Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2007
Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 95, comma primo, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2;
Viste le convenzioni e la prassi esistenti in ambito nazionale e internazionale in materia di scambio di doni di cortesia in occasione o a margine di visite ufficiali o di incontri di membri del Governo con autorita' italiane e straniere;
Constatato che le richiamate convenzioni e prassi sono conformi agli usi di cerimoniale ed alle normative vigenti in ambito nazionale ed internazionale;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla definizione e regolazione del trattamento e del regime di detti doni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni riguardano tutti gli oggetti che il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, gli altri membri del Governo e i loro congiunti ricevono, in ragione dell'ufficio che ricoprono pro-tempore, in occasione di visite ufficiali o di incontri, da parte di autorita' o di delegazioni italiane o straniere e che, secondo gli usi di cerimoniale, abbiano carattere protocollare d'uso e di cortesia.
2. Ai fini della presente disciplina, gli oggetti sopra indicati vengono di seguito denominati «doni di rappresentanza».
 
Art. 2.
Doni di rappresentanza
1. A partire dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, accettano e trattengono personalmente i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro non sia superiore a 300,00 euro.
2. I doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 300,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificita', possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilita' dell'amministrazione.
3. I restanti doni, di valore superiore a 300,00 euro, sono destinati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per iniziative aventi finalita' umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.
4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che intendano trattenere personalmente un dono di rappresentanza il cui valore ecceda l'importo di cui al comma 1, versano all'amministrazione ricevente la somma di denaro pari alla differenza tra il valore stimato del bene e 300,00 euro.
5. L'amministrazione ricevente individua l'ufficio ove tenere l'apposito registro in cui iscrivere i doni di rappresentanza contenente la descrizione del bene, l'indicazione del donatore, la stima effettuata, la data e il motivo della consegna, la destinazione effettuata.
6. La stima del valore economico del dono di rappresentanza e' effettuata dall'Ufficio di bilancio dell'amministrazione ricevente.
 
Art. 3.
Onorificenze
1. Sono esclusi dal presente provvedimento gli oggetti che si riferiscano a decorazioni o insegne o distinzioni onorifiche o cavalleresche o di benemerenza attribuiti da Sovrani, Capi di Stato, Governi o da altri soggetti che, in ambito internazionale, godano di prerogative analoghe a quelle di un Sovrano, di un Capo di Stato o di un Governo, nonche' le insegne onorifiche nazionali concesse dallo Stato italiano ad autorita' italiane o straniere.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 123
 
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