Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25
Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti e le pari opportunita';

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
13 dicembre 2005, n. L 326.
-L'art. 12 della legge 6 febbraio 2007 n. 13,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
40, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 12 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). -
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato, il Governo e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
cui all'art. 2, anche il seguente: nel caso in cui il
richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro,
ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato
abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine
sicuro, prevedere che la domanda di asilo e' dichiarata
infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non
ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in
cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono
essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di
comportamenti riferiti al richiedente e che risultano
oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di
provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento
italiano.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
- Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 febbraio 1990, n. 49.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
16 settembre 2004, n. 3031, abrogato a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 38, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2004, n.
299.



 
Art. 2.

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell'elenco comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.



Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 10 e 14 del citato decreto
legislativo 19 novembre 2007 n. 251:
«Art. 10 (Esclusione). - 1. Lo straniero e' escluso
dallo status di rifugiato se rientra nel campo
d'applicazione dell'art. 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di
un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando
tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo,
senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti
risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni
Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione
previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di
rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un
crimine di guerra o un crimine contro l'umanita', quali
definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali
crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio
italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in
qualita' di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia
commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati
con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere
classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla
legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle
finalita' e ai principi delle Nazioni Unite, quali
stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta
delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che
istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei
crimini, reati o atti in esso previsti.».
«Art. 14 (Danno grave). - 1. Ai fini del riconoscimento
della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di
morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese
di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla
persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale.».
- Per la direttiva 2005/85/CE, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3.

Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.



Nota all'art. 3:
- Il regolamento n. 343/2003/CE del 18 febbraio 2003
pubblicato nella G.U.U.E. 25 febbraio 2003, n. L 50.



 
Art. 4
Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezionen internazionale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali", e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui e' collocato il centro.
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.



Note all'art. 4:
- L'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, abrogato dal presente decreto,
recava:
"Commissioni territoriali".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2005 n. 140 recante: "Attuazione
della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri".
"Art. 7 (Competenza delle Commissioni territoriali). -
1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate
dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai
sensi dell'art. 5, comma 2, e' la Commissione territoriale
nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il
centro individuato per l'accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e'
trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi
del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da
quella individuata secondo l'art. 12, comma 2, del
regolamento.".



 
Art. 5.

Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attivita' svolta.
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalita' previste per la Commissione nazionale.



Note all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
si vedano note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»:
«Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarieta' sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».



 
Art. 6.

Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.
 
Art. 7
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda

1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere: a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti
da un mandato di arresto europeo; b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame
dell'istanza di protezione internazionale.



Note all'art. 7:
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, cosi' recita:
"Art. 11 (Lavoro e formazione professionale). - 1.
Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda
ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente
asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e'
rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere
attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura
di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del
comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in
particolare, nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false
relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque,
attinenti agli elementi della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita';
c) mancata presentazione del richiedente asilo
all'audizione davanti l'organo di esame della domanda,
nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il
centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio
eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita'
lavorativa, ai sensi del comma 1, puo' continuare ad
usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai
servizi attivati ai sensi dell'art. 1-sexies del
decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di
contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di
accoglienza determina l'entita' e le modalita' di
riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del
richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il
contributo versato non costituisce corrispettivo del
servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di
accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui
all'art. 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare
corsi di formazione professionale, eventualmente previsti
dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del
richiedente asilo."



 
Art. 8.

Criteri applicabili all'esame delle domande
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.



Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
 
Art. 10.

Garanzie per i richiedenti asilo
1. All'atto della presentazione della domanda 1'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare 1'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
 
Art. 11
Obblighi del richiedente asilo

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita' preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame della domanda.
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita' competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.
 
Art. 12.

Colloquio personale
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia' stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.



Nota all'art. 12:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 25, cosi' recita:
«Art. 3 (Esame dei fatti e delle circostanze). - 1. Il
richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda
di protezione internazionale o comunque appena disponibili,
tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare
la medesima domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con
il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi
della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e'
tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la
documentazione in possesso del richiedente in merito alla
sua eta', condizione sociale, anche dei congiunti, se
rilevante ai fini del riconoscimento, identita',
cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di
viaggio, documenti di identita' e di viaggio, nonche' i
motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale
e' effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il
Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in
merito alla domanda, comprese, ove possibile, le
disposizioni legislative e regolamentari del Paese
d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione
pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche
rendere noto se ha gia' subito o rischia di subire
persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze
personali del richiedente, in particolare la condizione
sociale, il sesso e l'eta', al fine di valutare se, in base
alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui
e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come
persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal
richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano
mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le
condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di
protezione internazionale, al fine di stabilire se dette
attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno
grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della
documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni
rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa
presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla
protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi
cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito
persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di
persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della
fondatezza del timore del richiedente di subire
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi,
salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che
le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e
purche' non sussistono gravi motivi umanitari che
impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle
dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale
non siano suffragati da prove, essi sono considerati
veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla
domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo
per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono
stati prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione
dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute
coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso,
di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di
protezione internazionale il prima possibile, a meno che
egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per
ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in
generale, attendibile.».



 
Art. 13.

Criteri applicabili al colloquio personale
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.
4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio.



Nota all'art. 13:
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, cosi' recita:
«Art. 8 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari). - 1. L'accoglienza e' effettuata in
considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei
loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili
quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per
le quali e' stato accertato che hanno subito torture,
stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone portatrici di
esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro,
ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico,
finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies
del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di
accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali
da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
esigenze.
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e'
effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei
minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei
servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e
dei rifugiati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge,
gli enti locali interessati possono prevedere specifici
programmi di accoglienza riservati ai minori non
accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo.
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla
base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i
minori, con l'Organizzazione internazionale delle
migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per
l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i
familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei
programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e
con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da
tutelare la sicurezza del richiedente asilo.



 
Art. 14.

Verbale del colloquio personale
1. Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero e' rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.
2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione.



Nota all'art. 14:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.



 
Art. 15.

Formazione delle commissioni territoriali e del personale
1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.
 
Art. 16.

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali
1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e' ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.



Nota all'art. 16:
- Si riporta l'art. 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia»:
«Art. 94 (L) (Impossibilita' a presentare la
documentazione necessaria ad accertare la veridicita). - 1.
In caso di impossibilita' a produrre la documentazione
richiesta dall'art. 79, comma 3, questa e' sostituita, a
pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva
di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilita' a produrre la
documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il
cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la
sostituisce, a pena di inammissibilita', con una
dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una
misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione
domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la
certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'art.
79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni
dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o
da un componente della famiglia dell'interessato.».



 
Art. 17.

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali
1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche' all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui all'articolo 18.
 
Art. 18.

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Nota all'art. 18:
- Si riportano gli articoli 2, 7, 8 e 10 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini
entro i quali i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano
direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i
termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto
della loro sostenibilita', sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli
interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine e' di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per
l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di
valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini
di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione
delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque
non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2
e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' non attestati in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o
non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini
di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza
necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente,
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre
un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della
fondatezza dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i
presupposti.».
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui
interesse la comunicazione e' prevista.».
«Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento). -
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.».



 
Art. 19.

Garanzie per i minori non accompagnati
1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione.
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.
 
Art. 20
Casi di accoglienza

1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi: a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita'
o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di
viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello
Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver
eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo; c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare; d) quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario di un
provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
anche se gia' trattenuto in uno dei centri di cui all'articolo 14
del medesimo decreto legislativo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della persona e l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture e' comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.



Nota all'art. 20:
- Si riportano i testi degli articoli 10, 13 e 14 del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286:
"Art. 10 (Respingimento). (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 8). - 1. La polizia di frontiera respinge gli
stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza
avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera
e' altresi' disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita'
di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'art. 4, o che deve
essere comunque respinto a norma del presente articolo, e'
tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato
il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'art. 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorita' di pubblica sicurezza.".
"Art. 13 (Espulsione amministrativa). (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 11). - 1. Per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno puo'
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'art. 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di
soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o 'annullato, ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il
rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies.
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al tribunale ordinario in composizione
monocratica territorialmente competente il provvedimento
con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera.
L'esecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'art. 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo
in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e'
osservato il termine per la decisione, il provvedimento del
questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il tribunale ordinario in
composizione monocratica deve provvedere alla convalida
decorre dal momento della comunicazione del provvedimento
alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure
forniscono al tribunale ordinario in composizione
monocratica, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale ordinario in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale ordinario in composizione monocratica accoglie
o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di
deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e'
presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione.
La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, e' autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro
all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9.
10.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.".
"Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 12). - 1. Quando non e' possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perche' occorre procedere al soccorso dello straniero,
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la solidarieta' sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al tribunale ordinario in
composizione monocratica territorialmente competente, per
la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro permanenza
temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle
conseguenze penali della sua trasgressione
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso
illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13,
comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di
cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato. Si applica la pena
dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e'
stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il
rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del
comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in
violazione delle norme del presente testo unico, nel
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la
reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore
dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati
previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a
ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.".



 
Art. 21
Casi di trattenimento

1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente: a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo
F, della Convenzione di Ginevra; b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta'
sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivita' illecite; c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i
casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d).
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.
3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.



Note all'art. 21:
- Per l'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, si vedano le note all'art. 20.
- Si riporta il testo dell'art. 380 del codice di
procedura penale:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti
anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i
quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'art. 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto
dall'art. 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 533 quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in
quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza
prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle
associazioni di carattere militare previste dall'art. 1
della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3,
comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione,
direzione e organizzazione della associazione di tipo
mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.



 
Art. 22.

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento
1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, e' fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.
 
Art. 23.

Ritiro della domanda
1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
 
Art. 24.

Ruolo dell'ACNUR
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'articolo 38.
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.
 
Art. 25.

Raccolta di informazioni su singoli casi
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.
 
Art. 26.

Istruttoria della domanda di protezione internazionale
1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarieta' sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne da' comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.



Note all'art. 26:
- Per l'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, si vedano le note all'art. 12.
- Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
all'art. 3.
- L'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, cosi' recita:
«Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano
servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore
all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al
comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
verifica della corretta gestione dello stesso e le
modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli
interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie
del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con
permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'art. 1-septies.».



 
Art. 27 .

Procedure di esame
1. L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.
 
Art. 28.

Esame prioritario
1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) la domanda e' palesemente fondata;
b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identita' del richiedente.
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.



Note all'art. 28:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, si vedano le note all'art. 13.
- Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
all'art. 3.



 
Art. 29.

Casi di inammissibilita' della domanda
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
 
Art. 30.

Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.



Nota all'art. 30:
- Per il regolamento n. 343/2003/CE, si vedano le note
all'art. 3.



 
Art. 31.

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi
1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.
 
Art. 32
Decisione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste
dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga
da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi
di cui al comma 2.
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.



Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 del citato
decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251:
"Art. 11 (Riconoscimento dello status di rifugiato). -
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa
domanda e' valutata positivamente in relazione a quanto
stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei
presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non
sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui
agli articoli 9 e 10.".
"Art. 17 (Riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria). - 1. La domanda di protezione internazionale
ha come esito il riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria, in conformita' a quanto stabilito dagli
articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui
all'art. 14 e non sussistono le cause di cessazione e di
esclusione di cui agli articoli 15 e 16.".
- Si riportano gli articoli 5, 20 e 21 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 5 (Permesso di soggiorno). (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 5). - 1. Possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'art. 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validita',
a norma del presente testo unico o che siano in possesso di
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorita' di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti
da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) [superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o
nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
tale estensione];
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza
di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) [superiore a due anni, per lavoro autonomo, per
lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari];
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'art. 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) [in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi];
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'art. 26 del presente testo unico. Il permesso
di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'I.N.P.S. nonche' all'INAIL
per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9
dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'art. 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'art. 29, la durata del permesso di soggiorno non
puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui
al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e'
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti
nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo
straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche
della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio
nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'art.
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero per i reati di cui all'art. 12, commi 1 e 3.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato puo' essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformita' ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identita' e gli altri
documenti elettronici, dall'art. 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione
e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.".
"Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarieta' sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al
Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.".
Art. 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n.
943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13). - 1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle
quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'art. 3,
comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono
restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati
che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altresi' assegnate in via preferenziale
quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonche' agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori
per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresi' essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il
30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per
il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, puo' predispone progetti integrati per il
reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e
privati, che richiedano di predispone analoghi progetti
anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle
offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalita' di
collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.".
- Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo n.
286/1998, si veda nello note all'art. 20.



 
Art. 33.

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.
 
Art. 34.

Rinuncia agli status riconosciuti
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.
 
Art. 35
Impugnazione

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata dichiarata la revoca o la cessazione.
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria.
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale.
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al pubblico ministero e alla Commissione interessata.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10.
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6, assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 375 del Codice di
procedura civile:
"Art. 375 (Pronuncia in Camera di consiglio). - La
Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso
principale e di quello incidentale eventualmente proposto;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o
dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione
a norma dell'art. 332 ovvero che sia rinnovata;
3) provvedere in ordine all'estinzione del processo
in ogni caso diverso dalla rinuncia;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione;
5) accogliere o rigettare il ricorso principale e
l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o
infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilita' per
mancanza dei motivi previsti nell'art. 360 o per difetto
dei requisiti dall'art. 366-bis;".



 
Art. 36.

Accoglienza del ricorrente
1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.



Nota all'art. 36:
- Per l'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, si vedano le note all'art. 7.



 
Art. 37.

Riservatezza
1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.
 
Art. 38.

Regolamenti di attuazione
1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto.



Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
nonne vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 39.

Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e' autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008.
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma 2, e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008.
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per l'anno 2008.
5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di 6.600.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli enti locali.
6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008.
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.



Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39:
«Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del finanziamento delle
attivita' e degli interventi di cui all'art. 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, e' istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui
dotazione e' costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» -capitolo
2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno 2002, gia' destinate agli interventi di cui
all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle gia' attribuite all'Italia
per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento
al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e
da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari»:
Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468 recante:» Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio»:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita'.
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura;
c) [a carico o mediante riduzione di disponibilita'
formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura
non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello
stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i
predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi
pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo
stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta
la somma utilizzata come copertura, potra' essere
incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
programmato in sede di relazione previsionale e
programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare
ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la
presentazione del disegno di legge di assestamento del
bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli
capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle
esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio
che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In
nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
natura le economie che si dovessero realizzare nella
categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del
bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e
12, primo comma, non possono essere esercitate per
l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui
disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate
per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con
legge];
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 40.

Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 38.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2008

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri e (ad interim) Ministro della
giustizia
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Scotti



Note all'art. 40:
Le rubriche degli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazione dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente:
«Casi di trattenimento», «Procedura semplificata»,
«Commissioni territoriali», «Commissione nazionale per il
diritto di asilo».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 2004, n. 303, si vedano le note alle premesse.



 
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