Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 24 gennaio 2008 |
Comunicazioni obbligatorie dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, concernente Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; Visto l'art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - «Legge Finanziaria 2007»; Visto l'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Visto che ai sensi dell'art. 11, comma 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231/2006, occorre definire le modalita' di comunicazione e di trasferimento dei dati delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare. Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) «modulo», modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, deve essere redatto il documento di cui alla successiva lettere b); b) «UniMare», il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro della gente di mare di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; c) «servizi competenti», i servizi di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; d) «uffici di collocamento della gente di mare», gli uffici di collocamento di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231; e) «soggetti obbligati», l'armatore ovvero le societa' di armamento fra comproprietari; f) «soggetti abilitati», i soggetti obbligati, nonche' gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto; g) «servizi informatici», le procedure applicative messe a disposizione dagli uffici di collocamento della gente di mare ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalita' stabilite nell'allegato D in conformita' a quanto previsto al comma 1-bis dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; h) «data certa di trasmissione», la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l'ora in cui il modulo e' stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera g). |
| Art. 2. Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rende disponibili agli uffici di collocamento della gente di mare il servizio informatico necessario per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici stabiliti nel presente decreto. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche' alle comunicazioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori marittimi, di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1942, n. 327, concernente il Codice della navigazione. |
| Art. 3. Adozione dei moduli di comunicazione 1. E' adottato il modulo «UniMare», di cui rispettivamente all'Allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all'Allegato B e il formato di trasmissione di cui all'allegato C. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 4. Modalita' di trasmissione 1. Il modulo «UniMare» deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite del servizio informatico di cui al precedente art. 2, comma 2. I moduli trasmessi con le modalita' di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Gli uffici di collocamento della gente di mare rilasciano, per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una ricevuta dell'avvenuta trasmissione indicante la data e l'ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge. |
| Art. 5. Pluriefficacia della comunicazione 1. Le comunicazioni inviate con le modalita' di cui al precedente art. 4 sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonche' del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN). |
| Art. 6. Modalita' di trasferimento dei dati 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le comunicazioni previste dal presente decreto ai servizi competenti, all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), al Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) e ad altre forme previdenziali sostitutive o esclusive con le modalita' previste dall'art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. |
| Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008. Roma, 24 gennaio 2008 Il Ministro: Damiano Avvertenza: Si omette la pubblicazione degli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 2008 in quanto gli stessi sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo http/www. lavoro.gov.it/gdm |
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