Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 gennaio 2008 |
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di varieta' di specie di piante ortive iscritte nei registri nazionali. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Viste le richieste presentate dagli interessati, volte ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione ai registri nazionali delle varieta' indicate nell'art. 1 del dispositivo; Vista la richiesta presentata dall'interessato, volta ad ottenere la concessione di un periodo transitorio di commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' indicata nell'art. 3 del dispositivo; Visto l'art. 17, decimo comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che prevede la possibilita' di rinnovare l'iscrizione delle varieta' nei registri nazionali per periodi determinati, qualora l'iscrizione medesima sia giunta a scadenza; Visto l'art. 17-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro se la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza, nel qual caso puo' stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi appartenenti alla varieta' stessa, che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione; Considerato che per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le richieste di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale; Atteso che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007, ha preso atto sia delle richieste sopra menzionate sia della mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione delle varieta' indicate negli articoli 2 e 3; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto riportate varieta' ai registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2017:
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Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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| Art. 2. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:
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| Art. 3. A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varieta' sotto riportata, iscritta al registro delle varieta' di specie di piante ortive con il decreto a fianco della stessa indicato, e' cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-bis, quinto comma, possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2010: ===================================================================== Specie |Codice Sian |Varieta' |DM di iscrizione |DM ultimo rinnovo ===================================================================== asparago | 2228 |Marte |04/03/1997 |----
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2008 Il direttore generale: La Torre |
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