Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2008 (vai al sommario)
REGIONE SICILIA
DECRETO 23 gennaio 2008
Proroga al D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, vincolo di immodificabilita' temporanea imposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale del 30 aprile 1991, n. 15, Acicatena - «Area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo».

L'ASSESSORE DEI BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
Visto lo statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito e abrogato il testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il decreto legislativo n. 157/2006, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 42/2004, in relazione al paesaggio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 102»;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Tenuto conto dell'Accordo Stato-regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale, prevedendo tra l'altro all'art. 8 tempi e modi di verifica dei P.T.P. gia' redatti;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002 «Atto di indirizzo della pianificazione paesistica»;
Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il parere reso dalla presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota prot. n. 6826/87.11.05 dell'11° maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di iinmodificabilita' temporanea e loro presupposti;
Vista la circolare prot. n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'assessore regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilta' temporanea e loro presupposti;
Visto il D.D.S. n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, con il quale e' stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico n. 490/99, l'area comprendente «Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini», ricadente anche nel territorio comunale di Acicatena;
Visto il D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, con il quale, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo» ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, sono state dichiarate temporaneamente immodificabili in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico;
Vista l'ordinanza n. 881/06 del 25 maggio 2006, con la quale il T.A.R. di Catania ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del sopracitato D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2007, impugnato con il ricorso n. l 119/2006 proposto dalla Societa' Costruzioni Spampinato s.r.l.;
Considerata l'imminente scadenza del vincolo di immodificabilita' come sopra specificato;
Considerato che il Piano territoriale paesistico dell'Ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) in cui ricade l'area in questione, e' stato consegnato dai consulenti incaricati della redazione entro il termine previsto del 31 dicembre 2006 e trasmesso dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Catania con nota prot. n. 3562 del 14 maggio 2007, all'assessorato regionale dei beni culturali ambientali ed educazione permanente, per l'avvio delle procedure di approvazione;
Vista la nota prot. n. 452 dell'11 gennaio 2008, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato per un periodo di ulteriori 12 mesi (1 anno) al fine di evitare, con la decadenza del vincolo in questione, la mancanza di una opportuna tutela nell'area interessata, nelle more dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);
Considerato che ad oggi non si e' potuto provvedere all'approvazione dell'ambito 13 perche' «in fase di verifica degli elaborati consegnati e' stata riconosciuta la complessita' e l'articolazione del territorio compreso nell'ambito 13 per cui questa Soprintendenza ha chiesto ulteriori approfondimenti soprattutto per la parte attinente l'apparato normativo.»;
Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;
Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;
Considerato per quanto sopra espresso che, nelle more della approvazione dell'ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) sussistono motivate esigenze per prorogare per ulteriori 12 mesi (1 anno) e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore, il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente nell'area contermine alla Torre Casalotto e nell'area archeologica di Santa Venera al Pozzo e meglio individuate nel D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione del Piano territoriale paesistico - ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo);
Ritenuto che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo Assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare, attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del P.T.P. in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale della zona in questione e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza.
Decreta:
Art. 1.
E' prorogato per un periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di sua scadenza, salvo quanto disposto al successivo art. 2, giusta D.A. n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto ai sensi e pergli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nell'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, ricadenti nel territorio comunale di Acicatena, per effetto del D.A n. 5007 del 16 gennaio 2006, secondo le disposizioni e le modalita' contenute nel sopra citato provvedimento, che si intendono tutte richiamate e confermate.
 
Art. 2.
Fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico - ambito 13 (Area del cono vulcanico etneo) e comunque non oltre il termine di 12 mesi (1 anno) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e' vietata, nel territorio descritto e individuato nel D.D.S. n. 5007 del 16 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 3 febbraio 2006, facente parte del comune di Acicatena, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, di cui sopra e' cenno ai sensi degli articoli 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 157/2006, e 12 del regio decreto n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sara' trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza al comune di Acicatena, perche' venga affissa per novanta giorni all'albo pretorio del comune stesso.
Altra copia della Gazzetta sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena, ove gli interessati potranno prenderne visione.
La Soprintendenza competente comunichera' a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Acicatena.
 
Art. 4.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
Palermo, 23 gennaio 2008
L'assessore: Leanza
 
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