Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 novembre 2007
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la difffisione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Ritenuto di dover adottare sul territorio nazionale specifiche misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;
Considerato che quasi tutte le piante attaccate da Rhynchophorus ferrugineus sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumita' dei cittadini;
Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica per la presenza di piante infestate da Rhynchophorus ferrugineus, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di Rhynchophorus ferrugineus;
Ritenuto di dover recepire la Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunita' di Rhynchophorus ferrugineus;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Scopi generali
1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
2. La lotta contro l'insetto Rhynchophorus ferrugineus e' obbligatoria nel territorio della Repubblica taliana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;
b) «piante sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos lucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;
c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che puo' essere considerato come una singola unita' produttiva o un'unica realta' aziendale. Questa puo' includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.
2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:
a) «zona insediamento»: area in cui la diffusione dell'organismo nocivo e' tale che non si ritiene piu' possibile la sua eradicazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all'eliminazione dell'organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;
b) «zona infestata»: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si e' riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su una o piu' specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all'eradicazione. E' considerata «zona infestata» anche l'area perimetrale interna della zona di insediamento, della larghezza di un chilometro;
c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.
d) «area delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata» e della «zona cuscinetto».
 
Art. 3.
Divieti
1. E' vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.
 
Art. 4.
Importazione di vegetali
1. Le piante sensibili, fatto salvo quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, possono essere introdotte nel territorio nazionale nel caso in cui:
a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I del presente decreto;
b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposte ad ispezioni da parte delle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, per determinare la presenza dell'organismo nocivo, conformemente al Titolo VIII del decreto legislativo n. 214/2005, e ne siano dichiarate indenni.
2. Le piante sensibili possono essere importate solo da ditte regolarmente autorizzate che dispongano di idonei siti di produzione onde consentire la regolare esecuzione dei controlli fitosanitari previsti dal punto 2, lettera d) dell'allegato I e non possono essere movimentate per almeno un anno dal luogo di produzione vivaistica, indicato come luogo di prima destinazione all'atto dell'importazione.
 
Art. 5.
Produzione e circolazione di piante all'interno
del territorio nazionale
1. Le piante sensibili prodotte o importate in Italia in base all'art. 4 possono essere movimentate solo se sono:
a) sottoposte a controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 214/2005;
b) rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I;
c) accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilita' degli spostamenti.
 
Art. 6.
Indagini e notifiche
1. Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni e' obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, eseguono annualmente, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni sistematiche. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inoltre, eseguono indagini nei vivai ubicati nel territorio di competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.
4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:
a) entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;
b) immediatamente, la comparsa dell'organismo nocivo in aree precedentemente risultate indenni, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva 2000/29 CE;
c) immediatamente, l'istituzione delle zone delimitate, trasmettendo l'opportuna documentazione cartografica, specificando le misure adottate.
 
Art. 7.
Misure fitosanitarie
1. Dell'istituzione delle aree delimitate di cui all'art. 2 viene data immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale con l'indicazione delle misure fitosanitarie adottate.
2. Le misure ufficiali da attuare nelle zone delimitate comprendono:
a) nelle zone infestate:
- monitoraggio delle piante sensibili;
- divieto degli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
- abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono, per casi particolari, prevedere misure fitosanitarie alternative all'abbattimento;
- interventi di lotta diretti ed indiretti volti all'eradicazione dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;
b) nelle zone insediamento:
- divieto degli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona insediamento ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
- abbattimento e distruzione delle piante sensibili ormai completamente compromesse;
- utilizzo di protezioni fisiche o chimiche per le restanti piante sensibili con manifestazioni dell'organismo nocivo e non completamente compromesse secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;
- interventi di lotta diretti ed indiretti volti al controllo dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;
c) nelle zone cuscinetto:
- le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, attuano il monitoraggio per verificarne l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o i sintomi secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005.
3. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che in base ai controlli annuali non rilevano la presenza o i sintomi dell'organismo nocivo per un periodo di tre anni nella zona infestata la dichiarano revocata unitamente alle specifiche misure fitosanitarie previste per tale zona.
 
Art. 8.
Attuazione delle misure
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inviano le misure di cui al comma 1 anche alle Amministrazioni comunali ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumitñdi cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumita' derivanti dalla presenza di piante di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti piu' idonei secondo le modalita' stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.
 
Art. 9.
Azioni divulgative
1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, danno massima divulgazione della pericolosita' dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.
 
Art. 10.
Autorizzazioni
1. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare l'introduzione, lo spostamento o la detenzione di esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo nocivo o di vegetali infestati dallo stesso, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, secondo le procedure previste dagli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 214/2005.
2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatte le opportune valutazioni del rischio fitosanitario, possono autorizzare spostamenti di vegetali all'interno delle aree delimitate nel territorio di loro competenza.
 
Art. 11.
Misure finanziarie
1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.
2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.
 
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
Si disapplicano le disposizioni contrarie al presente decreto.
Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 215
 
Allegato I

1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione
Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera d). dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure
c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione in un luogo di produzione registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine e:
ii) sono stati tenuti sotto protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati adeguatamente trattati in modo preventivo;
iii) non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell'esportazione. 2. Condizioni per gli spostamenti
Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformita' con l'art. 4 possono essere spostati all'interno del territorio nazionale solo se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformita' alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:
a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure
b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che la struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:
i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
oppure
d) se importati in conformita' del punto 1, lettera c) del presente allegato sono stati coltivati, dal momento dell'introduzione nella Repubblica italiana e per almeno un anno prima dello spostamento, in un luogo di produzione dove:
i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e
ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.
 
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