Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 gennaio 2008
Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni ed integrazioni ;
Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, che modifica, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1782/2003 integrandolo, in particolare, con l'art. 68-ter, con l'art. 110-unvicies, con l'art. 110-duovicies;
Visto il regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in applicazione del quale e' stato erogato, fino alla campagna 2007-2008, un aiuto alla produzione di pomodoro da industria;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, recante modalita' di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2007 del 20 dicembre 2007 ;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2007 del 20 dicembre 2007;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea ;
Visto il decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, recante disciplina del regime di condizionalita' della PAC, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 ottobre 2007;
Visto il decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione;
Considerato che con il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 e' stato disposto di applicare, per il pomodoro consegnato per la trasformazione, il sistema transitorio di cui all'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, erogando per la durata di tre anni un aiuto per ettaro globalmente pari al 50% della componente del massimale nazionale;
Considerato che, in attuazione dell'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il richiamato decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007 dispone altresi' di limitare l'erogazione dell'aiuto previsto dall'art. 68-ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 ai soli produttori di pomodoro consegnato per la trasformazione associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento;
Ritenuto che il rafforzamento delle organizzazioni di produttori costituisce un obiettivo primario della organizzazione comune di mercato del settore degli ortofrutticoli e che appare opportuno affidare alle stesse un ruolo esclusivo nella gestione della contrattazione, ai fini di un equilibrato rapporto fra la parte agricola e la parte industriale nelle filiere dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
Considerato che l'art. 110-duovicies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 consente inoltre agli Stati membri la possibilita' di subordinare la concessione dell'aiuto comunitario ad altri criteri obiettivi e non discriminatori;
Ritenuto di subordinare la concessione dell'aiuto, anche al fine di evitare investimenti realizzati al solo scopo di percepire gli aiuti comunitari, all'impegno di realizzare e consegnare ai primi trasformatori una produzione non inferiore ad una quantita' minima riferita alla resa regionale storica;
Ritenuto di dover prevedere, in caso di consegne inferiori alla quantita' minima sopraindicata, una proporzionale riduzione delle superfici ammesse all'aiuto;
Ritenuta la necessita' di definire l'ammontare dell'importo dell'aiuto indicativo per il 2008, nonche' di emanare le disposizioni necessarie all'applicazione delle richiamate norme comunitarie;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
Per gli scopi del presente decreto si intende per :
a) «richiedente»: ogni agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003 con l'obiettivo di produrre pomodoro da industria;
b) «aiuto»: il pagamento transitorio per le superfici coltivate a pomodoro da industria, previsto dagli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c) «primo trasformatore»: ogni utilizzatore del pomodoro da industria di cui agli articoli 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, accreditato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, che esegue la prima trasformazione al fine di ottenere uno o piu' dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/1996;
d) «organizzazione di produttori»: ciascun soggetto giuridico che soddisfi i requisiti previsti all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1182/2007 e che sia riconosciuta in conformita' con l'art. 4 del medesimo regolamento, o un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento.
e) «consegna»: ogni operazione che comporti la fornitura di pomodori ad un primo trasformatore, in forza di un contratto o impegno di conferimento;
f) «Agea»: l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
g) «Organismo pagatore»: l'Organismo pagatore riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali, competente in base alla sede legale o alla residenza dei produttori;
h) «Regione» la regione o la provincia autonoma competenti per territorio.
 
Art. 2.
Beneficiari e condizioni di ammissibilita'
1. L'aiuto di cui agli articoli 68 ter paragrafo 1, 110-unvicies e 110-duovicies del regolamento (CE) n. 1782/2003, come previsto dal decreto ministeriale n. 1540 del 22 ottobre 2007, e' concesso a favore degli agricoltori che producono pomodori da industria, nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003, n. 1973/2004 e n. 796/2004.
2. In particolare, l'aiuto e' corrisposto ai produttori di pomodoro:
a) associati ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 o ad un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento;
b) le cui superfici agricole, destinate alla produzione di pomodoro da industria, abbiano una dimensione complessiva di almeno 0,3 ettari e una dimensione per appezzamento superiore a 500 metri quadri, nonche' siano interamente seminate e siano oggetto delle lavorazioni secondo le normali pratiche di coltivazione ;
c) che hanno concluso, per il tramite di una organizzazione di cui al punto a), un contratto o un impegno di conferimento con un primo trasformatore per la trasformazione del pomodoro da industria prodotto sulle superfici oggetto di contratto;
d) il cui contratto o impegno di conferimento contengono gli elementi indicati negli articoli 6 e 7 del presente decreto;
e) la cui produzione e' consegnata al primo trasformatore con il quale e' stato concluso il contratto o l'impegno di conferimento.
3. I richiedenti sono tenuti al rispetto dei criteri di condizionalita', fissati con decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, pena la riduzione o l'esclusione dall'aiuto ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
 
Art. 3.
Accreditamento dei primi trasformatori e revoca
1. I primi trasformatori di pomodoro, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 171-quinques ter del regolamento (CE) n. 1973/2004, sono accreditati dall'Organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa, secondo i requisiti, le modalita' e le procedure definiti dall'Agea in attuazione del citato articolo. L'accreditamento e' revocato dal medesimo Organismo pagatore nel caso in cui non ricorrano uno o piu' requisiti per l'autorizzazione, secondo le modalita' e le procedure definite dalla medesima Agea.
2. I primi trasformatori riconosciuti e in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/1996 si intendono accreditati anche ai sensi del presente decreto .
3. L'Agea, nel rispetto dell'art. 171-quinques ter, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1973/2004 rende disponibile e pubblico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei primi trasformatori di pomodoro accreditati. Per i nuovi accreditamenti conseguenti a riconversione di impianti, l'Agea puo', secondo le modalita' e le procedure definite dalla medesima Agea, integrare tale elenco oltre la data sopra indicata.
 
Art. 4.
Organizzazioni di produttori e gruppi di produttori
1. Le organizzazioni di produttori o i gruppi di produttori di cui all'art. 171-quinques del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciuti dalle Regioni ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori gia' riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996, si considerano riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.
3. I gruppi di produttori cui e' stato concesso il prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/1996 continuano a beneficiare di tale prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1182/2007.
 
Art. 5.
Fissazione del livello dell'aiuto
1. Entro il 31 gennaio dell'anno rispetto al quale l'aiuto e' richiesto e ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004, e' fissato con decreto ministeriale l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro coltivato a pomodoro. Per il 2008 l'importo e' fissato in 1.300 euro/ha .
2. L'importo definitivo dell'aiuto per ettaro, ai sensi dell'art. 171-quinques quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e' fissato per ciascun anno sulla base della superficie determinata a seguito dei controlli di ammissibilita' previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 6.
Contratto o impegno di conferimento
1. Un contratto, concluso fra una organizzazione di produttori o gruppo di produttori, debitamente riconosciuti, che rappresentano l'agricoltore ed un primo trasformatore, e' stipulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. Qualora l'organizzazione di produttori agisca anche come primo trasformatore in luogo del contratto e' stipulato un impegno di conferimento. Ciascuna organizzazione di produttori puo' stipulare un solo contratto con ciascun primo trasformatore.
2. I contratti e gli impegni di conferimento, debitamente sottoscritti dalle parti contraenti, devono pervenire all'Organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori entro il 15 marzo di ciascun anno. Le modalita' di trasmissione e di validazione dei contratti e degli impegni di conferimento sono definite dall'Agea.
I contratti e gli impegni di conferimento, redatti su appositi modelli predisposti dall'Organismo pagatore competente sulla base delle istruzioni emanate dall'Agea, devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) le parti contraenti;
b) la superficie prevista che sara' investita a pomodoro da industria;
c) la quantita' di materia prima prevista;
d) le condizioni applicabili alla consegna del pomodoro e, comunque, il prezzo e i termini di pagamento.
 
Art. 7.
Informazioni supplementari relativi ai contratti
1. Ad integrazione e completamento di quanto riportato nel contratto e nell'impegno di conferimento, entro il 30 giugno di ciascun anno le organizzazioni dei produttori inviano all'Organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'organizzazione dei produttori le informazioni supplementari relativi ai contratti, che costituiscono parte integrante degli stessi, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 171-quinques bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, e secondo le modalita' definite dall'Agea. Le suddette informazioni devono contenere almeno i seguenti elementi:
a) l'elenco completo dei produttori, riferiti ai contratti e agli impegni di conferimento;
b) la superficie di ciascun produttore investita a pomodoro da industria, con eventuale indicazione delle varieta' e tipi di coltivazione particolari;
c) la quantita' di materia prima che sara' oggetto della consegna da parte di ciascun produttore, con eventuale indicazione delle varieta' e tipi di coltivazione particolari.
La quantita' di prodotto di cui alla lettera c) non puo' essere inferiore al 70% delle rese regionali indicate nell'allegato 1 del presente decreto, ad esclusione di quella riferita alle varieta' e a tipi di coltivazione particolari.
 
Art. 8.
Domanda di aiuto transitorio per superficie
1. La domanda di aiuto e' presentata dal richiedente, entro il 15 maggio di ciascun anno, all'Organismo pagatore competente, secondo le istruzioni emanate dall'Agea relativamente alla domanda unica di pagamento.
2. L'Organismo pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati dall'Agea, gli elementi che dovranno essere contenuti nelle domande di aiuto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 
Art. 9.
Determinazione delle superfici ammissibili all'aiuto
1. L'organizzazione dei produttori riconosciuta, ultimata la fase di raccolta e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno comunica, per singolo produttore richiedente, all'Organismo pagatore competente, in base alla sede legale dell'organizzazione di produttori riconosciuta e secondo le modalita' definite dall'Agea, la quantita' di materia prima consegnata ai primi trasformatori contraenti e le corrispondenti superfici investite, con eventuale indicazione delle varieta' e tipi di coltivazione particolari.
2. Fatte salve cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, qualora la materia prima consegnata dal singolo produttore richiedente ai primi trasformatori, ad esclusione di quella riferita alle varieta' e a tipi di coltivazione particolari, risulti inferiore al 70% della resa regionale, di cui all'allegato 1 del presente decreto, la superficie ammessa all'aiuto e' determinata applicando un coefficiente ottenuto dividendo il quantitativo consegnato per ettaro per il quantitativo minimo stabilito, pari al 70% della suddetta resa regionale.
 
Art. 10.
Caratteristiche qualitative della materia prima
e dei prodotti finiti
Le modalita' relative al rispetto delle caratteristiche qualitative della materia prima consegnata al primo trasformatore autorizzato e dei prodotti finiti ottenuti dallo stesso e le conseguenti procedure di controllo sono definite dall'Agea in attuazione dell'art. 55, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
 
Art. 11.
Controlli e sanzioni
1. L'Agea dispone in ordine alle attivita' di controllo finalizzate a verificare la consistenza delle superfici investite e le quantita' di prodotto consegnate.
2. L'Agea disciplina le modalita' di applicazione delle sanzioni a carico del primo trasformatore di cui all'art. 171-quinques ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004.
3. Nel caso in cui l'organizzazione dei produttori non si conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali e' revocato il relativo riconoscimento da parte della Regione.
 
Art. 12.
Disposizioni finali
Le procedure di attuazione del presente decreto sono definite dall'AGEA.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 108
 
Allegato I

----> Vedere allegato a pag. 44 <----
 
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