Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 novembre 2007
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Considerato che il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis (Thomson) e' un fitofago estremamente pericoloso per un gran numero di latifoglie in grado di causare gravi danni al patrimonio forestale e agricolo nazionale;
Considerato che e' stato recentemente introdotto in alcune aree del nord Italia;
Ritenuto opportuno adottare misure fitosanitarie per contenere le popolazioni presenti e impedire la diffusione dell'organismo nocivo;
Ritenuto opportuno adottare misure fitosanitarie per impedire l'introduzione di Anoplophora chinensis da paesi terzi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione
1. La lotta contro Anoplophora chinensis e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.
 
Art. 2.

Definizioni
1. Al fine dell'applicazione del presente decreto sono individuate le seguenti definizioni:
a) zona infestata: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si e' riscontrata la presenza di piante infestate da Anoplophora chinensis;
b) zona insediamento: area in cui la presenza di Anoplophora chinensis ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile l'eradicazione. Tale condizione e' riconosciuta dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;
c) zona cuscinetto: fascia perimetrale di due km attorno alla zona infestata o insediamento;
d) piante sensibili: «Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp. Carpinus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Ficus carica, Lagestroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Rhododendron spp., Rosa spp., Salix spp., Quercus spp., Ulmus spp. Citrus spp.
 
Art. 3.

D i v i e t i
1. Fatte salve le misure fitosanitarie previste a riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e' vietato introdurre nel territorio della Repubblica italiana piante arboree sensibili ad Anoplophora chinensis, anche nanizzate, originarie di paesi terzi non europei, destinate ad essere utilizzate dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali ne' agricoli ne' commerciali.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, provvedono a dare la massima informazione possibile ai passeggeri del divieto di cui al comma 1 ed effettuano controlli a campione nei punti di ingresso comunitari per verificarne il rispetto.
 
Art. 4.

Monitoraggio e ispezioni
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare la presenza dell'insetto Anoplophora chinensis sul territorio di propria competenza, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per i punti di entrata, presso i quali vengono introdotte piante sensibili provenienti da paesi terzi nei quali e' presente Anoplophora chinensis, provvedono ad informare le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per il territorio di destino.
3. I risultati del monitoraggio e delle ispezioni sono comunicati annualmente al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno.
 
Art. 5.

Denuncia casi sospetti
1. E' fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di insetti adulti o di piante con sintomi di attacco da parte di Anoplophora chinensis di segnalarlo alle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio.
 
Art. 6.

Individuazione delle zone infestate o insediamento
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, a seguito del monitoraggio di cui all'art. 4, individuano le zone infestate, le zone insediamento e le relative zone cuscinetto.
 
Art. 7.

Misure fitosanitarie
1. Al fine di eradicare e contenere Anoplophora chinensis sono previste le seguenti misure fitosanitarie:
zona infestata:
a) il monitoraggio di tutte le piante sensibili presenti nel verde pubblico e privato;
b) l'abbattimento di tutte le piante attaccate dall'insetto;
c) l'abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di almeno venti metri dalla pianta infestata;
d) la distruzione del legname e della ramaglia di risulta e delle ceppaie secondo le modalita' prescritte dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
e) il divieto di messa a dimora, a scopo ornamentale, delle piante appartenenti alle seguenti specie: Acer spp., Platanus spp., Betula spp., Carpinus spp., Fagus spp., Corylus spp., Lagerstroemia spp. Malus spp., Pyrus spp., Citrus spp.;
f) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona infestata delle piante sensibili senza specifica autorizzazione dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente;
g) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona infestata;
zona insediamento:
a) l'adozione di appropriate misure di contenimento dell'insetto come definite dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio;
b) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona insediamento delle piante sensibili senza specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio;
c) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona insediamento;
zona cuscinetto:
a) monitoraggio delle piante sensibili presenti;
b) alle piante riscontrate infestate si applicano le misure previste nella zona infestata.
 
Art. 8.

Disposizioni per le aziende vivaistiche
1. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante sensibili all'interno della zona infestata, della zona insediamento e della zona cuscinetto sono oggetto di specifici controlli da parte della struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio ed hanno l'obbligo di:
a) tenere un elenco aggiornato delle piante sensibili presenti in azienda e relativa mappa;
b) eseguire sulle piante sensibili trattamenti insetticidi secondo le indicazioni fornite dalla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.
 
Art. 9.

Deroghe
1. La struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio potra' concedere deroghe relativamente a quanto previsto dall'art. 7, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie, in funzione del rischio fitosanitario.
 
Art. 10.

Cessazione zona infestata
1. Nelle aree ove non si riscontrano sintomi di presenza dell'insetto nei tre anni successivi all'ultimo rinvenimento, lo status di zona infestata puo' essere rimosso.
 
Art. 11.

Divulgazione
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, danno massima divulgazione della pericolosita' dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.
 
Art. 12.

Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
2. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di un territorio, possono prevedere interventi di sostegno ai soggetti danneggiati dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.
 
Art. 13.

Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 217
 
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