Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 novembre 2007
Approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);
Vista l'ordinanza ministeriale 13 maggio 2004, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);
Vista l'ordinanza ministeriale 13 luglio 2005, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease);
Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile e' una malattia esotica ad eziologia virale che si e' gia' manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Palude di Fucecchio;
Tenuto conto dell'esistenza sul territorio nazionale di aree geografiche con caratteristiche ecologiche tali da permettere la propagazione del virus West Nile;
Considerati i risultati ottenuti con le indagini svolte in applicazione del piano operativo predisposto con le sopra citate ordinanze, che hanno messo in evidenza in alcune regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento;
Considerata la crescente importanza attribuita alla malattia in ambito internazionale;
Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio;
Tenuto conto altresi' delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il piano di sorveglianza nazionale per l'encefalomielite di tipo West Nile (West Nile disease) di seguito denominato Piano, di cui all'unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
2. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art 2.
1. Le regioni, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.
2. Le procedure operative di intervento nell'ambito del Piano nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con proprio atto dirigenziale.
3. Le regioni prowedono a trasmettere semestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato e ne danno comunicazione al Ministero della salute ed al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.
 
Art. 3.
1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 5 maggio 2006.
2. Gli esiti, nonche' le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.
3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio.
4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del Piano.
 
Art. 4.
1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano le regioni predispongono gli aspetti di collaborazione tra i servizi veterinari e i servizi di prevenzione e igiene pubblica per gli opportuni flussi informativi riguardanti le risultanze dell'attuazione del Piano.
 
Art. 5.
1. Il Ministero della salute puo' verificare, di concerto con le regioni, lo stato di avanzamento del Piano nonche' la sua corretta applicazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 novembre 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 186
 
Allegato

----> Vedere da pag. 19 a pag. 48 <----
 
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