Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 novembre 2007 |
Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro; Visti, inoltre, i commi 355 e 356 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalita' di utilizzo; Visto, altresi', il comma 357 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004 che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma 355, i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti, nonche' le ulteriori modalita' ivi descritte; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 2, con cui sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione; Viste le delibere CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, n. 45 del 22 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006 e n. 167 del 22 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007 (supplemento ordinario), con le quali si e' provveduto alla ripartizione del Fondo, prevedendo l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito «Mipaaf») di una quota pari a 300 milioni di euro per l'attuazione dei contratti di filiera, dei contratti di distretto e operazioni di riordino fondiario; Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.A. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che autorizza l'Ismea a svolgere le operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura»; Visto il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia, approvato con la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, n. SG (2001)D/208933; Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice e la legge 14 agosto 1971, n. 817 recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice, nonche' l'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, con il quale l'Ismea viene definito come Organismo fondiario nazionale; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 10 del 13 gennaio 2001; Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 63 del 28 febbraio 2004; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 277 del 21 ottobre 2005; Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006; Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 232 del 30 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006; Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione dei requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti; Considerata inoltre la necessita' di stabilire le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i requisiti, le condizioni, e le altre modalita' richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e agli interventi di riordino fondiario finalizzati alla costituzione o all'ampliamento di efficienti strutture produttive. |
| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; b) filiera agroenergetica: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici; c) soggetti della filiera: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione; d) contratto di filiera: contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale; e) contratto di distretto: contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi. |
| Art. 3. Soggetti proponenti e beneficiari 1. I contratti di filiera e di distretto possono essere proposti da: a) cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi, da consorzi di piccole e medie imprese, che operano nel settore agricolo, agroalimentare e agroenergetico. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni previste dal presente decreto, i consorzi devono avere quale oggetto sociale la gestione di servizi comuni, di natura non meramente amministrativa, ivi compresi programmi specifici di supporto destinati all'insieme delle imprese consorziate. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, la maggioranza dei soci aventi diritti al voto del consorzio proponente deve essere costituita da consorziati con la qualifica di imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; b) societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari di cui al comma 5 del presente articolo, gia' costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso di cui al successivo art. 7; d) rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni. 2. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), alla data di presentazione della domanda, devono: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; b) non essere sottoposti a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. 3. I soggetti proponenti di cui al precedente comma 1, lettera c), devono costituirsi in forma societaria prima della stipula del contratto di filiera o di distretto. 4. Nel caso di contratti di filiera e di distretto proposti da consorzi di piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera a), i requisiti di cui al precedente comma 2 sono riferiti anche alle singole imprese consorziate. Nel caso di contratti proposti da rappresentanze di distretti di cui al comma 1, lettera d), i suddetti requisiti operano con esclusivo riferimento alle singole imprese aderenti ai distretti. 5. Sono soggetti beneficiari dei contratti di filiera e di distretto: a) le piccole e medie imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le imprese intermedie e le cooperative a mutualita' prevalente e loro consorzi che operano nel settore agricolo ed agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) i consorzi di tutela riconosciuti dalla normativa vigente. |
| Art. 4. Investimenti e spese ammissibili 1. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto e' concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le seguenti tipologie di investimento: investimenti nelle aziende agricole; investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; per investimenti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali; investimenti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita'; prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo; agli investimenti per la pubblicita' dei prodotti agricoli di qualita'; investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; investimenti nel settore delle agroenergie. 2. Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera o di distretto, di cui al successivo art. 11, comma 4. 4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria. |
| Art. 5. Limite degli investimenti ammissibili 1. Sono agevolabili i contratti di filiera e di distretto i cui piani progettuali prevedono un ammontare degli investimenti ammissibili compreso tra 5 e 50 milioni di euro. |
| Art. 6. Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dalle relative discipline comunitarie. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11, comma 4. 2. Per i contratti di filiera e di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Il contributo in conto capitale non puo' superare il 25% degli investimenti ammissibili. Ai fini della concessione delle agevolazioni, in relazione ai citati contratti deve inoltre sussistere un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, concesso dalle banche di cui al successivo art. 8, di pari durata e di importo superiore o uguale a quello del finanziamento agevolato, destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili. L'importo del finanziamento agevolato non deve essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile. 3. L'ammontare minimo di mezzi apportati dal beneficiario alla copertura finanziaria del piano di investimenti non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, ivi compreso il finanziamento bancario ordinario di cui al comma 2. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma 2, l'ammontare complessivo del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario ordinario non puo' superare l'importo degli investimenti ammissibili. 4. Nel caso di azioni/investimenti concernenti la ricerca, di aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e delle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, le agevolazioni possono essere concedibili nelle seguenti percentuali: fino al 50% degli investimenti ammissibili nella forma di contributo in conto capitale e almeno il 50% degli investimenti ammissibili nella forma di capitale di credito. La quota di finanziamento bancario ordinario puo' essere inferiore al finanziamento agevolato, nel rispetto comunque del limite minimo del 10% del finanziamento con capitale di credito e del principio di pariteticita' delle due componenti di finanziamento. La quota di capitale relativa al finanziamento bancario entrera' in ammortamento soltanto dopo l'avvenuto ammortamento del 50% della quota di capitale relativa al finanziamento agevolato. 5. Il finanziamento agevolato ha una durata, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a quindici anni e non inferiore a sei anni, ivi compreso un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma di investimenti e comunque non superiore a quattro anni. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Il tasso agevolato da applicare al finanziamento e' pari allo 0,50% annuo. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato. 6. Il finanziamento agevolato e' concesso a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti della quota e secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal CIPE ai sensi del medesimo art. 1, comma 355. 7. Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario possono essere assistiti dalla garanzia diretta di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in base al merito creditizio attribuito dall'Ismea. |
| Art. 7. Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni 1. La domanda per l'accesso ai contratti di filiera e di distretto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini del presente decreto, quale data di presentazione della domanda, vale quella di spedizione. Copia della domanda e della documentazione di cui al successivo comma 2 deve essere inviata, contestualmente alla trasmissione al Ministero, con le medesime modalita', alle regioni e alle province autonome interessate. Ai fini del presente decreto, si intendono interessate le regioni e le province autonome nel territorio in cui sono ubicate le imprese beneficiarie, interamente o parzialmente, degli investimenti oggetto del contratto di filiera o di distretto. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed all'iniziativa proposta; b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilita' economico-finanziaria e tecnica dell'iniziativa; c) attestazione, resa da una banca finanziatrice come definita al successivo art. 8, comma 1, del merito creditizio del beneficiario e della disponibilita' della medesima banca a concedere allo stesso un finanziamento ordinario per la copertura finanziaria del programma di investimenti oggetto della richiesta di agevolazioni, secondo gli schemi allegati; d) dichiarazione del beneficiario relativa alla disponibilita' degli immobili che saranno oggetto del programma di investimenti; e) perizia giurata relativa alla conformita' urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessita' di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti; f) dichiarazione del beneficiario relativa all'eventuale esistenza o necessita' di infrastrutture e disponibilita' di fonti energetiche funzionali all'attivita' produttiva prevista. Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a piu' imprese e a piu' iniziative, la documentazione sopra elencata, ad eccezione di quella di cui alla lettera b), deve essere fornita in relazione a ciascuna impresa e a ciascuna iniziativa; inoltre, almeno una delle banche finanziatrici, che rendono l'attestazione di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico. 3. Il piano progettuale, comprensivo della valutazione economico finanziaria di cui alla lettera b) del precedente comma 2, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve evidenziare compiutamente e chiaramente: a) i presupposti e gli obiettivi del contratto proposto sotto il profilo economico, di mercato e finanziario; b) il soggetto proponente e gli eventuali altri soggetti beneficiari realizzatori degli investimenti; c) nel caso di contratti di filiera o di distretto proposti da consorzi di piccole e medie imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il livello di integrazione delle imprese consorziate, nonche' le attivita' e i servizi svolti dal consorzio nei confronti delle imprese consorziate; d) gli investimenti relativi alle singole iniziative previste; e) il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie. 4. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera d) del comma 2, il beneficiario deve dichiarare di avere la disponibilita' del suolo e/o dei fabbricati ove sara' realizzato il programma di investimenti, rilevabile da idonei titoli di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate. 5. Con riferimento alla perizia giurata di cui alla lettera e) del comma 2, la stessa deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal programma sono rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il piano progettuale preveda la realizzazione di investimenti che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio in quanto le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre la perizia deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti. 6. Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera f) del precedente comma 2, il beneficiario deve dichiarare l'esistenza delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' oggetto del piano progettuale, quali strade, acquedotti, impianti di depurazione, ecc., e l'esistenza di disponibilita' delle necessarie fonti energetiche, quali energia elettrica, metano, ecc., ovvero l'esigenza di realizzare eventuali infrastrutture o la necessita' di reperire fonti energetiche al momento non disponibili. 7. Non e' ammessa la presentazione di domande di agevolazione relative ad un programma di investimenti o a singoli beni gia' oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis», a meno che il beneficiario non vi abbia gia' formalmente rinunciato. Le domande che risultano inoltrate in difformita' alle disposizioni del presente comma non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate. 8. Con propria circolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua le caratteristiche, le modalita' e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto. 9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, la domanda incompleta della documentazione di cui al comma 2, nonche' la domanda redatta in difformita' dalla modulistica prevista dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la circolare di cui al precedente comma 8, non e' considerata ammissibile. In tal caso, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, provvede a respingere la domanda con specifica nota contenente le relative motivazioni. |
| Art. 8. Banche autorizzate 1. Tutti gli istituti di credito abilitati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) possono assumere il ruolo di banca finanziatrice previa accettazione di specifico mandato ad essi conferito da Cassa depositi e prestiti S.p.A., e sono autorizzati a: a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto proponente/beneficiario di cui all'art. 7, comma 2, lettera c); b) concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario ordinario di cui all'art. 6, comma 2; c) effettuare la valutazione economico finanziaria di cui all'art. 7, comma 2, lettera b); d) svolgere l'attivita' di gestione ed erogazione dei finanziamenti agevolati. 2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' tenuto un elenco delle banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria dei progetti esecutivi di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del programma e della relativa documentazione a corredo. 3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 possono presentare richiesta gli istituti di credito che alla data della richiesta di iscrizione, hanno gia' accettato lo specifico mandato ad essi conferito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del precedente comma 1 per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione dei finanziamenti agevolati. 4. Ai fini della iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, gli istituti di credito devono inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le modalita' e le forme individuate dal Ministero con propria circolare, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'istituto di credito: a) dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 3; b) dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera e di distretto; c) si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalita'; d) si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a cinque anni successivi alla data di emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa all'istituto di credito dal soggetto proponente, nonche' tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dal medesimo istituto in esecuzione dei contratti di filiera e di distretto di cui al presente decreto; e) richiede di essere iscritto all'elenco. 5. Fermo quanto previsto dall'art. 18, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformita' alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla banca autorizzata, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della banca autorizzata, disporra' la cancellazione dell'istituto di credito dall'elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al soggetto proponente e con l'esplicita previsione dell'obbligo per quest'ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente gia' concesse, di conferire nuovo incarico ad altra banca autorizzata. |
| Art. 9. Esame di ammissibilita' delle domande di agevolazione 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comunica alle regioni e alle province autonome interessate gli esiti della verifica della completezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissibilita', trasmettendo alle medesime gli elementi progettuali necessari per la formulazione dei pareri di competenza. Nel caso in cui gli esiti della predetta verifica siano negativi, la domanda viene rigettata e ne viene data comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. 2. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il proprio motivato parere circa: a) la compatibilita' del piano progettuale proposto con la programmazione regionale; b) l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura. 3. Per le domande per le quali il parere di cui al precedente comma 2 risulti negativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e province autonome interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. 4. Per le domande con parere positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente e procede ad effettuare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'attivita' istruttoria finalizzata all'accertamento della validita' tecnica ed economica del piano progettuale presentato, dei requisiti di imprenditorialita' del soggetto proponente e dell'adeguatezza dei mezzi. finanziari previsti. Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessita', assegna un termine entro il quale il soggetto proponente dovra' fornire le integrazioni documentali, pena la decadenza della domanda. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di centoventi giorni per l'istruttoria. 5. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, il soggetto proponente deve inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'attestazione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c), con la quale la banca finanziatrice conferma, anche in considerazione di eventuali intervenute variazioni nel piano presentato e/o nella sua copertura finanziaria, la propria disponibilita' a concedere il finanziamento bancario ordinario. 6. Acquisita l'attestazione di cui al precedente comma 5 e verificata la necessaria disponibilita' finanziaria, ivi compresa quella a valere sul fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al CIPE la proposta di contratto filiera o di distretto, con la condizione del rispetto dei termini indicati all'art. 10, comma 1, per la presentazione del progetto esecutivo e all'art. 11, comma 4, per la sottoscrizione del relativo contratto di filiera o di distretto. 7. Per il computo dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 4 non si considera il mese di agosto. |
| Art. 10. Presentazione dei progetti esecutivi 1. Il soggetto proponente, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione del CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto, presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le medesime modalita' di trasmissione di cui all'art. 7, comma 1, il progetto esecutivo contenente la seguente documentazione: a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde, disponibili, ecc., corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato previsto, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del beneficiario o suo procuratore speciale, con relativi computi metrici; b) copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilita' dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa; c) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale; d) delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario di cui all'art. 6, rilasciata da una delle banche finanziatrici di cui all'art. 8, comma 1, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione ed adottata nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La delibera e' subordinabile alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto e dovra' richiamare gli elementi caratterizzanti del programma, nonche' indicare esplicitamente le garanzie individuate ed acquisibili; e) dimostrazione della totale copertura finanziaria del programma di investimenti, come prevista dal piano finanziario; f) le risultanze dell'attivita' istruttoria effettuata dalla banca autorizzata sul progetto esecutivo presentato dal soggetto proponente, scelta dal medesimo soggetto proponente tra le banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera o di distretto oggetto di istruttoria iscritte nell'elenco di cui al precedente art. 8; l'attivita' istruttoria effettuata dalla banca autorizzata dovra' comprendere anche una valutazione relativa alla ricaduta del piano sul mercato di riferimento, alla sostenibilita' finanziaria e all'agevolabilita' degli investimenti proposti. 2. Nel caso in cui la proposta di contratto di filiera o di distretto sia riferita a piu' imprese e a piu' iniziative, la documentazione di cui al comma 1, con l'esclusione di quella prevista alla lettera f), deve essere fornita in relazione a ciascuna impresa e a ciascuna iniziativa. La documentazione di cui al comma 1, lettera f), deve riferirsi all'intero progetto e deve essere predisposta da una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera o di distretto oggetto di istruttoria, iscritta nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, prescelta dal soggetto proponente. La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico. 3. I dati riportati nei progetti esecutivi di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto riportato nella deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in tale sede, puo' essere richiesto in misura inferiore rispetto all'importo indicato nella suddetta deliberazione. In nessun caso, l'ammontare delle agevolazioni concesse puo' essere superiore rispetto a quello indicato nella deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con propria circolare, puo' individuare ulteriori elementi e documenti da allegare al progetto esecutivo per la stipula del contratto. 5. Qualora tutta la documentazione non venga presentata entro il termine di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla segreteria del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art. 9, comma 6, della relativa deliberazione di approvazione e di finanziamento. Ai fini del rispetto del predetto termine, quale data di presentazione vale quella di spedizione. |
| Art. 11. Istruttoria dei progetti esecutivi e stipula del contratto 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto esecutivo di cui all'art. 10, comma 1, l'attivita' istruttoria. Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessita', assegna un termine entro il quale il soggetto proponente dovra' fornire le integrazioni, pena la decadenza della domanda. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di quarantacinque giorni per l'istruttoria. 2. Per le iniziative per le quali l'attivita' istruttoria dei relativi progetti esecutivi si conclude con esito positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine di cui al precedente comma 1, trasmette le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. affinche' quest'ultima provveda a deliberare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni ed alle regioni e province autonome interessate. 3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro dieci giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, comunica al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la delibera di concessione del finanziamento agevolato, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE di cui all'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui efficacia e' condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 4. Acquisite le delibere del finanziamento agevolato di cui al precedente comma 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al soggetto proponente lo schema di contratto di filiera o di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera e di distretto. Nel caso in cui il soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il Ministero stesso provvedera' a comunicare alla segreteria del CIPE la decadenza, ai sensi del precedente art. 10, comma 5, della relativa deliberazione. Copia del contratto stipulato e' trasmessa, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e province autonome interessate e al CIPE. 5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazione di efficacia del contratto di filiera o di distretto di cui al successivo comma 6, la banca finanziatrice provvede a stipulare con il beneficiario il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, nel rispetto della convenzione sottoscritta sulla base dello schema-tipo approvato dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e trasmettendo tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali copia del suddetto contratto di finanziamento. Per i piani soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto di filiera o di distretto e' stipulato entro novanta giorni dalla data della comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa agli esiti di detta notifica. 6. L'efficacia del contratto di filiera o di distretto e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla stipula, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle banche finanziatrici. 7. Fino alla stipula del contratto di finanziamento sia la banca autorizzata sia le banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera o di distretto oggetto di istruttoria. 8. Per il computo del termine di cui al comma 1, relativo all'espletamento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'attivita' istruttoria dei progetti esecutivi e al termine di cui al comma 4, relativo alla sottoscrizione del contratto, non si considera il mese di agosto. |
| Art. 12. Elementi del contratto 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 6, il contratto di filiera o di distretto stipulato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il soggetto proponente, deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) i soggetti contraenti e l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e con allegato il piano progettuale approvato; b) le modalita' di esecuzione; c) l'impegno finanziario dei soggetti beneficiari in merito all'apporto di mezzi propri previsto nel piano progettuale; d) gli estremi delle deliberazioni di concessione del finanziamento bancario ordinario e del finanziamento agevolato; e) i tempi di realizzazione del progetto; f) l'ammontare delle agevolazioni concesse; g) le ricadute occupazionali del piano progettuale; h) la durata del contratto; i) i tempi e le modalita' di erogazione delle agevolazioni concedibili, le modalita' di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri; j) i casi di revoca, parziale o totale, delle agevolazioni. 2. Il contratto, nonche' tutti i diritti e obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti, non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione del contratto stesso. |
| Art. 13. Erogazione delle agevolazioni 1. Le modalita' di erogazione delle agevolazioni sono disciplinate dai successivi commi. 2. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 5. Le quote di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti ritenuti ammissibili. La prima quota del solo contributo in conto capitale puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono alla banca autorizzata la documentazione di cui all'art. 16 per l'accertamento, da parte della banca medesima, della corrispondenza degli investimenti realizzati rispetto a quanto previsto nel contratto ed alle erogazioni richieste. 4. La banca autorizzata, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 16, provvede ad istruire le richieste di erogazione ed invia le risultanze dell'istruttoria effettuata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativamente al contributo in conto capitale e, entro il medesimo termine, alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata, relativamente al finanziamento agevolato. 5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricevuta la relazione della banca autorizzata attestante la conformita' della realizzazione del programma di investimenti con le specifiche di cui al progetto esecutivo e alle prescrizioni contenute nel contratto, ovvero, nel caso di erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' della relativa richiesta, provvede ad erogare, dandone comunicazione alla banca autorizzata e alle banche finanziatrici, la corrispondente quota di agevolazione relativa al contributo in conto capitale. 6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di finanziamento, richiede alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'erogazione delle quote di finanziamento agevolato e, unitamente alle corrispondenti quote di finanziamento bancario ordinario, le versa alle imprese beneficiarie. 7. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 17, comma 2, dal contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. |
| Art. 14. Variazioni dei programmi 1. I soggetti proponenti devono comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale degli investimenti, le variazioni della tipologia degli investimenti nonche' le variazioni nella forma del soggetto proponente/beneficiario conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali. 2. Nel caso di contratti proposti dai consorzi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il consorzio puo' richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di una o piu' imprese, l'autorizzazione al subentro di nuove imprese consorziate nella posizione delle precedenti imprese beneficiarie, in via provvisoria, delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata entro dodici mesi dalla data di adozione della delibera CIPE di approvazione e di finanziamento del contratto di filiera o di distretto, e comunque prima della sottoscrizione del contratto stesso, e deve essere accompagnata da: a) una relazione della banca autorizzata, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il piano progettuale approvato e con i relativi obiettivi; b) la delibera di concessione del finanziamento bancario in favore del soggetto subentrante. 3. La relazione di cui al precedente comma 2, lettera a), deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla sua ricezione, effettua l'istruttoria della richiesta. In caso di esito positivo, il Ministero presenta la richiesta di subentro all'approvazione del CIPE entro i successivi quindici giorni. Entro dieci giorni dalla comunicazione del Ministero inerente l'intervenuta approvazione del subentro da parte del CIPE, CDP delibera il relativo finanziamento agevolato. |
| Art. 15. Revoca delle agevolazioni 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5 e all'art. 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su segnalazione della banca autorizzata, da comunicare contestualmente anche alle banche finanziatrici, qualora: a) per i beni del medesimo piano oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di «de minimis»; b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) il beneficiario non abbia maturato, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera o di distretto, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del contributo in conto capitale; e) il piano non venga ultimato entro i termini previsti dall'art. 4, comma 2; f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario; g) il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 11, comma 6; h) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale. 2. Nell'ipotesi sub-a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione del beneficiario e qualora quest'ultimo intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17 senza che il beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca e' totale. 3. Nell'ipotesi sub-b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il beneficiario comunica tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla banca autorizzata l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17 senza che il beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del piano stesso, determinando, di conseguenza il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero importo concesso a fronte del piano approvato. 4. Nell'ipotesi sub-c) di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. 5. Nelle ipotesi sub-e) di cui al comma 1, la richiesta di proroga e' inoltrata dal beneficiario alla banca autorizzata almeno quattro mesi prima del termine previsto per il completamento degli investimenti. La banca autorizzata trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali detta richiesta, a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, accompagnata dal proprio motivato parere. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del piano e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 6. Nelle ipotesi sub-d), f), g) e h), la revoca delle agevolazioni e' totale. 7. La revoca delle agevolazioni comporta, per il contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definita all'art. 6, comma 5, del presente decreto, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione. 8. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. 9. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 10. La risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l'estinzione anticipata, intervenuta successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale, comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla risoluzione medesima. 11. La revoca parziale o totale delle agevolazioni e' comunicata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla banca autorizzata e alle banche finanziatrici. |
| Art. 16. Documentazione di spesa 1. Per i programmi di cui al precedente art. 1, comma 2, ai fini dell'erogazione delle quote di contributo in conto capitale e di finanziamento con capitale di credito, il beneficiario trasmette alla banca autorizzata la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati, secondo le modalita' previste dal contratto di cui all'art. 11, comma 4 . |
| Art. 17. Concessione definitiva delle agevolazioni 1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16 da parte delle banche autorizzate, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del piano stesso, con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. 2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del beneficiario stesso. 3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad erogare, relativamente al contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita all'art. 15, comma 9. 4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 16 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. |
| Art. 18. Controlli e ispezioni 1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' disporre controlli e ispezioni sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle banche autorizzate e sulla regolarita' dei procedimenti. 2. Ai fini del monitoraggio del piano agevolato, il proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera o di distretto, si fara' carico di inviare periodicamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla banca autorizzata le dichiarazioni, rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti lo stato d'avanzamento dei progetti e l'indicazione degli eventuali beni dismessi, sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il proponente provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale a decorrere da quello relativo all'avvio del piano agevolato e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione del piano medesimo. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del piano. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'interessato inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. |
| Art. 19. Operazioni di riordino fondiario 1. Alle operazioni di riordino fondiario, finalizzate alla costituzione o all'ampliamento di efficienti strutture produttive, si applicano, come requisiti e condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, le condizioni economiche, le modalita' di concessione, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni di erogazione e revoca delle agevolazioni, le modalita' di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e l'eventuale finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalita' di rimborso del finanziamento agevolato gia' applicati dall'ISMEA ai sensi del regime di aiuto n. 110/2001, approvato con la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, n. SG (2001)D/208933. 2. L'ISMEA assume l'intero rischio di ciascuna operazione di finanziamento agevolato, impegnandosi, in ogni caso e per tutto il periodo di ammortamento, a rimborsare alla CDP S.p.A. le quote erogate con l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, indipendentemente dall'effettivo pagamento delle rate da parte delle imprese finanziate. Per tali finanziamenti, concessi dall'ISMEA utilizzando provvista CDP a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, remunerata ad un tasso pari all'1% annuo, non si applica il decreto del 12 luglio 2006, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate dalla CDP S.p.A. a valere sul predetto Fondo. 3. La convenzione di cui all'art. 1, comma 356, lettera b), della legge n. 311/2004 e' sottoscritta dalla CDP S.p.A. e dall'ISMEA. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2007 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali De Castro Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2008 Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 81 |
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