IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Nella seduta del 22 gennaio 2008, composto come da verbale in pari data; Udito il parere del relatore consigliere Grazia Ciarlitto; Visto l'art. 1 lettera b) del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545; Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria approvato con delibera del 1° aprile 2003; Vista la delibera in data 27 novembre 2007, con la quale il Consiglio ha deliberato di istituire il Comitato per le pari opportunita'; Visto il decreto legislativo in data 11 aprile 2006, n. 198, contenente disposizioni per la promozione delle pari opportunita' tra uomo e donna; Delibera di approvare la seguente modifica del regolamento: dopo l'art. 7 del regolamento interno e' inserito il seguente articolo: Art. 7-bis. Comitato per le pari opportunita' in magistratura tributaria 1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' in magistratura tributaria con il compito di promuovere azioni positive nonche' di formulare al Consiglio pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei giudici tributari. 2. Il Comitato e' composto da: a) quattro componenti del Consiglio di presidenza tra i quali e' designato il presidente del Comitato; b) quattro giudici donna designati, in proporzione della loro rappresentativita', da associazioni dei giudici tributari; c) un esperto designato dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna istituita presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Presidente ed i componenti del Comitato restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati. 4. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede alla nomina del presidente e dei componenti non oltre tre mesi dal suo insediamento. I componenti di cui alla lettera a) possono essere scelti anche tra coloro che sono stati eletti in precedenti consiliature che abbiano manifestato la disponibilita'. Qualora, pur dopo la nomina del presidente e dei componenti del Consiglio, le associazioni e l'amministrazione predette non abbiano provveduto a quanto previsto dal comma 2, lettere b) e c) i componenti facenti parte del precedente Comitato sono prorogati di diritto fino a quando non venga effettuata nuova designazione. 5. Il Comitato per le pari opportunita' si riunisce con cadenza mensile individuando di volta in volta la data e l'orario della seduta. Le modifiche del presente regolamento entrano in vigore il 15 gennaio 2008. E' istituito un apposito capitolo di bilancio cui sono appostate le somme necessarie per il funzionamento del Comitato. Il Consiglio mettera' a disposizione le strutture ed il personale necessario per lo svolgimento delle sedute del Comitato. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 22 gennaio 2008 Il Presidente: Gargani |