Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. 27
Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera b), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006, ed in particolare l'articolo 2, primo comma, lettera f);
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione
locale
1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: «legge», e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.
2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato «Consiglio», e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attivita' amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura:
a) la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonche' lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneita' a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;
b) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali;
c) la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonche' lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto;
d) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali;
e) l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle autonomie locali, nonche' l'elaborazione, anche su incarico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunita' rappresentate per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarieta'.
3. La Scuola puo' stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali.
4. Le attivita' formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno.
5. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.



Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (Omissis).».
- Il testo dell'art. 104 del decreto legislativo del
18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente:
«Art. 104 (Scuola superiore della pubblica
amministrazione locale e scuole regionali e
interregionali). - 1. L'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al
comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i
criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per
l'attivita' formativa anche in sede decentrata con
istituti, enti, societa' di formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed
interregionali per la formazione e la specializzazione dei
segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi,
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
- Il testo della lettera b) del comma 19 dell'art. 1
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114) e' il seguente:
«Art. 19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio
dei Ministri:
a) (omissis);
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale.».
Note all'art. 1:
- L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:
«Art. 14 (Idoneita' a segretario generale). - 1. Fino
all'introduzione di una diversa disciplina recata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneita' a
segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue
mediante superamento delle prove selettive previste dal
piano di studi di apposito corso di specializzazione presso
la Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della
legge. Il numero degli idonei non puo' superare il settanta
per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.
Colui che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al
corso per l'anno successivo.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si
consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima
per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000
abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneita' comporta
l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali
dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a
livello regionale o interregionale e sono disciplinati con
provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1,
sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno
quattro anni. Al corso di specializzazione per il
conseguimento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono
ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data
della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine
di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo
e delle fasce professionali, determina, con cadenza
annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere
ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi
di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia
superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione.».
- Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente:
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».



 
Art. 2.
Organi della Scuola
1. Organi della Scuola sono il comitato tecnico scientifico ed il direttore.
 
Art. 3.
Comitato di indirizzo tecnico-scientifico
1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», e' composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali.
2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. La nomina del quinto componente e' effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola.
3. Ai cinque componenti del comitato e' attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non puo' comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio.
4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio:
a) la programmazione della attivita' didattica della Scuola attraverso la deliberazione, su proposta del direttore, del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, recante la attuazione degli indirizzi annuali e triennali e degli obiettivi strategici e gestionali definiti dal Consiglio;
b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, nonche' la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento delle prove di esame;
c) la formulazione del parere sulle convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4;
d) la verifica della conformita' ai programmi di cui alla lettera a) delle attivita' didattiche espletate;
e) la valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita' formativa anche mediante gli organismi di cui all'articolo 2, comma 138, e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 
Art. 4.
Direttore e vicedirettori
1. Il direttore della Scuola:
a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo;
b) assicura, in conformita' agli obiettivi indicati dal Consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attivita' didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell'Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale;
d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attivita' formative;
e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione;
f) svolge tutte le attivita' non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti.
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 il direttore e' coadiuvato, qualora nominati, da non piu' di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati.
3. Il direttore e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed e' scelto tra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
6. I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A.
7. La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.
8. Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attivita' esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia.
 
Art. 5.
Personale della Scuola
1. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente.
2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incarichi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di curriculum di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.
3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola e' stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo' avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola.
5. La spesa complessiva per il personale e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.
6. I segretari comunali e provinciali in disponibilita', previa deliberazione del Consiglio, possono essere autorizzati a prestare servizio presso il Dipartimento per gli affari regionali, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' presso la segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarita' del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.
 
Art. 6.
Organizzazione territoriale della Scuola
1. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonche' di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.
2. Allo svolgimento, in forma decentrata delle attivita' di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola puo' provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, e' stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attivita' formative alle stesse demandate sono definite con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 4, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale.
4. Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresi' essere individuati, in misura non superiore alla meta' dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale.
5. La durata dell'incarico dei responsabili di sede e' prevista nel provvedimento di nomina e non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore.
6. I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B.
 
Art. 7.
Finalita' e modalita' di svolgimento dell'attivita'
didattica della Scuola
1. L'attivita' didattica e' orientata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2.
2. L'attivita' didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica formativa, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonche' di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed e' realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonche' di pubbliche amministrazioni estere.
3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' di assistenza tecnica formativa, anche in sede decentrata, il direttore puo' stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, con le scuole di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le universita', nonche' con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale.
4. Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, puo' stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attivita' di formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). Gli oneri relativi a tali convenzioni gravano sulle amministrazioni richiedenti.



Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 580 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.) e' il seguente:
«580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle
amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle
attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione
rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato
sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro
fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle
innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita
l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti
delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della
pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia
per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica
di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e
contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica
amministrazione e' soppressa a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le
relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale
sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi
rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed
obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per
la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la
loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del
personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento
di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni
ordinamentali.».



 
Art. 8.
Ordinamento contabile della Scuola
1. Le attivita' ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4.
2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio con riferimento alle risorse attribuite.
3. Il Consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attivita' formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attivita' formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonche' da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti.
4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 102, commi 5 e 6 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il
seguente:
«5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di
mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal
regolamento di cui all'art. 103, percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario
dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente,
e definito in sede di accordo contrattuale.
6. Per il proprio funzionamento e per quello della
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al
comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di
segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n.
604, e successive modificazioni.».
- Il testo degli articoli 24, 26, 27, 28, 29 nonche'
dei commi 1 e 2 dell'art. 30. del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:
«Art. 24 (Gestione delle entrate). - 1. Tutte le
entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai
soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso
l'istituto incaricato del servizio di cassa.
2. La gestione delle entrate e' affidata al
responsabile del servizio che adotta tutti gli atti
necessari.».
«Art. 26 (Servizio di cassa). - 1. Il servizio di cassa
e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad
un istituto di credito, previo esperimento di apposita
gara.
2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed
effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le
disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i
mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati,
ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del
versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e
comunicata dall'Agenzia nel mandato.
3. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli
incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa
che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio
finanziario centrale dell'Agenzia.
4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la
periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria,
dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione
sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le
comunicazioni.
5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di
cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio
dell'anno successivo. Il conto di cassa e' approvato dal
consiglio nazionale di amministrazione entro il mese
di febbraio dello stesso anno di presentazione.».
«Art. 27 (Contabilita' dell'Agenzia). - 1. Il
responsabile del servizio finanziario centrale e'
responsabile della tenuta della contabilita' analitica,
secondo le norme vigenti.
2. Il responsabile del servizio finanziario centrale
cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle
relative scritture, nell'ambito della contabilita'
analitica.
3. Il responsabile del servizio finanziario centrale
riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi
periferiche, curando anche la corretta periodicita' delle
comunicazioni.».
«Art. 28 (Servizio di economato). - 1. Per le spese, il
cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di
amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in
materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di
manutenzione, e' istituito un servizio di economato,
affidato ad un funzionario.
2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a
carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso
effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del
servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono
ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente
utilizzato e per esso e' dato rendiconto.
3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle
anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.».
«Art. 29 (Acquisizione di beni e servizi). - 1.
All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a
mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle
condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio
di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in
economia, per le forniture economali entro il valore
massimo stabilito dal consiglio di amministrazione.
2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di
amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi
aventi caratteristiche di esclusiva, e' consentito
procedere alla scelta del contraente a trattativa privata,
preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca
di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una
gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore
offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico.
3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti
provvede il responsabile del servizio finanziario centrale.
Per la valutazione delle offerte di gara puo' essere
nominata apposita commissione composta, di norma, da
personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti
esterni.
4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad
universita' e centri specializzati, o a persone di
riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con
provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma
individuale o collettiva, da parte del personale
dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile
del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a
L. 10.000.000, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da
certificato di regolare esecuzione del responsabile del
servizio finanziario centrale.».
«Art. 30 (Sedi regionali). - 1. Nelle sedi regionali il
finanziamento delle spese e' effettuato a mezzo di aperture
di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte
sulla base di un programma generale deliberato dal
consiglio di amministrazione nazionale.
2. In dette sedi un responsabile viene preposto al
servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per
la gestione delle entrate e delle spese che sono
attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del
servizio finanziario centrale.».



 
Art. 9.
Rendiconto e relazione annuale
sull'attivita' della Scuola
1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).
2. Le disponibilita' finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente:
«Art. 31 (Rendiconto generale di gestione). - 1. Il
rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti
documenti:
a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle
entrate effettivamente riscosse e delle spese
effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle
autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data
dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
b) conto economico, redatto secondo le norme del
codice civile;
c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del
codice civile;
d) relazione generale, con l'illustrazione delle
poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della
attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle
previsioni e agli obiettivi programmati.
2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato
dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese
di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i
dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte
dei conti per l'esame.».



 
Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonche' quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma.
2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attivita' didattica in forma decentrata.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, e' abrogato.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2008. Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 123



Nota all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 396 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 novembre 1998, n. 271.



 
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