Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 gennaio 2008
Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, riguardante la gestione della riserva nazionale, e successive modificazioni;
Considerato che lo Stato membro stabilisce il livello della media regionale secondo criteri oggettivi, sulla base del valore dei diritti all'aiuto assegnati, in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori;
Ritenuto opportuno aggiornare gli importi per il calcolo delle medie regionali, in considerazione dell'introduzione nel regime di pagamento unico di alcuni prodotti del settore ortofrutticolo destinati alla trasformazione, nonche' dell'evoluzione della componente finanziaria del settore dello zucchero;
Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' sostituito dal seguente: «Allegato B
1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

----> Vedere tabella a pag. 25 <----

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:
a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;
b. superficie foraggera.
Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.
4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
5. Il valore medio regionale e' individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 35
 
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