Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2008 (vai al sommario) |
REGIONE LIGURIA |
COMUNICATO |
Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acqua minerale denominata «Fonte delle anime», nel territorio del comune di Calizzano. (Deliberazione n. 23 del 18 gennaio 2008). |
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(Omissis); Delibera: 1) Di disporre, ai sensi dell'art. 32, della legge regionale n. 33/1977, citata, in considerazione del programma di coltivazione del giacimento minerario, il rinnovo della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Fonte delle Anime», nel comune di Calizzano (Savona) - gia' assentita con decreto ministeriale del 2 agosto 1967 e rinnovata con decreto della giunta regionale n. 4099 dell'11 ottobre 1978, a favore della societa' «Acqua Minerale di Calizzano S.p.a.», in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie, codice fiscale n. 00112190095, indicata nelle premesse. 2) Di disporre, altresi', che tale rinnovo e' previsto per la durata di anni trenta, a decorrere dal 4 febbraio 2008, data di scadenza della concessione, per un'area di concessione pari ad ettari 147,12, secondo le planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Ca!izzano (Savona), fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale n. 33/1977, citata. 3) Di stabilire che la societa' Acqua Minerale di Calizzano e' tenuta: a) a corrispondere alla regione Liguria la tassa di concessione regionale di Euro 1.666,09, nonche' - a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977, citata - il canone annuo anticipato di Euro 756,28, pari al diritto proporzionale annuo di Euro 5,11, per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005; b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, citata, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; c) ad inviare alla Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento; d) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti; e) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche' - almeno una volta all'anno - all'effettuazione delle analisi batteriologiche; f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonche' a fornire, ai dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori; g) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione, nel corso dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale; h) ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia mineraria; i) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977 citata, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso; l) a far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con la previsione dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977, citata. 4) Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita'. |
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