Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 dicembre 2007 |
Modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante «Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo». |
|
|
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188; Visti la legge 4 febbraio 2005, n. 11 ed in particolare l'art. 13; Vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'; Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; Vista la direttiva 2004/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; Vista la direttiva 2007/32/CE della Commissione del 1° giugno 2007 che modifica l'allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio e l'allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE e la direttiva 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo, ed in particolare l'art. 1, comma 5; Sentito il Ministro delle infrastrutture, ai sensi del citato art. 1, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163; Decreta: Art. 1. L'allegato VI al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica la direttiva 96/48/CE e la direttiva 2001/16/CE relative all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo, e' sostituito con il corrispondente allegato riportato in calce al presente decreto. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Roma, 11 dicembre 2007 Il Ministro: Bianchi |
| Allegato VI PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI 1. Introduzione La procedura di verifica «CE» e' la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che un sottosistema e': - conforme alle disposizioni della direttiva, - conforme alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato e che puo' essere messo in servizio. 2. Tappe La verifica del sottosistema avviene ad ognuna delle tappe seguenti: - progettazione complessiva, - produzione: fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, - prove del sottosistema terminato. Per la fase di progettazione (ivi comprese le prove del tipo) e quella di produzione il contraente principale (o il fabbricante) o il suo mandatario stabilito nella comunita' puo' richiedere una valutazione preliminare. In tal caso queste valutazioni portano alle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse dall'organismo notificato scelto dal contraente principale (o dal fabbricante). Questi a sua volta redige una «Dichiarazione CE di conformita' intermedia del sottosistema» per le fasi corrispondenti. 3. Attestato L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» elabora l'attestato di verifica destinato all'ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunita' che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorita' di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema e' installato e/o gestito. L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» valuta la progettazione e la produzione del sottosistema. Se del caso, l'organismo notificato tiene conto delle «dichiarazioni intermedie di verifica» (DIV) e per emettere l'attestato CE di verifica: - verifica quanto segue: - che il sottosistema sia coperto dai DIV di progettazione e produzione pertinenti rilasciati al contraente principale (o il fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato per queste due fasi; - che il sottosistema prodotto sia conforme a tutti gli aspetti coperti dal DIV di progettazione rilasciato al contraente principale (o al fabbricante) se ne ha fatto richiesta all'organismo notificato solo per la fase di progettazione; - verifica che questi soddisfino adeguatamente i requisiti della STI e valuta gli elementi di progettazione e produzione che non sono coperti dai DIV di progettazione e/o produzione rilasciati al contraente principale (o al fabbricante). 4. Documentazione tecnica La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue: - per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prova e controllo delle parti in calcestruzzo ecc.; - per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e dei sistemi automatici, istruzioni operative e di manutenzione ecc.; - elenco dei componenti d'interoperabilita' incorporati nel sottosistema; - copie delle dichiarazioni «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni; - se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) e, in tal caso, le dichiarazioni «CE» di conformita' intermedia del sottosistema che accompagnano l'attestato di verifica «CE», ivi compreso il risultato della verifica della loro validita' effettuata dall'organismo notificato; - se del caso, attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformita' del progetto alle disposizioni del presente decreto, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonche' accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4. 5. Sorveglianza 5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» e' garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'esecuzione dei suoi incarichi. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve consegnargli o fargli pervenire tutti i documenti utili a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni del presente decreto; fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione. Cio' potrebbe richiedere la sua presenza in determinate fasi delle operazioni di costruzione. 5.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Nel corso di tali visite l'organismo notificato puo' svolgere audit completi o parziali, fornisce in tale occasione un rapporto sulla visita e, se opportuno, un rapporto di audit ai responsabili dell'attuazione. 6. Deposito La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata, a sostegno dell'attestato di conformita' rilasciato dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'. La documentazione e' allegata alla dichiarazione «CE» di verifica che l'ente appaltante invia all'organo di tutela dello Stato membro interessato. Una copia della documentazione deve essere conservata dall'ente appaltante per tutta la durata dell'esercizio del sottosistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta. 7. Pubblicazione Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti: - le domande di verifica «CE» ricevute, - le dichiarazione intermedie di verifica (DIV) emesse o rifiutate, - gli attestati di verifica emessi o rifiutati. 8. Lingua La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove e' stabilito l'ente appaltante o il suo mandatario nella Comunita' oppure in una lingua accettata da quest'ultimo. |
|
|
|