IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive; Visto il proprio decreto con il quale e' stata iscritta nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varieta' di fava «Aguadulce supersimonia» riportata nel dispositivo, per la quale, altresi', sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Considerato che il materiale sementiero attribuito alla varieta' di fava «Verdiana», per la quale la ditta Sativa Seeds & Services S.r.l. aveva presentato domanda di iscrizione al registro nazionale dichiarandosi responsabile della conservazione in purezza, e' risultato, dalle prove condotte ai fini dell'iscrizione stessa, appartenere invece alla varieta' «Aguadulce supersimonia» gia' iscritta nel registro nazionale; Considerato che la ditta Sativa Seeds & Services S.r.l, preso atto del risultato delle prove sopra menzionate, ha presentato richiesta per essere riconosciuta responsabile, tra gli altri, della conservazione in purezza della varieta' di fava «Aguadulce supersimonia»; Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2007, ha preso atto della richiesta sopra menzionata; Attesa la necessita' di modificare il citato decreto con il quale la varieta' indicata nel dispositivo e' stata iscritta nel relativo registro nazionale; Decreta: Art. 1. La responsabilita' della conservazione in purezza della varieta' di fava denominata «Aguadulce supersimonia» iscritta nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, e' affidata, tra gli altri, alla ditta Sativa Seeds & Services S.r.l. di Cesena (Forli-Cesena). Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2008 Il direttore generale: La Torre
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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