Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 26
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 novembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni in materia di salute umana
e sanita' veterinaria
1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
2. Sono trasferiti, altresi', tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
10 marzo 1948, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), e' il
seguente:
«Art. 48-bis - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
Note all'art. 1:
- I regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n.
853/2004 (Norme specifiche in materia di igiene per gli
alimenti di origine animale) e n. 854/2004 (Norme
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano),
entrambi del 29 aprile 2004, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. 139 del 30 aprile
2004.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998,
supplemento ordinario.



 
Art. 2.
Forme di collaborazione
1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.
 
Art. 3.
Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative
1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalita' concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo.
2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.
 
Art. 4.
Norme finanziarie
1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e 13 novembre 2000, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 23 dell'11 ottobre 2000 e n. 27 del 2 febbraio 2000.
2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio delle funzioni, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle somme da assegnare alla Regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Regione, si provvedera', entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire il finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1.
 
Art. 5.
Decorrenza del trasferimento
1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro un anno dalla data di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Turco, Ministro della salute
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
Tabella A
(art. 4, comma 2)
Domande di indennizzo presentate durante il primo anno
di esercizio effettivo delle funzioni da parte della Regione

=====================================================================
1 | 2 | 3 | 4 | 5 =====================================================================
Quote | | | |
indennizzo | Rateo agli | Una tantum | Una tantum |
ordinario | eredi | decesso |vaccino al 30% |Totale

Prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.
Seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.
Terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie gia' riconosciute.
Quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo intercorrente tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.
Quinta colonna: riporta la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.
 
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