Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 ottobre 2007 |
Modifica degli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Vista la direttiva n. 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2006, recante modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12 aprile 2006, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva n. 2007/40/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica la direttiva n. 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la direttiva n. 92/76/CEE; Vista la direttiva n. 2007/41/CE della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 2007/40/CE e n. 2007/41/CE, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo anzidetto; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 19 e 20 settembre 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007; Decreta: Articolo unico 1. Gli allegati II, IV, V e VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati come segue: a) Nell'allegato II, parte B, lettera c), punto 0.1, nella colonna di destra, «DK» e' soppresso. b) Nell'allegato II, parte B, lettera d), dopo il punto 1 e' aggiunto il seguente punto:
===================================================================== | Oggetto della | Specie | contaminazione | Zone protette ===================================================================== |Vegetali di Vitis L., |CZ, FR |ad eccezione dei |(Champagne-Ardenne, 2. Grapevine |frutti e delle |Lorena, Alsazia), IT flavescence doree MLO.|sementi. |(Basilicata).
c) Nell'allegato IV, parte B, punto 6.3, nella colonna di destra, «DK» e' soppresso. d) Nell'allegato IV, parte B, dopo il punto 31 e' aggiunto il seguente punto:
===================================================================== | Oggetto della | Specie | contaminazione | Zone protette ===================================================================== |Fatte salve le | |disposizioni | |applicabili ai | |vegetali di cui | |all'allegato III, | |parte A, punto 15, | |all'allegato IV, parte| |A, sezione II, punto | |17 e all'allegato IV, | |parte B, punto 21.1, | |constatazione | |ufficiale: a) che i | |vegetali sono | |originari e sono stati| |coltivati in un luogo | |di produzione di un | |paese nel quale il | |Grapevine flavescence | |doree MLO non risulta | |presente; oppure b) | |che i vegetali sono | |originari e sono stati| |coltivati in un luogo | |di produzione | |all'interno di una | |zona istituita | |dall'organizzazione | |fitosanitaria | |nazionale | |conformemente alle | |pertinenti norme | |internazionali e nella| |quale il Grapevine | |flavescence doree MLO | |non e' presente; | |oppure c) che i | |vegetali sono | |originari di e sono | |stati coltivati nella | |Repubblica ceca, in | |Francia | |(Champagne-Ardenne, | |Lorena, Alsazia) o in | |Italia (Basilicata); | |oppure d) che i | |vegetali sono | |originari e sono stati| |coltivati in un luogo | |di produzione: aa) nel| |quale, dall'inizio | |degli ultimi due cicli| |vegetativi completi, | |sulle piante madri non| |e' stato osservato | |nessun sintomo di | |Grapevine flavescence | |doree MLO; e bb) nel | |quale: i) sui vegetali| |non e' stato osservato| |nessun sintomo di | |Grapevine flavescence | |doree MLO; oppure ii) | |i vegetali sono stati | |trattati con acqua | |calda ad almeno 50 °C | |per 45 minuti al fine |CZ, FR 32. Vegetali di Vitis |di eliminare il |(Champagne-Ardenne, L., ad eccezione dei |Grapevine flavescence |Lorena, Alsazia), IT frutti e delle sementi|doree MLO." |(Basilicata).
e) Il testo dell'allegato V, parte A.II, punto 1.3, e' sostituito dal seguente: «1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.». f) Nell'allegato VI, alla lettera c, punto 1, viene cancellata la parola «Danimarca». g) Nell'allegato VI, alla lettera d, e' aggiunto il seguente punto 4:
|Repubblica ceca (fino al 31 marzo |2009), regioni francesi |Champagne-Ardenne, Lorena e |Alsazia (fino al 31 marzo 2009), "4. Grapevine flavescence doree |regione italiana Basilicata (fino MLO |al 31 marzo 2009)"
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 219 |
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