, sentito il CdA, sulla base dei curricula professionali e delle esperienze pregresse, all'interno di una rosa di almeno tre nomi per motivatamente proposta da ciascuno dei predetti gruppi di Enti. 4. La Consulta del Territorio e' nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni. Viene insediata dal Rettore ed elegge al proprio interno il Presidente. Si riunisce almeno tre volte all'anno. I pareri di cui al precedente art. 18 devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti. Alle riunioni della Consulta del Territorio partecipa il Rettore, senza diritto di voto. 5. L'attivita' di segreteria e' garantita dall'Amministrazione universitaria. Il funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il CdA. Capo II Altri organi di Ateneo Art. 20. Consulta dei direttori di Dipartimento 1. La Consulta dei direttori di Dipartimento, costituita da tutti i direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, funge da struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi ed e' investita della specifica funzione di collegio di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo con riguardo alle tematiche inerenti alla organizzazione della ricerca e di interesse dei Dipartimenti. 2. In particolare la Consulta: a) esprime i pareri richiesti dagli Organi di governo centrali dell'Ateneo; b) formula proposte al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione su tutte le questioni che interessino nella loro generalita' i Dipartimenti nelle loro funzioni istituzionali; c) designa i rappresentanti dei direttori di Dipartimento negli Organi di governo dell'Ateneo. 3. Il Coordinatore della Consulta e' eletto dalla stessa tra i propri membri a suffragio diretto, e' nominato con decreto del Rettore e resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento. 4. La Giunta della Consulta e' costituita dal Coordinatore e dai rappresentanti designati della Consulta dei direttori in Senato accademico, due per ciascuna delle Macroaree scientifiche, nonche' dal rappresentante eletto dei Direttori di Dipartimento in Consiglio di amministrazione. I rappresentanti di Macroarea scientifica in Giunta decadono con lo scadere del loro mandato di Direttori. 5. L'attivita' e l'esercizio delle competenze della Consulta sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Consulta medesima, promulgato con decreto del Rettore previo espletamento delle procedure di cui all'art. 9 comma 7 del presente Statuto. Art. 21. Consulta dei direttori delle Scuole di dottorato di ricerca 1. La Consulta dei direttori delle Scuole di dottorato di ricerca ha i seguenti compiti: fornire pareri e formulare proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca; curare la gestione e il coordinamento dell'attivita' dei dottorati; esprimere i pareri richiesti dagli Organi di governo dell'Ateneo. 2. La Consulta e' composta da un delegato del Rettore, dai Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca e dai Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca internazionali dell'Universita' . 3. Il Coordinatore e' eletto tra i Direttori delle Scuole di dottorato ed e' nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore dura in carica per la durata del suo mandato come Direttore della Scuola di dottorato e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 4. Il Coordinatore e' coadiuvato da una Giunta composta da sei membri, due per ciascuna Macroarea scientifica, eletti dai componenti della Consulta tra i Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea con elettorato attivo e passivo riservato ai Direttori delle Scuole afferenti alla stessa Macroarea scientifica. 5. Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, i Coordinatori dei corsi di dottorato e i rappresentanti dei dottorandi. Art. 22. Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica 1. La Consulta dei direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica e' organismo propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli Organi di Ateneo. In particolare la Consulta: formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica; cura il coordinamento delle attivita' formative professionalizzanti anche nei rapporti con le Aziende Sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarita' delle diverse Scuole; promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle nuove tecnologie; promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attivita' formative e di valutazione degli specializzandi, del corpo docente e dei programmi di formazione. 2. La Consulta e' composta dai Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica. 3. Il Coordinatore della Consulta e' eletto dalla stessa tra i propri membri e nominato con Decreto del Rettore. Resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione e comunque non oltre 4 anni; e' rieleggibile consecutivamente per una sola volta. Art. 23. Osservatorio per la Formazione post lauream dell'Area sanitaria 1. L'Osservatorio per la Formazione post lauream dell'Area sanitaria svolge i seguenti compiti: valutazione del possesso dei requisiti di idoneita' delle strutture nel far fronte ai bisogni formativi delle singole Scuole, sul piano qualitativo e quantitativo; valutazione dell'organizzazione delle Scuole in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi; promozione dei processi di accreditamento delle Scuole; interazione con le Commissioni di Ateneo e delle facolta' interessate alle problematiche delle Scuole, la Consulta dei direttori delle Scuole di cui all'art. precedente, il Nucleo di Valutazione d'Ateneo; monitoraggio della qualita' degli specialisti e della rispondenza della loro preparazione alle aspettative del mercato e individuazione delle linee guida per la programmazione degli accessi alla formazione post lauream. 2. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Rettore ed e' composto da: il Rettore o un suo delegato, che lo coordina; il Preside della facolta' di Medicina e Chirurgia o un suo delegato; il Direttore Amministrativo o un suo delegato; il Coordinatore della Consulta dei direttori delle Scuole di specializzazione di Area medica o un suo delegato; tre docenti della facolta' di Medicina e Chirurgia; il Preside o suo delegato per ogni facolta' con Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria; tre rappresentanti degli specializzandi della facolta' di Medicina e Chirurgia nominati dal Rettore; un rappresentante degli specializzandi per ogni facolta' con Scuole di specializzazione interessate all'area sanitaria, nominato dal Rettore; il Responsabile Servizio Formazione post lauream dell'Amministrazione universitaria; il Responsabile Servizio Rapporti con le Aziende Sanitarie dell'Amministrazione universitaria. Art. 24. Commissioni Scientifiche di Area 1. L'Universita' individua Aree scientifiche di norma sulla base dei settori scientifico-disciplinari. Il numero e la struttura delle Aree e' deliberata dal Senato accademico. 2. Ai fini della promozione dell'attivita' di ricerca e della programmazione dell'utilizzo dei finanziamenti di Ateneo per la ricerca, per ciascuna area scientifica e' costituita una Commissione scientifica di Area. Le norme che disciplinano la composizione e l'elezione delle Commissioni scientifiche di Area sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 3. il Coordinatore ed i rappresentanti di Area sono eletti a suffragio diretto dai docenti dell'Area. Durano in carica quattro anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potranno assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 4. L'elettorato attivo e passivo per il Coordinatore e per i rappresentanti di ciascuna Area scientifica spetta a tutti i professori e ricercatori afferenti all'Area. A tali fini l'afferenza di ciascun docente all'Area scientifica e' determinata dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente puo' optare per l'Area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte. Art. 25. Commissione Scientifica di Ateneo (CSA) 1. La Commissione Scientifica di Ateneo e' organismo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attivita' scientifica, in particolare e' chiamata a formulare proposte agli Organi di governo sulla destinazione delle risorse per la ricerca. 2. La Commissione Scientifica di Ateneo e' composta dai Coordinatori delle Commissioni scientifiche di Area e da un delegato del Rettore. Il Coordinatore della Commissione Scientifica di Ateneo e' eletto dalla Commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore. Art. 26. Commissione Didattica di Ateneo 1. La Commissione Didattica di Ateneo ha il compito di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione dell'attivita' didattica. 2. La Commissione Didattica di Ateneo e' nominata con decreto del Rettore ed e' composta da: - il Rettore o suo delegato che la coordina; - i Presidi; - quattro Rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti. Art.27 - Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche. 2. In particolare il Consiglio degli studenti: a) su richiesta degli Organi di governo dell'Universita' designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo; b) entro congrui termini stabiliti dal Rettore esprime parere obbligatorio in merito a: 1) piano strategico dell'Ateneo; 2) bilancio di previsione annuale; 3) regolamenti generali dell'Ateneo in particolare per quanto concerne la didattica ed i servizi agli studenti; 4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio; c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attivita' di cui all'art. 4, quarto comma; d) invia agli Organi centrali di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto cio' che riguarda gli studenti. 3. Il Consiglio degli studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico; b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Universita'; c) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario; d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova; e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna facolta', elevati a tre per le facolta' con piu' di 6.000 studenti, eletti fra i rappresentanti nel Consiglio di facolta'. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti in tale Consiglio e ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio nei quali la facolta' e' articolata; f) i Rappresentanti degli studenti nel Comitato pari opportunita'; g) un rappresentante degli studenti disabili eletto dagli studenti disabili stessi secondo apposito regolamento. 4. A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti elegge il proprio presidente e adotta il proprio regolamento. 5. L'Universita' garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti. Art. 28. Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio della comunita' universitaria, segue gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonche' i programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. 2. Il Comitato per lo sport e' composto da: a) il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo; d) il Direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario. 3. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti. 4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, in rapporto con gli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attivita' sportiva universitaria. Art. 29. Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' l'organismo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita' ed e' composto da persone esterne all'Ateneo. 2. Il Collegio, composto nel rispetto della normativa vigente, e' presieduto da un magistrato della Corte dei conti e ne fanno parte, di norma, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, un funzionario del Ministero dell'universita' e della ricerca e due esperti in qualita' di supplenti. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal regolamento amministrativo. 3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. 4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari. Art. 30. Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia delle proprie strutture scientifiche, didattiche ed amministrative nonche' di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Nucleo di Valutazione dara' relazione - con adeguate cadenze temporali - al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione ed alla Consulta del Territorio in merito ai risultati delle procedure di valutazione interna, opportunamente collegati con quelli dell'Agenzia nazionale di valutazione. 3. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione del Nucleo. 4. Il Presidente del Nucleo e' designato dal Rettore. I componenti sono designati dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione. Art. 31. Ufficio del Difensore civico 1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire l'imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa nel rispetto dei poteri del Rettore e della Magistratura, e' istituito l'Ufficio del Difensore civico. 2. Il Difensore civico e' eletto dal Senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita' che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Dura in carica cinque anni, non e' immediatamente rieleggibile e puo' essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli o associati, e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli Organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Difensore civico ai sensi delle norme vigenti sull'accesso ai documenti amministrativi. 4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilita' da parte di Organi o dipendenti dell'Universita', e' tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. E' tenuto altresi' a presentare annualmente una relazione sull'attivita' svolta al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio degli studenti. 5. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonche' un'eventuale indennita' di carica. Titolo III STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO Capo I Strutture didattiche Art. 32. Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche dell'Universita' sono le facolta', che si articolano in Corsi di laurea e di laurea magistrale. Alle facolta' afferiscono di norma le Scuole di specializzazione, i Master e i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Il Senato accademico puo' istituire e regolamentare Strutture e attivita' didattiche speciali, anche interfacolta' ed eventualmente interateneo. Le attivita' didattiche connesse ai dottorati di ricerca fanno capo alle Scuole di Dottorato. La programmazione degli impegni didattici dei docenti e' definita dalle Scuole di concerto con le facolta' di appartenenza. 2. Le articolazioni della facolta' sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo 3. Le procedure relative all'istituzione, alla modifica o alla soppressione di Corsi di studio e di Scuole, ove non siano regolate da norme di carattere statale, sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo. Va in ogni caso sentito il Consiglio degli studenti. Art. 33. Strutture didattico scientifiche speciali 1. Nell'Universita' e' istituita la Scuola Galileiana di Studi Superiori, disciplinata da propri ordinamenti approvati dal Senato accademico. 2. Per l'espletamento dei rispettivi compiti didattici istituzionali, singoli docenti dell'Ateneo possono afferire temporaneamente, per un periodo triennale rinnovabile, alla Scuola Galileiana. Le modalita' dell'afferenza sono definite dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione. Art. 34. Facolta' 1. La facolta' e' la struttura nella quale sono incardinati i professori e i ricercatori per lo svolgimento della loro attivita' didattica. La facolta' corrisponde ad un ambito definito di settori scientifico-disciplinari, anche in riferimento ai profili professionali connessi ai titoli rilasciati. 2. Le facolta' hanno il compito primario di organizzare e coordinare le attivita' didattiche di loro competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative - inclusa la sperimentazione - che possano portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica. 3. In particolare le facolta' provvedono a: a) formulare, previo parere dei Dipartimenti di riferimento, il piano triennale di sviluppo didattico-scientifico nonche' avanzare le richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore nel quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico; b) deliberare, previo parere dei Dipartimenti di riferimento e quelli dichiarati interessati di volta in volta dal Consiglio di facolta' con riguardo alle discipline di afferenza, sulla destinazione e sulle modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse ad esse assegnate in accordo con gli eventuali criteri stabiliti dal Senato accademico; c) deliberare sugli insegnamenti da attivare; d) attribuire i compiti didattici a professori e ricercatori, considerando anche il criterio di una equa ripartizione dei carichi didattici ed assicurando il coordinamento delle attivita' didattiche nel rispetto della normativa vigente; e) deliberare le proposte di attivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, dei Corsi di specializzazione e delle altre attivita' didattiche indicate nel comma 4 dell'art. 3 del presente Statuto. In relazione ai punti sopra elencati i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati hanno capacita' di iniziativa, indicazione e proposta. Le facolta' svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente Statuto. 4. I piani di sviluppo triennali, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per la docenza di ruolo, deliberati dalla facolta', sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio. 5. Le facolta' istituiscono al proprio interno, con eventuale delega ai Consigli dei corsi di studio, appositi servizi di tutorato secondo quanto previsto dalla legge in accordo con le norme generali stabilite a livello di Ateneo. 6. Le facolta' possono promuovere attivita' culturali e formative anche in collaborazione con altre Universita' o Enti pubblici o privati o nell'ambito di specifici progetti internazionali. Art. 35. Autonomia gestionale delle facolta' 1. Le facolta' sono centri di gestione autonoma - sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo - di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature. 2. La facolta', nel rispetto di propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi secondo le modalita' definite dal regolamento amministrativo. Art. 36. Organi delle facolta' 1. Sono organi della facolta' il Preside, il Consiglio di facolta', il Consiglio di Presidenza, i Consigli di Corso di laurea e di laurea Magistrale ed i Consigli degli altri Corsi di studio ad essa afferenti previsti dalla normativa vigente. Art. 37. Preside 1. Il Preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il Consiglio di facolta' e il Consiglio di Presidenza e ne attua le deliberazioni. 2. In particolare il Preside: a) vigila, anche in collaborazione con i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed organizzative, finanziarie e contabili che fanno capo alla facolta'; b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di facolta' e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione le proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di studio e di Dipartimento, dal Consiglio di Presidenza e dalle eventuali commissioni istituite; c) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione, secondo la propria competenza, eventuali proposte avanzate dai Consigli dei Corsi di studio e di Dipartimento e dalle eventuali commissioni istituite; d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e di facolta' e dalle norme legislative in vigore; e) per la gestione finanziaria e contabile della facolta' spettano inoltre al Preside le competenze e gli adempimenti previsti dalle pertinenti norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' dal regolamento generale d'Ateneo, in quanto compatibili. 3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della facolta', o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di facolta'. 4. Il Preside e' eletto in apposita seduta del Consiglio di facolta' convocato dal decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed e' valida se partecipa almeno la meta' degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni il Preside e' eletto a maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con minore anzianita' anagrafica. 5. Il Preside nomina tra i professori di prima fascia un Vicepreside a cui puo' delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. Il Preside puo' altresi' delegare a docenti della facolta' compiti specifici. 6. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potra' assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Art. 38. Consiglio di facolta' 1. Il Consiglio di facolta' esercita le funzioni previste dall'art. 34, commi 2 e 3 e all'art. 35. Ad esso spettano inoltre i seguenti compiti: a) deliberare il regolamento della facolta', da sottoporre al Senato accademico ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, e proporre modifiche a quello di Ateneo; b) ripartire tra le diverse Strutture all'interno delle quali si svolgono le attivita' didattiche le risorse assegnate alla facolta'; c) approvare, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della facolta' e sulle sue prospettive dell'attivita' didattica e relativi fabbisogni nell'anno accademico successivo; d) definire il piano triennale di sviluppo comprensivo della programmazione dei corsi e dell'indirizzo delle risorse per posti di ruolo; e) approvare il bilancio della facolta'; f) proporre, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno e quello degli studenti provenienti da altri atenei ed iscrivibili ad anni successivi. 2. Il Consiglio di facolta' e' convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunita' e comunque non meno di quattro volte l'anno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianita' di ruolo o in caso di parita' con maggiore anzianita' anagrafica; questi potra' essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo. 4. Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo fino ad un massimo di tre e da una rappresentanza degli studenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo non possono essere eletti per piu' di due mandati quadriennali e i rappresentanti degli studenti non possono essere eletti per piu' di due mandati biennali. 5. Il regolamento di Ateneo stabilisce le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di facolta'. 6. Il regolamento di facolta' fissa le norme relative al funzionamento del Consiglio di facolta' per quanto non regolato dal presente Statuto e da norme generali di Ateneo. 7. Secondo norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento di facolta', il Consiglio di facolta' puo' delegare al Preside, ai Consigli dei Corsi di studio e al Consiglio di Presidenza, di cui all'articolo successivo, parte delle proprie attribuzioni. 8. Il Consiglio di facolta' non puo' delegare la propria competenza deliberativa sulle seguenti materie: a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del CdF per la validita' delle sedute o per la loro approvazione, ne' materie che sono di competenza della facolta' in una delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente; b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del CdF e la verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici; c) la formulazione dei piani di sviluppo triennali; d) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di nuovi Corsi di Studio, Master, Corsi di Perfezionamento e/o di Specializzazione, di eventuali Indirizzi e la sperimentazione di nuove forme di attivita' didattica; f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla facolta' e la destinazione e modalita' di copertura dei posti di ruolo; g) l'approvazione dei regolamenti di facolta', dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio e delle altre attivita' didattiche, nonche' l'approvazione del manifesto annuale degli studi; h) la proposta del conferimento di lauree Honoris causa e del titolo di Professore Emerito; i) l'approvazione, a conclusione di ciascun Anno accademico, della Relazione annuale sullo stato della facolta' e sulle prospettive dell'attivita' didattica e i relativi fabbisogni per l'anno accademico successivo. Art. 39. Consiglio di Presidenza 1. Il Consiglio di Presidenza e' formato dal Preside, dal Vicepreside, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio e da altri componenti definiti dai regolamenti di facolta' che ne disciplinano le modalita' di partecipazione. 2. I regolamenti di facolta' prevedono la partecipazione dei Direttori - o loro delegati - dei Dipartimenti di riferimento della facolta', che si identificano nei Dipartimenti per i quali almeno un quarto dei loro docenti sia inquadrato nella facolta'. 3. Per tutti gli argomenti riguardanti la gestione amministrativa, contabile e finanziaria il segretario amministrativo partecipa a pieno titolo ai lavori del Consiglio di Presidenza. 4. Il Preside puo' invitare alle sedute del Consiglio di Presidenza la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui all'articolo precedente, comma 4, per la discussione di temi specifici concernenti l'organizzazione delle risorse. 5. Il Consiglio di Presidenza e' convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunita' e comunque in previsione della seduta del Consiglio di facolta' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 6. Funge da segretario il professore ordinario con minore anzianita' di ruolo o in caso di parita' con maggiore anzianita' anagrafica; questi potra' essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo. 7. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruzione delle delibere da sottoporre al Consiglio di facolta', nel coordinamento delle attivita' didattiche dei Corsi di studio, nell'organizzazione dei servizi di tutorato e nello svolgimento dei compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di facolta'. 8. Al Consiglio di Presidenza, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della facolta', spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 9. Il funzionamento del Consiglio di Presidenza e' disciplinato dal regolamento di facolta', che, in particolare, puo' conferire al Consiglio di Presidenza poteri deliberativi su materie ed argomenti determinati, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo precedente. 10. Nelle materie eventualmente delegate di cui al comma 9, le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Quando una deliberazione non ottiene la necessaria maggioranza, o quando lo ritenga opportuno la maggioranza semplice dei partecipanti alla seduta del Consiglio di Presidenza in cui viene esaminata, l'argomento oggetto di tale deliberazione dovra' essere sottoposto all'esame del Consiglio di facolta'. 11. Delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza viene data comunicazione al Consiglio di facolta' nella prima seduta immediatamente successiva. 12. Il Consiglio di facolta', su materia non prevista come delegata dal regolamento di facolta', puo' delegare al Consiglio di Presidenza la deliberazione su uno specifico oggetto, in particolare in seguito alla discussione generale, fissandone eventualmente limiti ed indirizzi. Della deliberazione viene data comunicazione nella seduta del Consiglio di facolta' immediatamente successiva. Art. 40. Commissioni di facolta' 1. I Consigli di facolta' possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi od operativi delegati dal Consiglio stesso. La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti e le norme generali di funzionamento delle commissioni e dei loro rapporti con gli organi della facolta' sono definite dal regolamento di facolta' o dalle deliberazioni con le quali sono costituite. Alle commissioni investite di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca, prendono parte, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta', i Direttori - o loro delegati - dei Dipartimenti di riferimento. 2. Presso ogni facolta' e' costituita una Commissione Didattica Paritetica, con le attribuzioni di legge, composta per meta' da professori di ruolo e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti della facolta', con il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione didattica e dei servizi di tutorato. 3. La Commissione Didattica Paritetica, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di facolta', cui riferisce periodicamente sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali carenze o inconvenienti. Tali proposte vengono discusse tempestivamente dal Consiglio di facolta' o di Presidenza, secondo le rispettive competenze. Art. 41. Consigli dei Corsi di studio 1. L'organizzazione didattica dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e' demandata ai Consigli dei Corsi di studio ai quali afferiscono uno o piu' corsi di studio, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di facolta', ai fini del coordinamento delle relative attivita' didattiche. 2. Sono organi del Consiglio dei Corsi di studio: il Consiglio e il Presidente. 3. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza dei Corsi di studio afferenti. In particolare spettano al Consiglio: a) l'organizzazione della didattica con il concorso dei competenti Dipartimenti; b) l'approvazione dei piani di studio; c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai Corsi di studio; d) la formulazione di proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche; e) ogni altro compito delegato dalla facolta' o previsto dalle vigenti disposizioni. 4. Il Consiglio e' convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 5. Il Consiglio e' composto dai docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, dai ricercatori afferenti al corso di studio, in quanto in esso svolgono attivita' didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli studenti ai sensi del comma 4 dell'art. 5, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validita' delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti. 6. Il Presidente rappresenta il corso o i corsi di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell'attivita' didattica, propone le commissioni d'esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 7. Il Presidente e' eletto da tutti i componenti del Consiglio dei Corsi di studio fra i professori di ruolo dei Corsi di studio stessi appartenenti alla o alle facolta' cui afferisce il Corso. Dura in carica quattro anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 8. Il Presidente puo' nominare, tra i professori di ruolo, un Vicepresidente che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza. 9. Il regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di una giunta fissandone funzioni e composizione. La costituzione della giunta e' obbligatoria quando i membri del Consiglio dei Corsi di studio siano piu' di 100. Art. 42. Scuole di specializzazione 1. L'attivita' di specializzazione e' compito istituzionale dell'Universita'. A tale scopo l'Universita' istituisce Scuole di specializzazione. 2. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore previa deliberazione del Senato accademico su proposta delle facolta', sentito il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola, e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica per un periodo pari alla durata del corso completo ed e' rieleggibile immediatamente una sola volta. La nomina, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo, responsabili di insegnamento, un vicedirettore. Norme particolari anche in deroga a quanto disposto dal presente comma possono essere stabilite per le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel regolamento generale di Ateneo. 4. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i responsabili di insegnamento, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso. Partecipano a titolo consultivo i professori a contratto. 5. I docenti sono nominati, sulla base di adeguate procedure di selezione e su proposta del consiglio della Scuola, dal Consiglio di facolta' e, nel caso di scuole interfacolta', dal Senato accademico su proposta delle facolta' interessate. Capo II Dipartimenti Art. 43. Dipartimenti 1. I Dipartimenti sono le strutture dell'Universita' deputate all'organizzazione della ricerca e, in concorso con le Scuole di Dottorato ed in collaborazione con le facolta', della formazione alla ricerca. 2. Il Dipartimento organizza le attivita' istituzionali di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. I Dipartimenti, con personale docente ad inquadramento clinico, svolgono le attivita' assistenziali coordinandole con le restanti attivita' istituzionali. 3. In particolare il Dipartimento: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e organizza le relative strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti gli afferenti al Dipartimento sono tenuti a dare comunicazione al Direttore della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilita' con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attivita' che si svolgono nel Dipartimento; b) mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Universita'; stipula i contratti e le convenzioni inerenti l'attivita' di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione; c) concorre all'organizzazione delle attivita' di insegnamento dell'Ateneo, in collaborazione con i competenti Organi delle Strutture didattiche; d) ai sensi dell'art. 34 comma 3 lettera b) formula pareri, limitatamente ai settori scientifico disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, in vista delle conseguenti delibere di competenza delle facolta', in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo, con le relative destinazioni; concorre obbligatoriamente, con relazioni sulle rispettive competenze scientifiche dei candidati, alle procedure di chiamata degli idonei. Salvo motivi d'urgenza i predetti pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza si considerano acquisiti; e) puo' avanzare proposte alle facolta', in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulla istituzione, destinazione e modalita' di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate e, per il tramite del Consiglio di corso di studi, sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento; f) nelle facolta' per le quali e' di riferimento partecipa, per il tramite del Direttore o di un suo delegato, ai Consigli di Presidenza e, secondo modalita' stabilite dal regolamento di ciascuna facolta', agli altri organismi istruttori affini, investiti di compiti inerenti agli interessi dei Dipartimenti e della ricerca; g) formula il piano triennale di sviluppo e le richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze del personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone inoltre la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza; h) organizza anche in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo Corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo; i) puo' proporre l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri; l) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. 4. I piani di sviluppo triennali dei Dipartimenti, comprensivi della programmazione dell'utilizzo delle risorse per personale tecnico amministrativo, spazi e risorse finanziarie, sono approvati, tenendo conto delle deliberazioni delle facolta' per le quali sono di riferimento, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze e sono trasmessi, per conoscenza, alla Consulta del Territorio. Art. 44. Autonomia gestionale del Dipartimento 1. Il Dipartimento e' un centro di gestione autonoma - sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo - di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature. 2. Il Dipartimento, nel rispetto di propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi secondo le modalita' definite dal regolamento amministrativo. 3. Il Dipartimento puo' articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in Sezioni secondo le modalita' definite dal regolamento di Dipartimento. Tali Sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile. Art. 45. Costituzione del Dipartimento 1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione. 2. Il predetto regolamento definisce i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione di Dipartimenti, nonche' il numero minimo di professori e ricercatori afferenti. 3. Ciascun professore o ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento, da lui scelto tra quelli compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici, previa approvazione del Dipartimento stesso. Il Senato accademico dirime eventuali controversie. Art. 46. Organi del Dipartimento 1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta. Art. 47. Il Direttore. 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza. 3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento. 4. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento, quest'ultimo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto; infine ai dottorandi di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto. 5. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilita' di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno. 6. La votazione per l'elezione del Direttore e' valida se partecipa almeno la meta' degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni il Direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con minore anzianita' anagrafica. 7. Il Direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potra' assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Art. 48. Consiglio di Dipartimento 1. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo. E' convocato dal Direttore alle scadenze previste dal regolamento di Dipartimento o quando egli ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 3. Il regolamento del Dipartimento e' approvato dal Senato accademico ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto e puo' prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di membri esterni che partecipino sistematicamente all'attivita' del Dipartimento stesso, nonche' le modalita' di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, in materia di programmazione delle attivita' scientifiche, per il personale degli enti pubblici di ricerca compatibilmente con quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge; tale personale non e' conteggiato ai fini del numero legale richiesto per la validita' delle riunioni, mentre incide sul calcolo della maggioranza se presente. Art. 49. Giunta 1. La Giunta e' l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore. 2. Essa ha durata quadriennale. Il regolamento di Dipartimento puo' tuttavia prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore. 3. La Giunta e' composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vicedirettore, dal segretario amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da almeno due professori di ciascuna fascia e almeno due ricercatori, nonche' da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Il regolamento del Dipartimento precisa il numero e le modalita' di elezione dei componenti elettivi nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori e personale tecnico-amministrativo. 4. Il regolamento fissa anche i poteri della Giunta; esso potra' in particolare conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie determinate. Potra' inoltre prevedere che il Consiglio di Dipartimento nei limiti fissati dal regolamento generale di Ateneo possa conferire deleghe al Direttore o alla Giunta per materie specifiche e per periodi di tempo limitati, comunque non oltre la scadenza del mandato. Capo III Centri di ricerca e strutture di servizio Art. 50. Centri di ricerca e di servizio 1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo puo' istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e di servizio. 2. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, di durata pluriennale e che coinvolga piu' Dipartimenti, il Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Consulta dei Direttori di Dipartimento, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Per fornire servizi di particolare complessita' e concernenti l'amministrazione dell'Universita' ovvero piu' strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio di Ateneo o interdipartimentali. Per attivita' di ricerca e per la fornitura di servizi di particolare complessita' e di interesse esteso a piu' strutture scientifiche e didattiche, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali. 3. Condizione per l'attivazione e l'eventuale rinnovo dei Centri e' l'impegno da parte dei Dipartimenti costituendi a mettere a disposizione le necessarie strutture e risorse. La gestione amministrativa dei Centri interdipartimentali di ricerca avviene presso uno dei Dipartimenti costituenti. 4. Le procedure previste nel comma 2 si applicano anche a Centri interateneo, costituiti per attivita' di ricerca e/o di servizi di intesa con altri Atenei. 5. I Centri di ricerca sono costituiti per un quinquennio, rinnovabile previa presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e di un programma di attivita' per il quinquennio seguente, valutate e approvate dai Dipartimenti proponenti. 6. Organi necessari dei Centri sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Direttore; Statuti e regolamenti possono altresi' prevedere un Consiglio scientifico e una giunta esecutiva. 7. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 51. Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Universita' sono collegate in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento. 2. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema bibliotecario e' articolato e gestito nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo. 3. L'accesso ai servizi delle biblioteche di Ateneo deve essere garantito a tutti i docenti e gli studenti dell'Ateneo stesso. Art. 52. Archivi e musei 1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di facolta', Dipartimenti e Centri. 2. L'Ateneo si impegna a salvaguardare e valorizzare i beni culturali, cosi' come definiti dalla normativa vigente, di proprieta' dell'Ateneo; a tale fine i Musei sono collegati in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento. 3. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema museale e' articolato e gestito nei modi previsti dal regolamento generale di Ateneo. Titolo IV Norme sulla didattica e sulle attivita' studentesche Art. 53. Ammissione ai corsi e attivita' didattiche 1. Il regolamento didattico di Ateneo definisce le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e ne determina le modalita' di verifica. 2. Il Senato accademico, sulla base della normativa vigente, delibera annualmente la programmazione degli accessi proposta dai Consigli di facolta' su iniziativa dei singoli Consigli di Corso di studio; in tal caso la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi titolo ed ha validita' annuale. 3. Negli altri casi l'Universita' puo' imporre lo svolgimento di prove preliminari a carattere orientativo il cui esito non e' comunque vincolante per l'iscrizione. 4. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina altresi' lo svolgimento delle attivita' didattiche e le relative modalita' di verifica di profitto. Art. 54. Assemblee e rappresentanze studentesche 1. E' riconosciuto il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea nei locali dell'Universita', anche con sospensione delle lezioni, secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo. 2. Le assemblee sono di Corso di studio, di facolta' e di Ateneo. Le convocazioni delle assemblee di Corso di studio e di facolta' sono approvate dal Preside, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono approvate dal Rettore. 3. L'Universita' opera per fornire spazi alle rappresentanze studentesche. Art. 55. Strumenti per lo studio 1. L'Universita' favorisce l'approfondimento degli studi, anche attraverso la ricerca personale degli studenti, garantendo la massima accessibilita' possibile ai servizi di biblioteca, ai musei, alle collezioni scientifiche e didattiche, ai laboratori, alle sale di calcolo ed alle aule speciali nonche' predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo. 2. L'Universita' promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e privati nonche' l'effettuazione di esperienze formative, stage e tirocini, presso tali enti. Art. 56. Servizi di informazione 1. L'Universita' predispone idonei servizi di informazione sul diritto allo studio e su tutto cio' che riguarda la partecipazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo disponibili tutti i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio. Art. 57. Contribuzioni da parte degli studenti - Sovvenzioni agli studenti 1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati. 2. L'Universita' puo' erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l'assegnazione di tali benefici l'Universita' stabilisce apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente. 3. Il risultato finanziario netto per gli studenti - quale somma di tasse, contributi, esoneri, borse di studio e sussidi - va differenziato secondo le condizioni economiche ed il merito degli stessi; norme particolari possono riguardare gli studenti part time. 4. L'ammontare delle tasse e dei contributi puo' essere differenziato per facolta' e per singoli corsi di studio. Titolo V GESTIONE Art. 58. Capacita' giuridica 1. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale. Art. 59. Criteri generali di organizzazione 1. L'Universita' conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilita' individuali nella decisione e nell'esecuzione. Essa procede a valutare sistematicamente la regolarita' degli atti nonche' i costi dell'attivita', dotandosi allo scopo di adeguati strumenti, eventualmente anche con l'apporto di collaborazioni esterne. 2. Nell'attivita' amministrativa e gestionale l'Universita' si avvale di tecniche di gestione che aiutino a raggiungere piu' elevati livelli di efficacia e di efficienza. In particolare, essa puo' applicare la programmazione pluriennale, a livello di bilancio o di parte di esso o di singolo progetto. 3. L'Universita' applica il criterio del decentramento e favorisce quindi l'autonomia delle Strutture scientifiche e didattiche nella pianificazione e gestione delle attivita' ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento amministrativo di Ateneo. Art. 60. Esercizio dell'autonomia funzionale 1. L'Universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio. Tra tali atti sono ricompresi anche gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legislazione vigente, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalita' istituzionali. 2. L'Universita' puo' promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi. 3. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal regolamento amministrativo, l'Universita' puo' in particolare: a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attivita' negoziale di ente autonomo, nonche' a quella di ente delegato, quando la legge non imponga espressamente il ricorso all'Avvocatura dello Stato; b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredita' e donazioni di qualsiasi natura e valore; c) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo; d) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni ed il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal regolamento amministrativo; e) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo. Art. 61. Partecipazione ad Enti privati 1. La partecipazione di cui al comma 1, dell'articolo precedente, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico. 2. La partecipazione dell'Universita' deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti: a) conformita' dell'attivita' svolta agli obiettivi universitari; b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative richieste; c) destinazione a finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo; d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 3. La quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale, deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di amministrazione. 4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo. 5. Degli Enti pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del competente Servizio di Ateneo, che ne rende possibile la consultazione a chiunque ne abbia interesse. 6. La rappresentanza dell'Universita' in seno agli organi amministrativi, didattici e tecnico scientifici degli enti costituiti ai sensi del presente articolo, puo' essere attribuita a docenti dell'Ateneo prescindendo dal loro regime di impegno. Art. 62. Amministrazione centrale 1. L'Amministrazione centrale dell'Universita' e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo, nonche' alla promozione e al sostegno dell'attivita' scientifica e didattica delle Strutture di cui al comma 3 dell'art. 59. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale. 2. Il Direttore amministrativo: a) attua le direttive degli organi di governo per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Amministrazione centrale; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo stessi; c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo; d) esplica una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo, incluso quello dirigenziale; e) e' responsabile della legittimita' dei provvedimenti amministrativi. 3. Su proposta del Direttore amministrativo, il Rettore puo' nominare con proprio decreto un Vicedirettore amministrativo scelto tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore stesso. 4. I dirigenti esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonche' quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 5. Il Direttore amministrativo, i dirigenti nonche' il personale con funzioni direttive preposto alle unita' amministrative hanno la responsabilita' di adottare con tempestivita', in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalita', l'economicita' e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unita' organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalita', di imparzialita', di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa. 6. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore se non per particolari motivi di necessita' e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione. 7. L'incarico di Direttore amministrativo e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, a persona, con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Al Direttore amministrativo e' attribuita per la durata dell'incarico, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, la qualifica di dirigente generale. 8. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, sono disciplinate le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali. 9. Ai dirigenti e' attribuita una indennita' di funzione nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente. Art. 63. Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo 1. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilita' di risorse, nel rispetto della normativa vigente. 2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge. 3. Per la realizzazione di specifici progetti l'Universita', con modalita' definite nel regolamento amministrativo di Ateneo, puo' attivare rapporti di lavoro a tempo determinato e di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente. 4. L'Universita' promuove e riconosce la professionalita' del personale tecnico amministrativo. Essa organizza appositi corsi di formazione e aggiornamento e iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale e culturale del personale, anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati. Art. 64. Attivita' culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario 1. L'Universita' favorisce e promuove le attivita' culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario e le corrispondenti forme associative, anche in connessione con analoghe attivita' a favore degli studenti. Art. 65. Tutela della proprieta' intellettuale nell'ambito dell'Universita' 1. L'Universita' promuove e sostiene la tutela della proprieta' intellettuale generata a seguito di attivita' istituzionali svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo. 2. Appositi regolamenti disciplinano le procedure di tutela della proprieta' intellettuale, i diritti e i doveri degli inventori e degli autori, i rapporti con i terzi finanziatori dell'attivita' di ricerca, la ripartizione degli utili. Art. 66. Spin off universitari 1. L'Universita' favorisce la costituzione di societa' di capitali, dette spin off universitari, promosse dal proprio personale e dalle altre componenti previste nell'apposito regolamento ed aventi come scopo lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o processi produttivi mediante l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati delle attivita' istituzionali, in conformita' alla normativa vigente. 2. La costituzione di uno spin off deve essere comunque finalizzata anche allo sviluppo dell'Universita' e delle sue Strutture e non deve creare conflitti di interesse con le stesse. 3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalita' di costituzione degli spin off, le attivita' dei proponenti a favore degli spin off, i rapporti tra spin off e Universita' e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse. 4. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, per le proprie competenze, vigilano sull'applicazione dei principi di cui al presente articolo. Art. 67. Rapporti tra Universita' e Servizio sanitario 1. Al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici e degli operatori sanitari, l'Ateneo predispone specifici strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti della facolta' di medicina e chirurgia con le amministrazioni pubbliche predisposte allo svolgimento delle attivita' del sistema sanitario regionale ai sensi della normativa vigente. Per il raggiungimento dei medesimi fini istituzionali analoghe convenzioni possono essere istituite con enti pubblici e privati, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico convenzionati con il sistema sanitario regionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le facolta' di medicina veterinaria, farmacia, psicologia e altre facolta' interessate. 2. Il regolamento amministrativo di Ateneo puo' prevedere il decentramento di attivita' amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma. Titolo VI. NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 68. Variazioni allo Statuto 1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto: a) il Rettore; b) il Senato accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; c) il Consiglio di amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti; d) almeno il 20% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo: docenti; personale tecnico amministrativo; studenti. Dell'avvio della procedura di revisione dello Statuto il Rettore da' comunicazione ufficiale agli organi statutari, almeno 60 giorni prima della seduta dell'Assemblea Costituente, costituita dall'insieme dei componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta. 2. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore e' tenuto a convocare l'Assemblea costituente di Ateneo. In tale contesto, modifiche di Statuto possono essere proposte da ciascun componente dell'Assemblea, da qualunque organo statutario, nonche' da almeno il 5% degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo: a) docenti; b) personale tecnico amministrativo. 3. Le revisioni dello Statuto sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea costituente di Ateneo. 4. Le variazioni allo Statuto approvate ai sensi dei precedenti commi vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza dei rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In presenza di rilievi, l'Assemblea Costituente di Ateneo puo' modificare o confermare il proprio testo con la maggioranza dei due terzi dei componenti. 5. Le modifiche dello Statuto riguardanti il recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico. 6. Le variazioni relative ai Dipartimenti elencati nell'allegata tabella B sono approvate secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto e comportano l'automatico adeguamento della corrispondente tabella B. Art. 69. Successione delle norme 1. L'adeguamento dei regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro un anno dalla data di entrata in vigore della revisione o modifica dello stesso. 2. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente Statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma dei regolamenti di Ateneo attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso. Art. 70. Interpretazioni 1. Ai fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando non diversamente specificato, si intendono: per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo; per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; per studenti: gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, alle Scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca nonche' ai Master. 2. Ai fini del presente Statuto gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. 3. Ai fini della designazione negli organi collegiali, gli arrotondamenti vengono effettuati all'intero piu' vicino ed all'intero superiore nel caso di frazione esattamente pari alla meta'. Art. 71. Dipartimentazione dell'Ateneo 1. La dipartimentazione dell'Ateneo, conclusa in conformita' con la normativa vigente con la completa trasformazione degli Istituti nei Dipartimenti di cui alla allegata tabella B, costituisce un processo dinamico finalizzato al perseguimento degli obiettivi indicati al Titolo I ed in particolare all'art. 2. 2. L'Ateneo, secondo linee guida definite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, favorisce e promuove la riorganizzazione delle Strutture dipartimentali, in particolare per realizzare un piu' razionale coordinamento delle competenze scientifiche ed una migliore funzionalita' gestionale. Art. 72. Funzionamento degli organi 1. La mancata designazione di una o piu' componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purche' composti dalla maggioranza dei membri previsti. 2. Ai fini della validita' delle riunioni dell'organo incompleto, nonche' delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualificate, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei membri dell'organo completo. 3. In caso di decadenza o cessazione, i titolari degli organi monocratici sono sostituiti nelle proprie funzioni dal Vicario o, in mancanza, dal Decano. Gli organi collegiali svolgono le proprie funzioni sino al loro rinnovo. 4. Possono essere stabilite indennita' di carica e gettoni di presenza per responsabili di organi di Ateneo secondo criteri fissati nel regolamento amministrativo. Art. 73. Durata dei mandati elettivi 1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, i mandati degli Organi monocratici e dei rappresentanti negli Organi collegiali, con scadenza originariamente prevista per il 30 settembre 2007, gia' prorogati per un periodo massimo di sei mesi con Decreto Rettorale secondo il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione e vista la conforme deliberazione del Senato Accademico Allargato, vengono prorogati al 30 settembre 2008. 2. In considerazione della durata quadriennale definita per gli organi di cui ai Titoli II e III e per consentire un'ordinata transizione al nuovo assetto statutario, i mandati degli Organi monocratici con scadenza originariamente prevista per il 30 settembre 2008 sono prorogati al 30 settembre 2009. 3. Chi abbia svolto la funzione elettiva per due mandati, quand'anche il secondo mandato abbia termine successivamente all'entrata in vigore della revisione dello Statuto approvata dal Senato Accademico Allargato nella seduta del 7 dicembre 2007, e' rieleggibile solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 4. Al fine della durata dei mandati delle cariche monocratiche e delle rappresentanze degli Organi collegiali l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina avvenga prima del primo marzo dell'anno accademico o solare di funzionamento. Art. 74. Tabelle allegate allo Statuto 1. Allo Statuto sono allegate le tabelle A, B e C. La tabella A elenca le facolta' esistenti presso l'Universita' di Padova; la tabella B elenca i Dipartimenti attivati; la tabella C elenca la composizione delle tre Macroaree rappresentate nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione. 2. Il Rettore provvedera' con apposito decreto ad apportare alle tabelle le modifiche deliberate dagli organi di governo secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto. Art. 75. Facolta' con autonomia contabile 1. Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilita' che disciplinera' l'aspetto di autonomia contabile delle facolta', nel caso le stesse siano in regime di gestione autonoma, per quanto concerne gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili al Preside sono attribuite le competenze del Direttore di dipartimento, al Consiglio di presidenza quelle della Giunta di dipartimento ed al Consiglio di facolta' quelle del Consiglio di Dipartimento, per quanto compatibili e fatti salvi i poteri di delega del Consiglio di facolta'. Art. 76. Entrata in vigore 1. Il presente Statuto, e le delibere di revisione o di modifica, entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. TABELLE Tabella A: facolta': facolta' di agraria; facolta' di economia; facolta' di farmacia; facolta' di giurisprudenza; facolta' di ingegneria; facolta' di lettere e filosofia; facolta' di medicina e chirurgia; facolta' di medicina veterinaria; facolta' di psicologia; facolta' di scienze della formazione; facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; facolta' di scienze politiche; facolta' di scienze statistiche. Tabella B: dipartimenti: agronomia ambientale e produzioni vegetali; anatomia e fisiologia umana; archeologia; architettura, urbanistica e rilevamento; astronomia; biologia; biotecnologie agrarie; chimica biologica; costruzioni e trasporti; diritto comparato; diritto privato e diritto del lavoro; diritto pubblico, internazionale e comunitario; discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo; farmacologia ed anestesiologia; filosofia; fisica; fisica tecnica; geografia; geoscienze; ingegneria dell'informazione; ingegneria elettrica; ingegneria idraulica, marittima, ambientale e geotecnica; ingegneria meccanica; innovazione meccanica e gestionale; istologia, microbiologia e biotecnologie mediche; italianistica; lingue e letterature anglo-germaniche e slave; matematica pura ed applicata; medicina ambientale e sanita' pubblica; medicina clinica e sperimentale; metodi e modelli matematici per le scienze applicate; neuroscienze; pediatria; principi e impianti di ingegneria chimica; processi chimici dell'ingegneria; psicologia dello sviluppo e della socializzazione; psicologia generale; romanistica; sanita' pubblica, patologia comparata e igiene veterinaria scienze animali; scienze biomediche sperimentali; scienze cardiologiche, toraciche e vascolari; scienze chimiche; scienze chirurgiche e gastroenterologiche; scienze cliniche veterinarie; scienze del mondo antico; scienze dell'educazione; scienze economiche; scienze farmaceutiche; scienze ginecologiche e della riproduzione umana; scienze mediche e chirurgiche; scienze medico-diagnostiche e terapie speciali; scienze oncologiche e chirurgiche; scienze sperimentali veterinarie; scienze statistiche; sociologia; specialita' medico-chirurgiche; storia; storia delle arti visive e della musica; storia e filosofia del diritto e diritto canonico; studi internazionali; studi storici e politici; tecnica e gestione dei sistemi industriali; territorio e sistemi agro-forestali. Tabella C: macroaree: macroarea 1 matematica, scienze fisiche, dell'informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della terra; area 1 - scienze matematiche; area 2 - scienze fisiche; area 3 - scienze chimiche; area 5 - scienze della terra; area 9 - ingegneria civile e architettura; area 10 - ingegneria industriale; area 11 - ingegneria dell'informazione; macroarea 2 scienze della vita; area 4 - scienze del farmaco; area 6 - scienze biologiche; area 7 - scienze mediche; area 8 - scienze agrarie e veterinarie; area 17 - scienze psicologiche; macroarea 3 scienze umane e sociali; area 12 - scienze dell'antichita', fil-lett. sto-art.; area 13 - scienze storiche, filosofiche e pedag.; area 14 - scienze giuridiche; area 15 - scienze economiche e statistiche; area 16 - scienze politiche e sociali. |
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