Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 31 gennaio 2008 |
Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2008, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.). |
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IL DIRIGENTE della Divisione autotrasporto internazionale di cose ex A.P.C. 3 Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974; Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»; Visto il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale» del 24 novembre 2005; Visto il documento CEMT/TMB/TR(2007)21, del 27 settembre 2007 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2008 fra i vari Paesi aderenti; Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi; Considerato che i coefficienti moltiplicatori ed i bonus per la conversione delle autorizzazioni dei contingenti di base di autorizzazioni l'anno 2008 per i veicoli di categoria euro 2 ed euro 3 sono stati rimodulati; Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l'anno 2008 e' stato fissato a 336 autorizzazioni cosi' suddivise: 317 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3». 18 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»; 1 autorizzazione di tipo «breve durata» (1x12=12) utilizzabile con veicoli almeno «euro 2»; Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia; Considerato che le limitazioni territoriali sono cosi' strutturate: 96 autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l'Austria; 67 autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia; Considerato che le autorizzazioni del contingente italiano) a disposizione per il 2008 sono aumentate di quattro unita', che n. 141 autorizzazioni del contingente 2007 non danno diritto al rinnovo alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (106) o perche' scarsamente utilizzate ovvero non fornita, entro i termini previsti, la prova del buon utilizzo nel 2007 (35); restano pertanto disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 145 autorizzazioni cosi' ripartite a seconda delle rispettive limitazioni: 21 valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»; 11 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»; 112 utilizzabili almeno cosi' veicoli «euro tre» (non valide per Austria e Grecia); 1 utilizzabile almeno con veicoli «euro due» (non valida per Austria e Grecia). Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari; Tenuto conto: che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria; che le autorizzazioni per veicolo «euro 3» o meno inquinante vengono attribuite prima delle autorizzazioni «euro 2» (veicoli piu' verdi e sicuri). Visto l'art. 2 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili; Esaminate le 38 domande presentate; Decreta: Art. 1. E' approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2008 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci sui strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti. |
| Art. 2. Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, le 145 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni ancora disponibili successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.D. 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse. Le autorizzazioni sono cosi' ripartite: 21 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»; 11 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno, con veicoli «euro tre»; 112 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»; 1 limitata Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro due». |
| Art. 3. Le 32 autorizzazioni valide Austria sono assegnate secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006. |
| Art. 4. Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera C) secondo i motivi dell'esclusione. |
| Art. 5. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2008 Il dirigente: Lobina |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 28-29 <---- |
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