Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 gennaio 2008
Rinnovo dell'affidamento della gestione e tutela dei mol-luschi bivalvi del compartimento marittimo di Chioggia «CO.GE.VO. Chioggia».

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unita' abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun Compartimento marittimo che non puo' essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalita' per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai Consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;
Vista la richiesta del Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato CO.GE.VO. Chioggia) intesa ad ottenere il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia;
Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il Comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale e' stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun Consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.1. (abbreviato CO.GE.VO. Chioggia), per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;
Considerato che nel Compartimento marittimo di Chioggia e' stata gia' affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato CO.GE.VO. Chioggia) giusta decreto ministeriale in data 19 marzo 1996, cosi' come rettificato con decreto ministeriale in data 26 giugno 1996;
Tenuto conto che attualmente il numero complessivo delle unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia e' di n. 77, giusta comunicazione della locale Capitaneria di Porto di cui al foglio n. 05.01.13/4824 in data 21 novembre 2007;
Considerato che al suddetto Consorzio - con sede a Chioggia, in via S. Felice, 141 - aderiscono soci per la totalita' delle imprese titolari del numero complessivo (n. 77) delle unita' abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia;
Considerato che il suddetto numero e' conseguenza degli intervenuti ritiri delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica, in applicazione delle pertinenti disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1998, 22 dicembre 2000 e 24 ottobre 2001 nonche' dell'avvenuto perfezionamento, nel tempo, del trasferimento di n. 12 unita' dal Compartimento di Chioggia a quello di Venezia, giusta il disposto di cui all'art. 5 del gia' citato decreto ministeriale 21 luglio 1998;
Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacita' di prelievo e quantita' delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;
Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi e' finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;
Tenuto conto che in merito al rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimita', parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, e' rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale Consorzio - Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi a r.l. (abbreviato «CO.GE.VO. Chioggia») - cui aderiscono soci per la totalita' delle imprese titolari del numero complessivo (n. 77) delle unita' abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale Compartimento.
2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «CO.GE.VO. Chioggia» e' obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.
 
Art. 2.
1. Il «CO.GE.VO. Chioggia» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ed al Capo del Compartimento marittimo di Chioggia, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali 44/95 e 515/98, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.
 
Art. 3.
1. Il CO.GE.VO. Chioggia, in virtu' del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela di tale risorsa con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attivita' di pesca delle navi.
 
Art. 4.
1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.VO. Chioggia», cosi' come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al Consorzio ed operanti nel Compartimento marittimo di Chioggia.
 
Art. 5.
1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/98, le persone incaricate dal «CO.GE.VO. Chioggia» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del Compartimento marittimo di Chioggia.
 
Art. 6.
1. Il «CO.GE.VO. Chioggia» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.
2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.
 
Art. 7.
1. Per il costante monitoraggio ai fini della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, il «CO.GE.VO. Chioggia» e' tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CO.GE.VO. Chioggia e' tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Chioggia, il programma delle attivita' di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attivita' di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.
 
Art. 8.
1. Le Associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del Consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2008
Il direttore generale: Abate
 
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