Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2008 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2008, n. 27 |
Regolamento recante disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica amministrazione locale e delle Scuole regionali ed interregionali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'articolo 1, comma 19, lettera b), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Ravvisata l'esigenza di disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006, ed in particolare l'articolo 2, primo comma, lettera f); Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 15 novembre 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Compiti della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale 1. La Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominata: «legge», e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. 2. La Scuola, in attuazione degli obiettivi strategici indicati dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominato «Consiglio», e nel rispetto degli indirizzi annuali e triennali per l'attivita' amministrativa e la gestione dallo stesso consiglio fissati in relazione al prevedibile andamento delle risorse finanziarie, cura: a) la formazione professionale dei segretari comunali e provinciali ai fini del rilascio dell'abilitazione all'iscrizione al relativo albo, nonche' lo svolgimento dei corsi di specializzazione e delle relative prove selettive per il conseguimento della idoneita' a segretario generale previsti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; b) il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali; c) la formazione d'accesso alla qualifica dirigenziale, l'aggiornamento professionale ed il perfezionamento del personale della pubblica amministrazione locale che svolge funzioni dirigenziali e direttive, nonche' lo svolgimento di corsi e seminari di aggiornamento e riqualificazione destinati ai dirigenti e al personale in servizio presso gli enti locali il cui Consiglio sia stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto; d) lo svolgimento di percorsi formativi per gli amministratori locali; e) l'assistenza tecnica in materia di formazione al sistema delle autonomie locali, nonche' l'elaborazione, anche su incarico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di studi e ricerche a sostegno della funzione di governo delle comunita' rappresentate per la piena valorizzazione del principio di pari ordinazione e di sussidiarieta'. 3. La Scuola puo' stipulare convenzioni con Paesi appartenenti all'Unione europea ai fini della formazione dei dirigenti nel campo della cooperazione europea e della gestione dei fondi strutturali. 4. Le attivita' formative di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte d'intesa con il Ministero dell'interno. 5. Nel rispetto della normativa vigente le attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento danno luogo al rilascio di titoli attestanti il superamento dei corsi e dei seminari svolti ed il grado di profitto conseguito, esprimendolo con un giudizio sintetico anche numerico.
Avvertenze: - Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 1, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Omissis).». - Il testo dell'art. 104 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente: «Art. 104 (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali). - 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e ricerca. 2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. - Il testo della lettera b) del comma 19 dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114) e' il seguente: «Art. 19. - Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) (omissis); b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.». Note all'art. 1: - L'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente: «Art. 14 (Idoneita' a segretario generale). - 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneita' a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non puo' superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al corso per l'anno successivo. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 si consegue l'idoneita' a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province. 3. Il conseguimento dell'idoneita' comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo. 4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione. 5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneita' di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale. 6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.». - Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente: «Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte. 2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e' contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento. 3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo. 5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.».
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| Art. 2. Organi della Scuola 1. Organi della Scuola sono il comitato tecnico scientifico ed il direttore. |
| Art. 3. Comitato di indirizzo tecnico-scientifico 1. Il comitato di indirizzo tecnico-scientifico, di seguito denominato: «comitato», e' composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da cinque esperti di comprovata esperienza e professionalita' in materia di formazione, di organizzazione e di funzionamento della pubblica amministrazione e del sistema delle autonomie locali. 2. I membri del comitato sono nominati dal presidente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata: «Agenzia», tra le seguenti categorie: professori universitari, ordinari o associati, di ruolo, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici di prima fascia, segretari comunali e provinciali, dirigenti privati dotati di adeguata esperienza nel settore della formazione. Uno dei componenti, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dell'interno e due dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. La nomina del quinto componente e' effettuata previa delibera del Consiglio. I componenti del comitato restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente convoca e presiede le sedute del comitato. Partecipano alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, il direttore e, ove nominati, i due vice direttori della scuola. 3. Ai cinque componenti del comitato e' attribuito, per ogni seduta alla quale partecipano, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio. La misura di tale gettone di presenza non puo' comunque superare l'ottanta per cento di quello spettante ai componenti del Consiglio. 4. Sono demandati al comitato, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dal Consiglio: a) la programmazione della attivita' didattica della Scuola attraverso la deliberazione, su proposta del direttore, del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, recante la attuazione degli indirizzi annuali e triennali e degli obiettivi strategici e gestionali definiti dal Consiglio; b) la definizione dei piani di studio per i corsi di abilitazione e di formazione, nonche' la definizione dei criteri e delle modalita' di svolgimento delle prove di esame; c) la formulazione del parere sulle convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4; d) la verifica della conformita' ai programmi di cui alla lettera a) delle attivita' didattiche espletate; e) la valutazione della qualita' e dei risultati dell'attivita' formativa anche mediante gli organismi di cui all'articolo 2, comma 138, e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. |
| Art. 4. Direttore e vicedirettori 1. Il direttore della Scuola: a) propone al comitato lo schema del piano generale della formazione, con il connesso piano finanziario, da svolgere, direttamente o a mezzo di convenzioni, nel corso dell'anno successivo; b) assicura, in conformita' agli obiettivi indicati dal Consiglio, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola ed, in particolare, lo svolgimento dell'attivita' didattica secondo gli atti di programmazione del comitato, adottando i provvedimenti necessari alla loro attuazione; c) cura i rapporti della Scuola con gli organi dell'Agenzia e le relazioni esterne di rilievo istituzionale; d) coordina le strutture territoriali della Scuola e verifica il rispetto, da parte delle stesse, delle disposizioni relative allo svolgimento delle attivita' formative; e) stipula, sentito il comitato, le convenzioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, e adotta i provvedimenti necessari alla loro attuazione; f) svolge tutte le attivita' non espressamente attribuite alla competenza di altri soggetti. 2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 il direttore e' coadiuvato, qualora nominati, da non piu' di due vice direttori che operano secondo le direttive dallo stesso impartite e adottano gli atti ad essi delegati. 3. Il direttore e' nominato dal presidente dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio, ed e' scelto tra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. 4. I vicedirettori, su proposta del direttore, sono nominati dal presidente, previa delibera del comitato tecnico-scientifico, scelti fra i soggetti di cui al comma 3. I provvedimenti di nomina indicano il vice direttore designato a sostituire il direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza e la durata che non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. I vice direttori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 5. Il direttore, qualora dipendente dalle pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Al direttore compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 60 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A. 6. I vicedirettori, qualora dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio in misura non superiore a quello previsto per i segretari generali di classe 1 A. Ai vice direttori compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 A. 7. La spesa complessiva per le figure di cui al presente articolo e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3. 8. Il direttore e i vice direttori svolgono la loro attivita' esclusivamente alle dipendenze della Scuola. Se in servizio presso pubbliche amministrazioni, per la durata dell'incarico sono collocati fuori ruolo ovvero in aspettativa secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di ulteriori incarichi al direttore e ai vicedirettori da parte di soggetti esterni devono essere autorizzati dal presidente dell'Agenzia. |
| Art. 5. Personale della Scuola 1. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente. 2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incarichi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di curriculum di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo. 3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola e' stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo' avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola. 5. La spesa complessiva per il personale e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3. 6. I segretari comunali e provinciali in disponibilita', previa deliberazione del Consiglio, possono essere autorizzati a prestare servizio presso il Dipartimento per gli affari regionali, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' presso la segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarita' del rapporto di lavoro con gli stessi segretari. |
| Art. 6. Organizzazione territoriale della Scuola 1. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonche' di attrezzature per il suo autonomo funzionamento. 2. Allo svolgimento, in forma decentrata delle attivita' di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola puo' provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, e' stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2. 3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attivita' formative alle stesse demandate sono definite con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 4, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale. 4. Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresi' essere individuati, in misura non superiore alla meta' dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale. 5. La durata dell'incarico dei responsabili di sede e' prevista nel provvedimento di nomina e non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore. 6. I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. |
| Art. 7. Finalita' e modalita' di svolgimento dell'attivita' didattica della Scuola 1. L'attivita' didattica e' orientata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 2. L'attivita' didattica comprende interventi formativi e di assistenza tecnica formativa, anche in materie economiche, di tecnica della normazione giuridica, nonche' di tecniche di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, ed e' realizzata utilizzando tra l'altro lo scambio di esperienze con esponenti dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale, comunitaria e internazionale, nonche' di pubbliche amministrazioni estere. 3. Per la realizzazione degli interventi formativi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' di assistenza tecnica formativa, anche in sede decentrata, il direttore puo' stipulare, previo parere del comitato, convenzioni con l'Agenzia per la formazione, con le scuole di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le universita', nonche' con associazioni senza fini di lucro ed altri istituti, enti e societa' di formazione e di ricerca, pubblici e privati, che presentino i necessari requisiti di organizzazione e qualificazione professionale. 4. Oltre all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3, la Scuola, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio, puo' stipulare con amministrazioni pubbliche centrali e locali che lo richiedano, convenzioni annuali o pluriennali per lo svolgimento, nei riguardi del rispettivo personale che espleta funzioni dirigenziali, anche in forma personalizzata, delle attivita' di formazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d). Gli oneri relativi a tali convenzioni gravano sulle amministrazioni richiedenti.
Nota all'art. 7: - Il testo del comma 580 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.) e' il seguente: «580. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualita' delle attivita' formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, e' istituita l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per la formazione, che ne coordina l'attivita', mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.».
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| Art. 8. Ordinamento contabile della Scuola 1. Le attivita' ed il funzionamento della Scuola sono finanziate con il fondo di cui all'articolo 102, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i proventi derivanti dalle eventuali convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4. 2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano generale della formazione, unitamente al piano finanziario, nel quale sono indicate separatamente per la sede centrale della scuola e per ogni sua struttura territoriale, le spese amministrative di funzionamento, le spese di docenza e quelle di organizzazione di corsi. In ogni caso le spese amministrative e di funzionamento non possono eccedere la percentuale stabilita annualmente dal Consiglio con riferimento alle risorse attribuite. 3. Il Consiglio, entro il successivo mese di novembre, approva il piano generale della formazione con il connesso piano finanziario, tenendo distinte le risorse dirette alle attivita' formative dei segretari comunali e provinciali da quelle destinate alle attivita' formative del personale della pubblica amministrazione locale che espleta funzioni dirigenziali e degli amministratori locali, nonche' da quelle necessarie per il funzionamento generale della Scuola e assegna i necessari finanziamenti. 4. Per la gestione delle entrate e delle spese, affidate al direttore della Scuola, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 24, 26, 27, 28, 29 e 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 102, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.) e' il seguente: «5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale. 6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.». - Il testo degli articoli 24, 26, 27, 28, 29 nonche' dei commi 1 e 2 dell'art. 30. del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente: «Art. 24 (Gestione delle entrate). - 1. Tutte le entrate spettanti all'Agenzia sono direttamente versate dai soggetti che ne abbiano titolo alla stessa presso l'istituto incaricato del servizio di cassa. 2. La gestione delle entrate e' affidata al responsabile del servizio che adotta tutti gli atti necessari.». «Art. 26 (Servizio di cassa). - 1. Il servizio di cassa e' affidato dal consiglio nazionale di amministrazione ad un istituto di credito, previo esperimento di apposita gara. 2. L'istituto cassiere riscuote tutte le entrate ed effettua il pagamento di tutte le spese, secondo le disposizioni date con gli ordinativi di incasso e con i mandati. Raccoglie le firme di quietanza sui mandati, ovvero vi appone l'annotazione, firmata e datata, del versamento secondo la modalita' prescelta dal creditore e comunicata dall'Agenzia nel mandato. 3. L'istituto cassiere tiene la contabilita' degli incassi e dei pagamenti in un apposito registro di cassa che gli viene fornito, vidimato, dal dirigente del servizio finanziario centrale dell'Agenzia. 4. L'istituto cassiere informa l'Agenzia, secondo la periodicita' fissata nella convenzione di tesoreria, dell'effettuazione di entrate e spese. Nella convenzione sono stabilite le eventuali modalita' informatiche per le comunicazioni. 5. L'istituto cassiere rende all'Agenzia il conto di cassa con i relativi documenti entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conto di cassa e' approvato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di febbraio dello stesso anno di presentazione.». «Art. 27 (Contabilita' dell'Agenzia). - 1. Il responsabile del servizio finanziario centrale e' responsabile della tenuta della contabilita' analitica, secondo le norme vigenti. 2. Il responsabile del servizio finanziario centrale cura l'amministrazione dei beni patrimoniali e delle relative scritture, nell'ambito della contabilita' analitica. 3. Il responsabile del servizio finanziario centrale riassume nella contabilita' centrale quella delle sedi periferiche, curando anche la corretta periodicita' delle comunicazioni.». «Art. 28 (Servizio di economato). - 1. Per le spese, il cui limite massimo e' stabilito dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, relative ad esigenze d'ufficio ed a lavori di manutenzione, e' istituito un servizio di economato, affidato ad un funzionario. 2. In favore dell'economo sono disposte anticipazioni a carico di capitoli del bilancio e per le quali lo stesso effettua mensilmente rendicontazioni al responsabile del servizio finanziario centrale. Le anticipazioni sono ridotte a fine esercizio all'importo effettivamente utilizzato e per esso e' dato rendiconto. 3. L'economo cura la tenuta di una contabilita' delle anticipazioni ricevute e delle spese effettuate.». «Art. 29 (Acquisizione di beni e servizi). - 1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. E' consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione. 2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, e' consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico. 3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara puo' essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni. 4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad universita' e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacita' e competenza, e' autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione. 5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.». «Art. 30 (Sedi regionali). - 1. Nelle sedi regionali il finanziamento delle spese e' effettuato a mezzo di aperture di credito presso filiali dell'istituto cassiere, disposte sulla base di un programma generale deliberato dal consiglio di amministrazione nazionale. 2. In dette sedi un responsabile viene preposto al servizio finanziario locale e svolge tutte le funzioni per la gestione delle entrate e delle spese che sono attribuite, nel presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario centrale.».
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| Art. 9. Rendiconto e relazione annuale sull'attivita' della Scuola 1. Ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio del rendiconto generale della gestione ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro il 20 del mese di gennaio dell'anno successivo il direttore della Scuola presenta il rendiconto annuale redatto secondo le istruzioni dello stesso Consiglio, comprensivo di una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente sia a livello centrale che territoriale corredata del referto delle verifiche effettuate dal comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d). 2. Le disponibilita' finanziarie non utilizzate sono contestualmente restituite all'Agenzia.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3) e' il seguente: «Art. 31 (Rendiconto generale di gestione). - 1. Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti: a) conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere; b) conto economico, redatto secondo le norme del codice civile; c) conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile; d) relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati. 2. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.».
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| Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. All'entrata in vigore del presente regolamento i provvedimenti di conferimento degli incarichi di direttore, vice direttore e del comitato tecnico scientifico della Scuola nazionale, nonche' quelli dei direttori delle Scuole regionali e interregionali, decadono se non confermati nel termine di sessanta giorni. In caso di mancata conferma i nuovi incarichi sono attribuiti nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la conferma. 2. Fino alla adozione delle deliberazioni con le quali il Consiglio, ai sensi dell'articolo 6, costituisce le nuove strutture territoriali, le scuole regionali e interregionali operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono allo svolgimento dell'attivita' didattica in forma decentrata. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396, e' abrogato. 4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Amato, Ministro dell'interno Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2008. Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 123
Nota all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 396 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1998, n. 271.
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